Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TA.R.S.U.)
Art. 1
Istituzione della tassa
Per il servizio relativo allo smaltimento del rifiuti solidi urbani interni, svolto dal Comune nell'ambito del centro abitato frazioni, nuclei abitati, zone industriale, commerciale ed Art.gianale, ed esteso a zone del territorio comunale con insediamenti sparsi, è dovuta una tassa annuale in base a tariffa.
Art. 2
Presupposto della tassa
La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito e attivato o comunque reso in via continuativa; nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la tassa è dovuta nella misura del 40% della tariffa qualora i locali a le aree siano ubicati entro la distanza stradale di metri 500 dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrale o di fatto servita; per distanze stradali superiori a metri 500 si applica il 30% della tariffa.
Art. 3
Esclusioni della tassa
In applicazione dell'Art. 62, comma 2, del Decreto Lgs. 507/1993, si considerano non tassabili, a titolo puramente esemplificativo:
- centrali termiche e locali destinati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, silos e simili ove non si abbia, di regola presenza umana;
- solai e simili non adattabili ad altri usi (con altezza non superiore a metri 1,50);
- superfici scoperte e coperte riservate esclusivamente alla sola pratica sportiva;
- unità immobiliari prive di mobili e suppellettili a/o di utenze quali gas, acqua, luce;
- fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Il beneficio è peraltro limitato al solo periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile;
- locali e fabbricati di servizio nei fondi rustici;
- edifici adibiti a qualsiasi culto nonché i locali strettamente connessi all’attività del culto (cori, cantorie, sacrestie e simili).
In caso di contestuale produzione, nei medesimi locali od aree, di rifiuti urbani interni e di rifiuti speciali, tossici o nocivi, non si applica alcuna riduzione di superficie tassabile.
Non sono, altresì, soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il pArt.colare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o a idonea documentazione.
Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella pArt. di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alla norme vigenti.
Sono rifiuti speciali, tossici e nocivi:
- i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali;
- i rifiuti derivanti dall'attività agricola sul fondo e relative pertinenze, comprese le serre a terra;
- i rifiuti dei repArt. di medicazione, degenza e simili o the comunque presentino rischio per la salute pubblica, provenienti da ospedali e case di cura, laboratori biologici e affini;
sono considerati rifiuti tossici a nocivi quelli che contengono o sono contaminati da sostanze, tali da rappresentare per quantità di concentrazione pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente.
Art. 4
Soggetti passivi del tributo
La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte tassabili con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o fra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
Art. 5
Soggetti responsabili del tributo
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta, sia per i locali o aree di uso comune che per quelli di uso esclusivo dei singoli occupanti o detentori; l'amministratore del condominio e il soggetto che gestisce i servizi comuni sono tenuti a presentare al Comune entro il 20 Gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio, della multiproprietà e del centro commerciale integrato.
Art. 6
Decorrenza della tassa – Sgravi
L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello a cui ha avuto inizio l'utenza.
La cessazione, nel corso dell'anno, dell 'occupazione o detenziene dei locali ed aree, da diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello a cui la denuncia è stata debitamente accertata.
In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente, con denuncia da presentare a pena di decadenza entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo, dimostri di non aver continuato 1'occupazione o detenzione dei locali ed aree ovvero nel caso in cui la tassa sia statea assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
Art. 7
Commisurazione della tassa
La tassa è commisurata alla quantità e qualità medio ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani producibili nei locali ed aree per il tipo dl uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.
Art. 8
Tariffe per pArt.colari condizioni d'uso
Riduzioni delle superfici tassabili
- sono computate nel limite del 25% le superfici delle aree scoperte che costituiscono accessorio o pertinenza dei locali ed aree assoggettabili a tassa.
- sono computate per la metà di superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, diverse da quelle di cui al punto a)
Riduzioni tariffarie
- la tariffa è ridotta di 1/3 per le abitazioni con unico occupante.
- la tariffa è ridotta di 1/3 per i locali diversi dalle abitazioni e aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività.
- la è ridotta di 1/6 per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuto a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione e che sia indicata l’abitazione di residenza e abitazione principale e che sia dichiarata espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da pArt. del Comune.
- la tariffa è ridotta di 1/4 nei confronti dell’utente che, versando nelle condizioni di cui alla precedente lettera c), risieda o abbia la dimora per più di sei mesi all’anno in località fuori dal territorio nazionale.
- la tariffa è ridotta di un importo pari al 30 % nei confronti degli agricoltori occupanti la pArt. abitativa della costruzione rurale.
Le riduzioni delle superfici e le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.
Il contribuente rimane obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'applicazione delle riduzioni tariffarie; in difetto, il Comune provvede al recupero del tributo con effetto dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni stabilite per l'omessa denuncia di variazione.
