Regolamento centro diurno incontro per inabili
Art. 1
Il “Centro diurno incontro per inabili” è una struttura a carattere territoriale Art.colata e flessibile, finalizzata allo svolgimento di attività ricreative, culturali e sociali, con lo scopo di favorire processi di socializzazione e di incontro.
Art. 2
Il “Centro diurno incontro per inabili” prevede la pArt.cipazione di soggetti portatori di handicap fisico e/o sensoriale non grave, di età compresa tra i diciotto e i sessanta anni.
Art. 3
Per essere ammessi al Centro diurno incontro per inabili è sufficiente presentare istanza su un apposito modulo predisposto e messo a disposizione presso l’Ufficio dei Servizi Sociali, allegando un certificato di residenza o autocertificazione, una fotografia formato tessera, un certificato medico attestante l’idoneità alla vita di comunità e un certificato attestante lo stato di invalidità o di handicap “non grave” rilasciato dalla competente commissione dell’AUSL. L’Ufficio dei Servizi Sociali rilascia un tesserino che consenta l’accesso al Centro e la partecipazione alla gestione dell’attività. L’ingresso al Centro rimane interdetto a coloro i quali non risultano regolarmente iscritti.
Art. 4
L’attività del Centro diurno incontro è curata e coordinata dall’assistente sociale competente per area di intervento, la quale d’intesa con il Comitato di Gestione, di cui al successivo Art.5, incontra con cadenza mensile gli iscritti.
Il Comitato di Gestione, di concerto con l’Amministrazione Comunale e con l’assistente sociale incaricata, può proporre l’adozione di iniziative e provvedimenti per il buon funzionamento del centro.
In presenza di gravi motivi destabilizzanti per il sereno e normale svolgimento delle attività del centro nonché per la permanenza degli utenti, il responsabile dei Servizi Sociali, su segnalazione del Comitato di gestione, può disporre, previa indagine e relazione dell’assistente sociale sulla sussistenza dei “gravi motivi” , la sospensione temporanea o permanente dell’utente dalla frequenza e dalla pArt.cipazione alle attività del centro.
Art. 5
Il Comitato di gestione è l'organo di rappresentanza degli iscritti.
Esso si compone dei seguenti membri:
N. 1 membro esterno, nominato dal Sindaco su proposta della Consulta Socio-Assistenziale, appArt.nente alle associazioni di volontariato che svolgono attività nel settore socio-assistenziale in favore dei portatori handicap operanti e aventi sede legale nel territorio comunale.
N. 4 membri utenti del Centro, che devono essere eletti da tutti gli iscritti a maggioranza di voti con un numero di preferenze espresse non superiore a tre: a parità di voti verrà eletto il candidato più anziano di età.
N. 2 membri genitori esercenti la patria potestà degli iscritti al Centro, adeguatamente motivati, eletti da tutti gli iscritti a maggioranza dei voti con un minimo di preferenza singola.
A parità di voti verrà eletto il candidato più anziano di età.
Tutti gli iscritti al centro sono elettori attivi, per gli impediti fisicamente, ma presenti, sono ammesse deleghe.
Art. 6
Nella prima adunanza i componenti del Comitato di gestione eleggono al proprio interno il "Presidente " avente funzioni di rappresentanza e di raccordo con l'Amministrazione Comunale, un vice-presidente che coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento temporaneo.
Le funzioni di Segretario del Centro, che redige i verbali delle adunanze e cura l'elaborazione delle relazioni sull'attività del Centro, sono assunte dall'Assistente Sociale comunale incaricata.
In caso di tre assenze consecutive e ingiustificate alle riunioni del Comitato regolarmente convocato, il comitato di gestione può, a maggioranza di voti, dichiarare la decadenza dall'incarico.
In caso di decadenza o dimissioni, il Comitato deve eleggere i sostituti entro 15 (quindici) giorni dalla presa d'atto
Art. 7
Il Presidente del Comitato di gestione:
convoca le adunanze del Comitato di gestione e ne fissa l’ordine del giorno;
presiede e dirige le discussioni;
vigila sulla puntuale attuazione dei provvedimenti del Comitato;
convoca l’assemblea delle famiglie almeno ogni tre mesi, per valutare eventuali proposte, iniziative e richieste;
indice le elezioni per la nomina di un componente decaduto o dimissionario.
Art. 8
Il Comitato di gestione dura in carica due anni e il rinnovo deve essere effettuato entro e non oltre due mesi dopo la sua decadenza. Le procedure relative alla predisposizione delle operazioni ed allo svolgimento delle votazioni devono essere predisposte dal presidente, o dal vice-presidente, con la collaborazione dell’Assistente sociale incaricata.
In via ordinaria, il Comitato di gestione è convocato dal Presidente una volta al mese e, in via straordinaria su richiesta di un terzo dei suoi componenti o su richiesta da pArt. dell’Amministrazione Comunale.
Alle adunanze del Comitato di gestione pArt.cipa l’Assistente sociale incaricata con diritto di voto consultivo.
Art. 9
Il Comitato di gestione, di concerto con l’Amministrazione Comunale e con l’Assistente Sociale incaricata
propone l’adozione di iniziative e provvedimenti per la buona conduzione e funzionamento del Centro, per l’organizzazione dei servizi, per la programmazione e la realizzazione delle attività ricreative, culturali e sociali;
relaziona trimestralmente all’Amministrazione Comunale sulle attività svolte e sul funzionamento del centro;
mantiene costanti collegamenti con le famiglie degli utenti.
Art. 10
L’Amministrazione Comunale si impegna a garantire il buon funzionamento del Centro e a provvedere direttamente :
alla fornitura di locali idonei;
all’attivazione dei contratti per la fornitura di energia elettrica, acqua e telefono;
alla fornitura di gasolio per il riscaldamento;
all’acquisto di arredi ed attrezzature, libri e audiovisivi (televisione, impianto HI-FI, videoregistratore, PC );
all’abbonamento a periodici;
all’organizzazione di attività ricreative, culturali e sociali, tramite gestione diretta o tramite l’affidamento della gestione del centro, secondo le modalità previste dalla normativa regionale vigente riguardante i servizi socio-assistenziali, e prevedendo le figure professionali indicate nel Decreto Presidenziale 28 maggio 1987, e precisamente almeno due animatori, un ausiliario generico oltre ai compiti istituzionali svolga anche quelli di pulizia dei locali, infermiere.
Le suddette spese sono a carico della L.R. n.22/86 e del bilancio comunale in ragione delle disponibilità dei fondi.
Art.11
Gli orari di apertura e chiusura del centro, nonché la durata dello svolgimento delle attività all’interno della struttura verranno stabiliti dall’Amministrazione Comunale su proposta del Comitato di Gestione.
Gli utenti sono tenuti a rispettare gli orari dei servizi, le norme pArt.colari ed ogni altra disposizione che l’Amministrazione Comunale e il Comitato di gestione riterranno opportuno emanare per il buon funzionamento del Centro.
Art. 12
Per quanto non contemplato nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni delle vigenti norme di legge in materia.