Regolamento per la concessione di contributi straordinari per la promozione ,sostegno e sviluppo delle atività socio-assistenziali
Art. 1
La. Giunta Comunale provvede alla concessione di contributi finalizzati alla promozione, al sostegno e allo sviluppo delle attività socio-assistenzia1i, di propria competenza,secondo le modalità fissate dal presente Regolamento.
I contributi per l' attività annuale degli Enti richiedenti potranno avere carattere di mantenimento, di sostegno, di promozione, di partecipazione alla realizzazione di particolari manifestazioni e iniziative nell'abito dell'attività sopra indicata..
Art. 2
Possono essere ammessi al contributo gli Enti pubblici e privati aventi sede legale ed operanti nel Comune di Misterbianco, 1e Cooperative Sociali , le associazioni anche di vo1ontariato , i Centri operativi ed i Comitati organizzatori appositamente costituiti che abbiano, tra i propri compiti statutari, 1e finalità indicate all’art.1 ed i requisiti previsti del vigente Statuto Comunale, e che risulteranno iscritti ad apposito albo comunale.
Art. 3
Condizione essenziale per essere ammessi al contributo è 1a espressa esclusione dello scopo di lucro risultante dagli Statuti degli Enti richiedenti e dall’atto costitutivo dei Comitati.
Non sono ammessi al contributo organismi a conduzione individuale o collegiale, 1a cui gestione non sia sottoposta a controllo economico finanziario.dagli organi dello stesso organismo .In tutte le iniziative che si realizzano con il contributo del Comune deve essere opportunamente evidenziata tale partecipazione.
Art. 4
Per essere ammessi all'erogazione di contributi è necessario che gli Enti di cui all'art.2 possiedano almeno i seguenti requisiti:
a) operare nel Comune di Misterbianco ed a favore di cittadini residenti nel Comune di Misterbianco.
b) svolgere valida attività di utilità sociale, disponendo di adeguati mezzi per il conseguimento dei propri fini statutari;
c) non avere finalità di propaganda politico-partitico o di lucro .
Il Comune ha l' obbligo di accertare, attraverso l' indagine del Servizio Sociale dell'Amministrazione Comunale, che relazionerà su1l'esistenza dei requisiti richiesti.
Art. 5
Gli Enti interessati dovranno, entro il 31 Gennaio di ciascun anno, fare istanza con l'indicazione della somma richiesta, con firma autentica del legale rappresentante, corredata dalla seguente documentazione:
1) Copia dell'Atto Costitutiva e dello Statuto;
2) Copia del Bilancio Preventivo, sottoscritto dal legale rappresentante dell'esercizio cui si riferisce la richiesta del contributo;
3) Relazione programmatica dell'attività svolta in conformità ai fini statutari;
4) Copia del Conto Consuntivo del1' esercizio precedente approvato dagli organini statutari;
5) Programma. delle iniziative che si intendono attuare e relativa previsione di spesa ;
6) Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio, resa dal legale rappresentante del!' Ente ai sensi degli artt. 4 e 20 e previa ammonizione di cui all'art.26 della 1egge 4/1/60 n.15, con la qua1e si attesti l'entità di eventuali contributi richiesti e/o concessi, a qualsiasi tito1o per l' attuazione del progetto o de1 programma cui si riferisce la richiesta di contributo od a1tri Enti pubblici;
7) Copia di idoneo documento dal qua1e risu1ta il nominativo de1 1egale rappresentante autorizzato a firmare la domanda o riscuotere il contributo comunale, a nome e nell' interesse dell'organismo richiedente. I1 documento deve indicare la Partita IV! (in mancanza, la dichiarazione di esenzione con annotazione degli estremi di legge) e/o codice fisca1e dell’organismo ed i dati anagrafici e codice fisca1e della persona autorizzata a quietanzare.
Art. .6
Sulla base delle richieste formu1ate dal1a Commissione di cui all'art.1 la Giunta Municipa1e, entro il 31 marzo fisserà 1’entità de1 contributo tenendo conto delle risorse disponibili, dell' interesse pubblico, de1la partecipazione prevedibi1e, del va1ore socio-cu1turale delle manifestazioni proposte, nonchè gli eventuali contributi erogati da a1tri Enti, e/o da abbinamenti pubblicitari o sponsorizzati, ma che comunque non dovrà superare l' 80% delle spese sostenute o da sostenere.
Art. 7
Per attività svo1ta dagli Enti di cui all' art.1 in regime di convenzione con Enti pubblici istituzionali e/o territoriali 1a concessione di contributo è connessa ad iniziative integrative non riconducibili all'attività convenzionata .
Art. 8
Le risorse stanziate in bilancio a tale scopo dall'Amministrazione Comunale saranno ripartite con priorità :
a) a favore di Enti ed associazioni che svolgono attività promozionale e di gestione dei servizi a favore di soggetti svantaggiati, infermi, minori a rischio, anziani, non autosufficienti, disabili, tossicodipendenti, extracomunitari.
Art. 9
Eventuali istanze di contributo pervenute oltre il termine di presentazione fissato dall'art. 5 possono essere prese in considerazione nei limiti della residua disponibilità di bilancio.
Art.10
Le richieste pervenute nel termine indicato all'art. 5 saranno esaminate da una Commissione composta dall'Assessore pro-tempore, dal Dirigente di Settore e dal capo Servizio dall'area interessata, e dal Presidente della costituente consulta. Svolge le funzioni di Segretario il funzionario responsabile del Servizio.
Art. 10/bis
L’Amministrazione Comunale potrà concedere, su richiesta, congrua anticipazione entro il 31 maggio di ciascun anno nella misura massima e non eccedente il 40% della somma assegnata, tali somme verranno decurtate dai contributi finali.
Art. 11
Il contributo assegnato verrà erogato per intero, non appena la relativa deliberazione sarà stata approvata dall'Organo di Controllo, sulla base di presentazione di resoconto consuntivo, approvato dagli organi statutari e corredato da idonea documentazione, relativo all'importo del contributo concesso e dalla relazione comprovante l'attività svolta.
Art. 12
Al fine di ottenere l' emissione del mandato di pagamento il legale rappresentante o il Presidente dell’Ente o associazione , incaricato a riscuotere, deve far pervenire a1 Comune dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla qua1e risu1ti di non essere cessato, a qua1siasi titolo dalla carica.
Art 13
Alla concessione di contributi di cui a1 presente Regolamento si provvederà con 1'adozione di atti deliberativi separati. Il responsabile del servizio appronterà un e1enco delle concessioni deliberate; detto elenco sarà pubblicato all'Albo Pretorio, a cura dell' Ufficio di Segreteria , per 15 gg. è dovrà contenere tutte le indicazioni relative ai benefici, al tipo di intervento ed al suo ammontare.
Art.14
Tutti i contributi concessi ed erogati dal Comune e non costituiscono diritto di continuità per gli anni successivi.
I contributi, anche se deliberati, fino a quando non sono stati approvati da1l'organo tutorio, costituiscono semplici aspettative e non danno luogo a diritto alcuno da parte dei beneficiari, i quali, sono tenuti a conoscere tale situazione giuridica.
E' fatto obbligo di fare constare, nelle deliberazioni di concessione, la superiore condizione .
Non può essere erogato più di un contributo per la stessa manifestazione e nello stesso anno finanziario.
Art. 15
Non saranno prese in esame quelle istanze la cui documentazione è incompleta o non conforme a quanto prescritto ne1 presente regolamento.
In tal caso l’Amministrazione Comunale provvederà a comunicare i motivi della esclusione del contributo entro 60 gg.
Art. 16
Ferma rimanendo la responsabilità. degli Enti di cui all'art.2 sul1a organizzazione e la gestione della propria attività, il Comune si riserva la facoltà di controllo sulla utilizzazione dei contributi concessi.
Art.17
Alle organizzazioni di volontario riconosciute ai sensi dell'art. 18 della L.R. 716194. n.22, l'Amministrazione Comunale potrà cedere gratuitamente beni mobili, arredi ed attrezzature dichiarate fuori uso emettere a ,disposizione strutture e servizi logistici di proprietà dell'Ente per lo svolgimento delle loro attività di solidarietà ed impegno civile per la comunità.
Art.18
E' istituita la Consulta socio-assistenziale, i cui compiti sono finalizzati alla individuazione delle emergenze sociali ed alla predisposizione di studi. pareri o proposte in materia socio-assistenziale nel Comune di Misterbianco.
Faranno parte della Consulta i rappresentanti designati dalle libere forme associative e strutture legalmente costituite e riconosciute, aventi sede ed operati nel territorio comunale con finalità socio-assistenziali.
L'organizzazione e funzionamento della Consulta saranno disciplinati da apposito regolamento.
Art. 19
Per quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le vigenti norme di legge riferibili alla materia, con particolare riguardo alle disposizioni riportate dalla L. R. n.10 del 1991 su "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività Amministrativa".
Art. 20
Il presente Regolamento, ai sensi del vigente Ordinamento EE. LL. , verrà pubblicato, successivamente all'esito favorevole del controllo da parte del CO RE CO , all'Albo Pretorio del Comune per 15 gg., ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.