Art. 9
Classificazione delle categorie
In via transitoria, nelle more della riclassificazione delle categorie, da adottare, a norma dell'Art. 79, 2° comma, entro il 31.10.1995, per venire applicate a decorrere dal 1 Gennnio 1996, resta vigente l'attuale classificazione di cui alla deliberazione n. 387 del 10.10.89 in premessa citata:
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Categoria 1
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Abitazioni private, garage, box. |
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Categoria 2
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Studi professionali, legali, tecnici, di ragioneria, Art.stici, fotografici, istituti di credito e agenzie assicurative ed in genere qualsiasi altro ufficio privato. |
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Categoria 3
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Negozi e locali per deposito di merce in genere, caffè, bar, dolcerie, trattorie, bettole e botteghe in genere anche all’ingrosso, supermercati, pizzerie. |
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Categoria 4
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Alberghi, locande, camere mobigliate o pensioni in genere |
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Categoria 5
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Uffici ed enti pubblici, circoli, associazioni, istituzioni (di natura esclusivamente religiosa, culturale, politica, sportiva), associazioni sindacali e di assistenza, caserme, stazioni ferroviarie, e simili. |
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Categoria 6
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Edicole, chioschi, posteggi al mercato ed altrove. |
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Categoria 7
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Stabilimenti, opifici industriali, autorimesse, botteghe Art.giane. |
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Categoria 8
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Teatri, cinematografi, sale da gioco e da ballo. |
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Categoria 9
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Collegi, convitti, istituti pubblici e privati di educazione, istruzione e beneficienza. |
Art. 10
Denunce – Termini – Contenuto – Soggetti obbligati
- I soggetti che occupano o detengano i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'Art. 70 del D.Lgs. 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.
- Entro to stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso del locali e delle aree stesse.
- E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del candominio e del centro commerciale integrato.
- La denuncia deve contenere:
- l'indicazione del codice fiscale;
- cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche camponertti il nucleo familiare o la conivenza;
- per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
- l'ubicaziore e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
- la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
- la provenienza;
- la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legate o negoziale.
- L'ufficio camunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione si considera presentata nel giorno indicato, dal timbro postale.
Art. 11
Tassa giornaliera di smaltimento
- Per il servizio dli smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti the occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o area gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
- E’ temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nei corso dell'anno.
- La misura tariffaria B determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso.
- L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il mdulo di versamento di cui all'Art. 50 del D.Lgs. 507/1993.
- Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non camportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.
- Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.
Art. 12
Denuncia a versamento della tassa giornaliera di smaltimento
Gli utenti di cui all'Art. 10 assolvono l'obbligo della denuncia mendiante il pagamento della tassa, che deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche all'atto dell 'occupazione, utilizzando il modulo di versamento in conto corrente postale di cui all'Art. 50 del Decreto Legislativo n. 507 del 15 novembre 1993.
Qualora l'occupazione non sia connessa ad alcun previo atto dell'amministrazione, l’obbligo della denuncia è assolto mediante versamento diretto nelle casse comunali della tassa giornaliera.
Art. 13
Poteri del Comune
Ai fini del controllo del dati contenuti nelle denuncie o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio, il Comune può rivolgere al contribuente motivato invito notificato, ad esibire o trasmettere atti, documenti, planimetrie dei locali ed aree scoperte, nonchè a rispondere a questionari concernenti dati e notizie specifici, da restituire debitamente compilati e sottoscritti.
Il Comune può inoltre utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o enti pubblici anche economici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione da spese e diritti.
In caso di mancato adempimento da pArt. del contribuente alle richieste di cui al primo capoverso del presente Art.colo nel termine di gg. 20 dalla notificazione, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale eventualmente incaricato ai sensi dell'Art. 71, 4° comma, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare al contribuente almeno 5 giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della superficie e destinazione dei locali e aree scoperte, fatti salvi i casi di immunità o segreto militare.
Art. 14
Sanzioni
Per l'omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione si applica la soprattassa pari al 50 % dell'ammontare dei tributi complessivamente dovuti per gli anni cui si riferisce l'infrazione accertata.
La soprattassa per omessa denuncia è ridotta al 5 % qualora la denuncia venga presentata con ritardo inferiore al mese e al 20 % quando il ritardo sia superiore al mese, purchè prima dell'accertamento d'ufficio.
Se la denuncia originaria o di variazione risulti infedele per oltre un quArt. della tassa dovuta, si applica la soprattassa pari al 50 % della differenza tra la tassa dovuta e quella liquidata in base alla denuncia.
Le soprattasse per omessa, incompleta o infedele dichiarazione della posizione contributiva cosenguente alla notifica d'avviso d'accertamento o rettifica, con l'adesione formale del contribuente, entro il termine per la proposizione del ricorso alle Commissioni Tributarie di cui all'Art. 21 del Decreto Legislativo n. 546 del 31.12.1992.
Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario e per la mancata esibizione o trasmisstone di atti o documenti o dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato, si applica la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 150.000, da determinare in base alla gravità della violazione.
Il presente regolamento, divenuto esecutivo a norma di legge, dovrà essere trasmesso nel termine di 30 giorni, a cura del Servizio Tributi, alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze.