art. 31

articolo 31

Art.31
Il sindaco

Il sindaco è il capo dell'amministrazione comunale con le funzioni di rappresentanza, di sovrintendenza e di amministrazione.

Il sindaco, o chi ne fa legalmente le veci, esercita, ai sensi dell'Art.38 della legge n. 142/90, le funzioni di ufficiale di Governo.

Esercita, altresì, le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi statali, regionali, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.

Per l'esercizio delle sue funzioni, il sindaco si avvale degli uffici comunali.

La legge e le norme del presente statuto disciplinano l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità, lo status e le cause di cessazione dalla carica.

torna all'inizio del contenuto