IV Settore funzionale settore tributi
Modello dichiarazione ICI editabile : Modello I.C.I. | Calcolo I.C.I. online
Guida alla compilazione dichiarazione ICI : Guida | vedi aliquote ICI 2010
Guida all'I.C.I.
Soggetti passivi
L'imposta comunale sugli immobili deve essere pagata:
- dai proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli situati nel territorio dello Stato;
- dai titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) sugli stessi beni;
- dai locatari in caso di locazione finanziaria (leasing);
- dai concessionari di aree demaniali.
La Dichiarazione
I soggetti interessati devono presentare al Comune la dichiarazione relativa al possesso degli immobili entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Il modello di dichiarazione è approvato annualmente con decreto ministeriale (per il 2003, il Decreto 22/04/2004).
Se non si verificano variazioni che comportino un diverso ammontare dell'I.C.I. dovuta, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi.
Calcolo dell'imposta
Per quanto riguarda i fabbricati, l'I.C.I. si calcola applicando l'aliquota deliberata dal Comune alla base imponibile, rappresentata dalla rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5%, e infine moltiplicata:
- per 100 per i fabbricati dei gruppi catastali A, B e C (con esclusione delle categorie A/10 e C/1);
- per 50 per i fabbricati del gruppo catastale D e della categoria A/10;
- per 34 per i fabbricati della categoria C/1.
Per i terreni agricoli la base imponibile è data dal reddito dominicale, rivalutato del 25%, moltiplicato per 75.
Per le aree fabbricabili la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio.
Inserire cat D non iscritte in catasto possedute da imprese.
L'imposta è dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno solare per i quali si è protratto il possesso: il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte è computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto l'immobile per almeno 15 giorni, mentre non è computato in capo al soggetto che lo ha posseduto per meno di 15 giorni.
Nel corso dell'anno di imposta possono verificarsi delle situazioni particolari connesse al mutamento della soggettività passiva o della destinazione d'uso dell'immobile. In tal caso, può essere utile, ai fini della determinazione dell'imposta, consultare gli esempi riportati nella circolare n. 3/FL del 7 marzo 2001.
Aliquote e detrazioni d'imposta
(riportare stralcio delib. di G.M. e reg. comunale ICI-pertinenze)
Come e quando si paga
Il versamento dell'I.C.I. va effettuato in due rate:
- la prima rata, da pagare tra il 1° e il 30 giugno, è pari al 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente;
- la seconda rata, da pagare tra il 1° e il 20 dicembre a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, è calcolata applicando le aliquote e le detrazioni deliberate per l'anno in corso e sottraendo quanto già versato a titolo di acconto.
E' possibile eseguire il versamento dell'I.C.I. in un'unica soluzione entro il termine previsto per l'acconto, applicando le aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune per l'anno in corso.
Se si posseggono più immobili nello stesso Comune, occorrerà eseguire un unico versamento per l'I.C.I. complessivamente dovuta.
Se si posseggono invece immobili situati in Comuni diversi, è necessario effettuare distinti versamenti per ogni Comune.
Il pagamento va effettuato presso gli uffici postali, esclusivamente sul c.c.p.
(citare regolamento gen. Entrate - ravved. Operoso) I ritardatari possono pagare l'I.C.I. entro trenta giorni dalla scadenza applicando sanzione ridotta del 3,75% dell'imposta dovuta, oltre agli interessi legali del 2,50% annuo, calcolati solo sul tributo ed in proporzione ai giorni di ritardo.
Inoltre, il contribuente può regolarizzare il versamento dell'imposta dovuta entro un anno dalla scadenza prevista per il pagamento. In tale ipotesi, va applicata la sanzione pari al 5% dell'imposta stessa, oltre agli interessi legali del 2,50% annuo, anche in questo caso calcolati soltanto sul tributo ed in proporzione ai giorni di ritardo.
Gli importi così determinati a titolo di sanzione ed interessi vanno aggiunti all'ammontare del tributo da versare. Il pagamento va effettuato utilizzando il bollettino postale appositamente predisposto per l'I.C.I. avendo cura di barrare la casella "Ravvedimento".
Soggetti non residenti nel territorio dello Stato
Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono avvalersi dell'ulteriore facoltà di effettuare il versamento dell'imposta dovuta in unica soluzione, dal 1° al 20 dicembre, con applicazione degli interessi del 2,50%.
Si ricorda che per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.