Regolamento disciplina attività barbiere-parrucchiere e affini
Art.1
Disposizioni Generali
Le imprese, che intendono esercitare individualmente o in forma societaria le attività di:Barbiere-Parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, compresi gli istituti di bellezza comunque denominati ed esercitati in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, nonchè negli appositi reparti degli Alberghi diurni, Hotels e simili, devono essere provviste di apposita autorizzazione.
L’attività di cui al primo comma non può essere svolta in forma ambulante.
Le stesse attività possono essere autorizzate se svolte al domicilio dell’esercente qualora il ri chiedente sottoscrive atto autorizzativo che consenta i controlli da parte delle Autorità compe tenti, nei locali adibiti all’esercizio della professione.
Art.2
Definizioni
Rientrano nelle attività di barbiere, parrucchiere uomo/donna e mestieri affini, nel rispetto delle normative vigenti per le singole qualifiche:
esercizi di barbiere che svolgono attività per solo uomo relative alla rasatura della barba, al taglio dei capelli, all’acconciatura, degli stessi e a tutti gli altri servizi inerenti l’esigenza ste tica del cliente quali trattamenti anticaduta e di igiene del cuoio capelluto etc...
esercizi di parrucchiere uomo/donna - unisex che svolgono attività relative al taglio dei ca pelli, ondulazione, tintura, colorazione e decolorazione degli stessi e comunque tutti i servizi inerenti l’esigenza estetica della clientela.
mestieri affini.
Attività inerenti all’adeguamento estetico dell’aspetto a determinati canoni di moda come quelle di: estetica, truccatore, estetista-visagista, depilatore, manicure, massaggiatore faccia le,pedicure estetico etc...
Sono comunque escluse le prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario, per le quali necessita l’intervento del medico.
Unitamente all’attività di “Barbiere o parrucchiere uomo/donna” può essere svolto, nella medesima sede uno o più mestieri affini purchò esercitati da persone munite di apposita autorizzazione ed il reparto destinato a detta attività risulti avere i requisiti igienico-sanitari richiesti. In tal caso, l’attività di barbiere o di parrucchiere e mestieri affini deve essere svolta sottoforma di impresa o di società ed i singoli soci devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per le rispettive attività.
Art.3
Autorizzazione
L’autorizzazione per lo svolgimento della attività di “Barbiere - parrucchiere uomo/donna e mestieri affini” è rilasciata dal Sindaco, sentita la Commissione di cui all’art.20 del presente Regolamento ed è subordinata al possesso dei requisiti previsti dall’art.8 dello stesso.
Le autorizzazioni per apertura di nuovi esercizi di barbiere parrucchiere uomo/donna saranno rilasciate nel rispetto delle distante minime previste dall’art. 11 del presente Regolamento e della popolazione residente in rapporto al numero di addetti in esercizio nelle imprese e quelli ritenuti necessari.
Il numero di addetti in attività in relazione alla popolazione è di:
un addetto ogni 1000 residenti per l’attività di barbiere;
un addetto ogni 1000 residenti per l’attività di parrucchiere uomo/donna.
un addetto ogni 1000 residenti per l’attività di mestieri affini(L. 1/90)
Art.4
Qualificazione professionale
Costituiscono titolo, al riconoscimento della qualificazione professionale gli attestati ed i diplomi rilasciati a seguito di frequenza a corsi di addestramento professionale o di apprendistato che siano autorizzati dai competenti organi dello Stato o della Regione Siciliana. Sono altresì qualificati professionalmente coloro che siano o siano stati già titolari di un esercizio di barbiere, parrucchiere o affini iscritto in albo provinciale delle imprese artigiane ovvero se prestino o abbiano prestato la loro opera professionale qualificata presso un’impresa di barbiere o parrucchiere in qualità di dipendente o collaboratore. L’accertamento della qualificazione professionale spetta alla C.P.A. e comunque si intende conseguita, con un periodo di attività lavorativa qualificata non inferiore a due anni.
Art.5
Società - Qualificazione professionale
Nel caso di impresa gestita in forma societaria, l’Autorizzazione è subordinata all’accertamento della qualificazione professionale della maggioranza dei soci quando si tratta di impresa avente i requisiti previsti dalla legge 8.8.1985 n.443; o dalla persona fisica che assume la direzione dell’Azienda quando si tratta di impresa diversa da quella prevista dalla legge 443/85.
Art.6
Numero autorizzazioni
Ad una impresa individuale non possono essere rilasciate più autorizzazioni relative ad esercizi diversi. Ad una impresa artigiana esercitata nella forma prevista dalla legge 443/85, possono essere rilasciate più autorizzazioni relative ad esercizi diversi, a condizione che in ciascuno esercizio operi, personalmente, un socio qualificato.
Ad una impresa societaria non prevista dalla legge 443/85 possono essere rilasciate più autorizzazioni relative ad esercizi diversi, a condizione che ciascun esercizio sia diretto da perso ne in possesso della qualificazione professionale.
Art.7
Domanda di autorizzazione
L’autorizzazione deve essere richiesta al Sindaco mediante domanda in carta legale e deve contenere:
Generalità del richiedente (cognome,nome,residenza,luogo e data di nascita, fotocopia codice fiscale),
Nome o ragione sociale della ditta,
Ubicazione dei locali in cui si intende svolgere l’attività richiesta e possesso del titolo di disponibilità da parte del richiedente,
Nel caso contemplato al 2° .C. dell’art. 1, dichiarazione di consenso ai controlli da parte delle Autorità competenti.
Nel caso di impresa gestita in forma societaria l’autorizzazione deve essere richiesta da tutti i soci,quando si tratta di impresa avente i requisiti previsti dalla legge 8.8.1985, n.443 o dalla persona che assume la direzione dell’Azienda, quando si tratta di impresa diversa da quella prevista dalla 443/85.
Art.8
Allegati
Alla domanda di cui al precedente articolo dovranno essere allegati i seguenti documenti:
Qualificazione professionale del richiedente l’autorizzazione, da rilasciarsi dalla Commissione Provinciale dell’Artigianato presso la C.C.I.A.A.;
Qualificazione professionale della maggioranza dei soci (una qualificazione nel caso di società composta da due persone) nel caso si tratti di società previste dalla legge 8.8.1985 n.443, e precisamente di Società di fatto, Società in nome collettivo, Società cooperativa;
Qualificazione professionale di colui che assume la direzione dell’azienda qualora si tratti di società diverse da quelle previste dalla legge 443/85, e precisamente s.r.l., S.p.A., s.a.s., S.a.p.a..
Per le imprese societarie deve essere presentato l’atto costitutivo della società, l’iscrizione nel Registro delle imprese, e l’iscrizione all’albo della Camera di Commercio.
Planimetria dei locali, quotata anche in altezza.
Relazioni tecniche illustrative.
Stato di famiglia e residenza in carta semplice.
Certificazione di idoneità sanitaria, di cui al successivo art.9.
Attestazione di versamento dei diritti sanitari.
Certificato penale generale.
Dichiarazione relativa agli scarichi per gli insediamenti civili esistenti.
Certificato di destinazione d’uso per laboratorio artigianale.
Certificato di abitabilità o di agibilità dei locali.
Art.9
Requisiti igienici
I locali di lavorazione destinati agli esercizi di barbiere e di parrucchiere e mestieri affini, compresi gli istituti di bellezza, debbono avere degli spazi minimi necessari che vengono così fissati:
una altezza minima di ml.2,70; in casi di insufficiente aerazione naturale, a discrezione del Servizio di Igiene Pubblica del territorio della U.S.L., gli stessi dovranno essere muniti di aerazione artificiale.
superficie non inferiore a mq.12 per un solo posto di lavoro e mq.5 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo.
Le pareti, sino all’altezza minima di mt. 1,50 dal suolo, debbono essere impermeabili e lavabi li; i locali debbono essere dotati dei necessari servizi, aerati naturalmente od artificialmente, ed avere quest’ultimi un’altezza non inferiore a mt.2,40, in conformità alle disposizioni di Legge vigenti. I locali dovranno inoltre, essere dotati di condutture e di vaschette di acqua corrente, di recipienti coperti per la raccolta, conservazione ed eliminazione dei rifiuti solidi e liquidi ottenuti dalla lavorazione.
I locali, inoltre, debbono essere dotati delle necessarie attrezzature per la disinfezione delle apparecchiature, che dovranno essere tenute isolate dall’ambiente di lavoro.
In caso di necessità, il Dirigente Sanitario Igiene Pubblica detterà tutti gli accorgimenti tecnici per rendere più idonei ed efficienti gli impianti ed apparecchi di disinfezione e per meglio conservare il macchinario e gli oggetti destinati alle lavorazioni.
Le attrezzature, suppellettili e biancheria destinati alla attività debbono essere tenute costante mente pulite ed in appositi scaffali isolati dall’ambiente disinfettati ed una volta usati, non riutilizzati, se non dopo essere stati rigenerati con materiale detergente e disinfettante.
E’ fatto obbligo ad ogni esercizio di barbiere, parrucchiere o mestieri affini, di possedere adeguate attrezzature e sostanze atte a sterilizzare gli strumenti da lavoro e di provvedere, sistematicamente alla sterilizzazione di questi ultimi.
Il Comune provvederà a esporre in tutti i locali della città che esercitano tali attività professionali delle “locandine” con le quali si avvertono gli utenti del loro diritto all’uso di attrezzi di lavoro previamente sterilizzati ovvero nuovi. Tale provvedimento scaturisce dalla necessità di evitare la diffusione delle infezioni. Gli organi di vigilanza eserciteranno il controllo circa l’obbligo di esposizione delle locandine la cui violazione è punita ai sensi dell’art.21 del presente Regolamento.
Art.10
Tariffa
Nei locali destinati all’esercizio dell’attività di barbiere, parrucchiere e mestieri affini, deve essere permanentemente esposta al pubblico la tabella delle tariffe.
Art.11
Distanza
La distanza fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti va rapportata innanzi tutto alla densità della popolazione residente e fluttuante nel quartiere ed al numero degli addetti in esercizio nelle imprese in conformità ai criteri proposti dalla Commissione di cui all’art.20, deliberati dal C.C..
In ogni caso la distanza che intercorre fra la sede destinata all’esercizio dell’attività per la qua le si chiede l’autorizzazione e la sede dell’esercizio similare più vicino non deve essere inferiore a ml.50.
Detta distanza, deve calcolarsi prendendo come estremo il centro soglia dei due esercizi da confrontare e misurarlo a livello del suolo: dal centro soglia dell'esercizio e in senso perpendicolare alla stessa sino al raggiungimento della linea di mezzeria della carreggiata centrale;
Sulla carreggiata in senso longitudinale fino alla perpendicolare dell’altro esercizio e dall’asse della carreggiata fino al centro soglia del 2° esercizio.
Per soglia dell’esercizio si intende il numero civico dello stesso, anche per quelli ubicati nei cortili o ai piani degli immobili.
Art.12
Distanza - deroghe
La distanza minima viene determinata in ml.25 nei sottospecificati casi:
acquisto locale o trasferimento in locali di proprietà;
trasferimento di locali a seguito di sfratto per necessità passato in giudicato.
per tutti i sottoindicati casi di forza maggiore, terremoto, alluvioni, crolli, demolizioni, espropri, casi di inagibilità.
Il Sindaco può consentire il trasferimento in altra zona di un esercizio, anche in deroga alle distanze previste dal presente Regolamento, semprechè la Commissione di cui all’art.20 nel suo “pienum”, si sia espressa favorevolmente all’unanimità.
Non si applicano i suddetti limiti di distanza al rilascio delle autorizzazioni relative agli esercizi presso istituti, associazioni, alberghi, motel, ect..., purché le varie prestazioni vengano praticate esclusivamente nei confronti delle persone facenti parte delle suddette comunità o dei clienti dei predetti complessi.
Art.13
Conservazione dei rifiuti
I rifiuti devono essere raccolti in appositi recipienti metallici od altri idonei materiali e perfettamente chiusi e riposti in ambiente diverso da quello della lavorazione e da quello in cui vengono custoditi gli indumenti di lavoro e gli attrezzi.
Art.14
Norme di precauzione
Gli esercizi nei quali si usano solventi volatili infiammabili per la lavatura a secco, devono essere provvisti di un retrobottega o comunque, di un locale separato per la conservazione delle sostanze suddette in appositi recipienti.
Le operazioni di lavatura a secco mediante l’impiego di solventi colorati, bromati, iodati, etc. devono essere seguite da rapida ed abbondante aerazione dell’ambiente.
Durante le operazioni di etere nell’esercizio è assolutamente vietato produrre fiamme. Le zone nelle quali si pratica l’applicazione devono essere dotate di un pavimento di materiale ignifugo più igienicamente idonei e comunque in conformità alle disposizioni di legge vigenti.
L’accertamento dei requisiti igienico-sanitari spetta ai competenti organi della U.S.L. ed è di retto a verificare l’osservanza delle vigenti norme e disposizioni di legge o del presente regolamento.
I locali che detengono sostanze infiammabili nelle quantità previste dal D.M. 16.02.1982, de vono essere muniti di certificazione antincendio.
Art. 15
Persone addette ai locali ed alle lavorazioni
Non possono essere addette ai locali ed alle lavorazioni negli esercizi di barbiere o di parrucchiere o di mestieri affini le persone che non si siano preventivamente sottoposte a visita del l’Ufficiale Sanitario il quale accerta che le persone medesime non siano affette da malattia infettiva diffusiva o da postumi di essa e ne rilascia certificazione, di validità annuale.
In caso di violazione del comma precedente, si applicano le sanzioni previste dal successivo articolo N.21.
Art.16
Vigilianza dell'ufficiale santuario
E’ fatto obbligo all’Ufficiale Sanitario di esercitare una continua vigilanza sugli esercizi di barbiere, di parrucchiere o di mestieri affini, compresi gli istituti di bellezza, per verificare ai fini igienico-sanitari:
La salute delle persone che sono addette alle lavorazioni;
Le condizioni dei locali e degli impianti esistenti nell’esercizio specialmente di quelli desti nati alla disinfezione.
Le condizioni delle attrezzature, delle suppellettili, della biancheria usata negli stessi locali.
Che i procedimenti tecnici usati nelle lavorazioni, le lozioni antisettiche od i materiali impiegati continuino ad avere i necessari requisiti atti a prevenire ed evitare qualsiasi danno alle persone che vi sono sottoposte.
Ad analogo controllo sanitario sono assoggettate le persone che esercitano la loro attività presso enti, istituti, alberghi, associazioni.
Art.17
Trasferimento
In caso di trasferimento della sede dell’esercizio, gli interessati devono presentare apposita domanda in bollo, indirizzata al Sindaco, con allegati:
Originale dell’autorizzazione posseduta;
Piante planimetriche e relazioni tecniche illustrative dei nuovi locali;
Attestazione di versamento dei diritti sanitari.
Certificato di destinazione d’uso per laboratorio artigianale;
Certificato di abitabilità o agibilità dei locali.
La nuova sede dell’esercizio dovrà avere i requisiti prescritti dal presente Regolamento all’art.9, per l’ottenimento della autorizzazione amministrativa.
La domanda di trasferimento sarà esaminata dalla Commissione di cui all’Art. 20.
Art. 18
Ampliamento
Nei casi di ampliamento dei locali degli esercizi già autorizzati, gli interessati devono presentare domanda in bollo, indirizzata al Sindaco, con allegati:
Piante planimetriche e relazioni tecniche dell’intero locale
Attestazione di versamento dei diritti sanitari.
La domanda di ampliamento sarà esaminata dalla Commissione di cui all’art. 20
Art.19
Subingresso
Le domande intese ad ottenere il subingresso nelle attività di cui all’art. 1, debbono essere corredate, oltre che della necessaria documentazione, anche dall’atto di cessione di azienda.
In caso di morte, di invalidità o di intervenuta sentenza che dichiari l’interdizione o l’inabilitazione dell’imprenditore artigiano, si fa rinvio alle norme previste dall’art.5, e 30 della legge 443/85.
Art. 20
Commissione comunale
Per gli adempimenti di cui all’art.4 della legge 23 dicembre 1970 n.l 142, è costituita una Commissione Comunale presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, così composta:
da tre rappresentanti della categoria artigianale;
da tre rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative; dal Dirigente Sanitario Igiene Pubblica o suo delegato;
dal Comandante della Polizia Municipale o suo delegato;
dal Presidente della Commissione Provinciale per l’artigianato o da un suo delegato.
Assiste, senza diritto di voto, ai lavori della commissione, il Capo Settore dello Sviluppo Economico o altro suo dirigente dallo stesso delegato, e svolge le funzioni di Segretario un impiegato addetto al competente servizio designato dal Capo Settore.
La Commissione delibera a maggioranza dei voti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.
I pareri espressi dalla Commissione non sono vincolanti per l’Amministrazione Comunale.
La suddetta Commissione Comunale ha validità di 4 anni.
Art.21
Sanzioni
Quando le legge non disponga altrimenti, le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento comunale sono punite con l’ammenda di lire 60.000 salvo che la sanzione pecunia ria venga modificata nell’importo da successive disposizioni di legge.
Qualora le attività siano esercitate senza il possesso dei vari tipi di autorizzazione prescritti i dal Regolamento, il Sindaco ordina la immediata cessazione dell’attività abusiva e la conseguente chiusura dell’esercizio.
Nel caso in cui il titolare violi l’Ordinanza Sindacale annuale che disciplina gli orari di apertura e chiusura degli esercizi, verrà punito con la sanzione prevista al Comma i del presente articolo. Resta ferma la facoltà dell’Autorità Comunale di disporre in caso di violazione alle altre norme del Regolamento di particolare gravità o in casi di recidiva, la sospensione temporanea della validità dell’autorizzazione e la conseguente chiusura dell’esercizio per un periodo non superiore a sessanta giorni.
Art. 22
Revoca dell'autorizzazione
L’autorizzazione può essere revocata dal Sindaco nei seguenti casi:
Per mancato inizio dell’attività entro 6 mesi dalla data di consegna dell’autorizzazione, tale termine può essere prorogato di ulteriori mesi 6 per gravi e documentati motivi;
Quando il titolare perde uno dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge che regolano la iscrizione all’albo delle imprese artigiane, in quanto applicabili;
Per interruzione, non autorizzata, del servizio per un periodo superiore a mesi 6;
Quando il titolare dell’autorizzazione abbia riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni, per delitto non colposo e non abbia ottenuto la riabilitazione;
Quando il titolare dell’autorizzazione sia stato sottoposto all’ammonizione od a misura di sicurezza personale o sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
L’autorizzazione deve altresì essere revocata, nei casi previsti dalla vigente legislazione antimafia.
Art. 23
Vendita prodotti cosmetici
Alle imprese esercenti l’attività di barbieri, parrucchieri per uomo e donna, ed affini che vendano o comunque cedano alla propria clientela prodotti cosmetici strettamente inerenti allo svolgimento delle proprie attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative all’iscrizione al Registro degli Esercenti il commerciò e al l’autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 .06.1971 n.426 e successive modificazioni.
Art. 24
Orari
Il Sindaco, con proprio provvedimento disciplina annualmente gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi, sentite le proposte delle organizzazioni di categoria.
I titolari degli esercizi sono tenuti ad esporre, all’ingresso del locale, in modo ben visibile, detti orari.