Regolamento comunale per la disciplina dei mercati settimanali e del commercio itinerante
Titolo I
Disposizioni preliminari
Art. 1
Oggetto e scopo del regolamento
Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare la gestione dei mercati settimanali cosi come individuati nel successivo Art.3 ed il commercio in forma itinerante.
Art. 2
Mercati esistenti
Nell'ambito del territorio del Comune di Misterbianco attualmente esistono i seguenti mercati settimanali:
1) Mercato del sabato -P.zza S. Pertini- che ha una superficie complessiva di mq. 5.000 circa, meglio individuata nella pianta planimetrica allegata (allegato A);
2) Mercato del lunedì nella frazione di Lineri - nella piazza compresa tra via C. Marchesi e via I. Silone che ha una superficie di mq. 6.000 meglio individuata nella pianta, planimetrica allegata (allegato B)
Art. 3
Suddivisione dell'area mercatale
L'area dei mercati è suddivisa nei seguenti settori
a) Settore alimentare
b) Settore non alimentari
c) Area riservata ai produttori agricoli
Art.4
Aree riservate ai produttori agricoli
Il 10% dei posteggi del mercato è riservato ai produttori agricoli che esercitano l'attività di alienazione dei propri prodotti nei limiti di cui all'Art.2135 del C.C. e di cui alla Legge 09.02.1963,
n°59. restano salvi i posteggi finora assegnati.
Art. 5
Delimitazione dei posteggi
I posteggi di ciascun settore merceologico sono delimitati da strisce e numerati, le dimensioni restano quelle già precedentemente autorizzate e specificatamente sono stabilite nella misura massima di metri lineari 6.00 per 4.00 per i commercianti e di metri quadrati 2.00 per i produttori agricoli. Superfici maggiori possono essere concesse agli automezzi attrezzati a tale uso omologati.
Gli spazi saranno intervallati tra di loro da un passaggio di ml.0,50 con assoluto divieto di occuparlo anche temporaneamente
Art. 6
Modalità di concessione del posteggio
La concessione del posteggio è strettamente connessa al rilascio dell'autorizzazione di cui al1'Art.2 comma 3°, lett. b) della legge regionale n°18/95 e conseguentemente non può essere ceduta ad altri, a nessun Titolo, tranne nei casi di cui al successivo Art.7.
Art. 7
Subingresso nella concessione del posteggio
Stante la stretta connessione tra autorizzazione e posteggio, la concessione del posteggio è trasferita automaticamente per lo stesso settore merceologico del dante causa, al soggetto che abbia acquistato od ottenuto in gestione l'azienda commerciale relativa e sia in possesso della autorizzazione commerciale.
Nei casi di subingresso la durata della concessione nei confronti del subentrante resta quella prevista per il dante causa
Art. 8
Orario di vendita
L'orario di vendita nei mercati settimanali è determinato dal Sindaco.
Dopo le ore otto non è più consentita 1'occupazione del posteggio da Art. del titolare e l'assegnazione avverrà a sorteggio, ai sensi dell'Art.8, comma 7° della L.R. n°18/95.
Entro un'ora dell'orario di chiusura l'area del mercato dovrà essere lasciata libera da ogni sorta di occupazione sul suolo, ivi compreso qualsiasi rifiuto, esclusi i sacchetti a perdere di cui al successivo Art.16 che andranno depositati negli appositi contenitori collocati nelle adiacenze dell'area mercatale.
Art. 9
Adempimenti in ordine alla concessione del posteggio
Competente al rilascio della concessione del posteggio, nei casi previsti dalla legge, è l’Ufficio Sviluppo Economico, il quale è altresì, competente a promuoverne la sospensione e la revoca in conformità alla L.R. n°18/1995.
L'Ufficio Sviluppo Economico per ogni rilascio di autorizzazione comunica al1'Ufficio Tributi del Comune i suddetti rilasci, precisando la superficie, l'ubicazione e le caratteristiche, ai fini della riscossione delle relative tasse e, per conoscenza, al Comando di Polizia Municipale.
L'Ufficio Tributi dovrà curare la stipula dei relativi Contratti di concessione dei posteggi che avranno durata decennale.
Art. 10
Organizzazione e direzione del mercato
La disciplina, l’organizzazione, la direzione in loco, nonché la sorveglianza del mercato è affidata a1l’ufficio di Polizia Municipale, il quale deve tenere un apposito registro di tutti i posteggi rilasciati, suddivisi per settore merceologico.
Lo stesso registro comprenderà anche una sezione relativa alla registrazione delle presenze dei soggetti che si presentano al mercato, indipendentemente che abbiano la titolarità oppure ottengano l’assegnazione provvisoria del posto.
Art. 11
Presenze ed assenze sul mercato
Gli assegnatari dei posteggi possono accedere nel mercato con un anticipo di novanta minuti rispetto all'inizio delle vendite.
Dopo l'inizio di vendita se l'operatore non è presente sul suo posteggio, questi viene considerato assente e pertanto il posto verrà assegnato temporaneamente fra gli operatori non concessionari secondo i criteri di cui al seguente Art.12.
Art. 12
Criteri per l'occupazione temporanea(Art.8,c.7°,L.R.n.18/95)
Nel caso in cui il titolare non si sia presentato sul posto assegnato prima dell'inizio delle operazioni di vendita, il posto sarà assegnato, solo per quel giorno, tramite sorteggio tra i richiedenti che siano residenti o meno nel Comune, aventi autorizzazione per il settore in cui si rende vacante il posto. Il sorteggio dovrà essere effettuato in presenza dei rappresentanti di categoria e del Segretario Comunale o suo delegato.
Qualora non vi fosse nessuno in possesso di autorizzazione per tale settore il posto non verrà assegnato.
Nel caso di assenza temporanea del titolare il posto sarà assegnato secondo le modalità di cui all'Art.13, c.3°, della L.R. n° 18/1995.
Art. 13
Cambio posteggio
Qualora il titolare del posteggio adoperi per la sua attività un autoveicolo attrezzato come punto vendita e la superficie concessa sia insufficiente, ha diritto che venga ampliato, o se possibile, che gli venga concesso, se disponibile, altro posteggio più adeguato.
Qualora nel mercato esistano posteggi liberi da assegnare, la richiesta del titolare dell’attività di trasferirsi in uno di essi, è accolta solo se alla data di presentazione della domanda, da effettuarsi con lettera raccomandata, non risulti essere stata presentata alcuna richiesta di inizio attività per lo stesso posteggio.
In caso di concomitanza tra domande di cambio posteggio e domande di nuova autorizzazione, prevale la domanda di nuova autorizzazione.
Non è consentito nessun cambio di posteggio derivante da accordi fra gli assegnatari.
Titolo II
Disciplina interna del mercato
Art. 14
Esibizione documentazione
L’esercente deve esibire a richiesta degli agenti della forza pubblica i seguenti documenti
1) Autorizzazione alla vendita su aree pubbliche;
2) Ricevuta di pagamento della TOSAP.
Art.15
Uso del posteggio
Nell'ambito dello stesso mercato nessun commerciante può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente, salvo i casi previsti dall'Art.13, comma 5°, della L.R. n°18/95.
L'operatore commerciale può porre in vendita tutti i prodotti rientranti nelle tabelle merceologiche autorizzate nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie o di altra natura.
Art. 16
Pulizia del posteggio
E’ fatto divieto gettare sul suolo pubblico rifiuti o residui di ogni genere. Questi devono essere depositati in appositi sacchi a perdere, di cui devono munirsi gli operatori. I sacchi dovranno essere depositati negli appositi contenitori collocati nelle adiacenze dell'area mercatale.
Art. 17
Uso dei veicoli
E' fatto obbligo ai venditori ambulanti di tenere i propri veicoli entro lo spazio loro assegnato.
Durante l'orario di vendita è vietata la circolazione all'interno del mercato di tutti i veicoli. Fanno eccezione i mezzi della Forza Pubblica, dei VV.FF. e le ambulanze.
E' fatto divieto tenere nelle corsie pedonali carrelli o altro con esposizione di merce che possa ostacolare il normale transito al pubblico.
Art. 18
Caratteristiche delle attrezzature
Il banco di vendita e le relative merci esposte devono essere contenute entro lo spazio assegnato ed entro le linee di demarcazione.
Le merci devono essere esposte all’altezza minima di cm.50, e l'eventuale copertura del banco deve essere di almeno mt.2,50 dal suolo.
Ai soli venditori di calzature, casalinghi, piante e fiori, ferramenta, macchine agricole e animali vivi da cortile, è consentita l'esposizione a terra della merce sempre nell'ambito dell'area assegnata.
E' fatto divieto appendere lungo il bordo esterno della copertura capi di abbigliamento o altra merce che possa costituire pericolo o molestia ed ostacolare il normale transito del pubblico.
Tutti i venditori devono osservare l'allineamento dei banchi di vendita sulla pArt. frontale; tale disposizione deve essere osservata anche da coloro che effettuano la vendita con automezzo.
Art. 19
Amplificazione dei suoni
Al fine di garantire il miglior funzionamento del mercato, è fatto divieto di usare qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e la diffusione dei suono.
I venditori di dischi e musicassette, per lo svolgimento della loro attività, devono tenere il volume sonoro delle apparecchiature in modo tale da non disturbare nè gli altri operatori, nè il pubblico.
Art. 20
Controllo igienico-sanitario
La vendita di generi alimentari è sottoposta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria da effettuarsi sia nei locali di deposito, sia sui mezzi usati per il trasporto.
Gli esercenti di tale commercio, i loro collaboratori, nonché i dipendenti devono essere muniti di libretto sanitario, sottoporsi a tutti i controlli periodici, indossare un camice e un copricapo di colore chiaro, ed osservare tutte le prescrizioni emanate dalla competente autorità sanitaria, nonché previste dall'ordinanza ministeriale del 26.06.1995.
E' fatto divieto agli acquirenti ed alle persone non espressamente autorizzate e non munite di libretto sanitario di toccare i suddetti generi alimentari.
Sullo stesso banco non è ammessa l'esposizione e la vendita promiscua di generi alimentari e non alimentari ad eccezione degli oggetti abbinati a dolciumi ed agli alimenti confezionati.
A fianco degli operatori che commerciano prodotti alimentari non potranno essere collocati operatori che vendono prodotti incompatibili con il settore alimentare, quali animali vivi, concimi, fitofarmaci, fiori e piante, ecc.
Art. 21
Limitazioni e divieti per motivi di carattere igienico-sanitari
1) L'esercizio del commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari e la somministrazione di alimenti e bevande sulle stesse aree, devono essere effettuate nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria.
2) Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire che siano protetti da contaminazioni esterne e siano conservati in maniera adeguata in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche.
3) Qualora l'attività di cui al 2° comma sia esercitata mediante veicoli, essi devono avere le caratteristiche stabilite dall'Ordinanza del Ministero della Sanità del 26/06/95, con l'Art. 22 del D. Minindustria n° 248 del 4/6/93 e con Decreto dell'Assessore Regionale della Sanità del 20/5/96.
4) Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deperibili, quali i surgelati, congelati, o refrigerati, è consentito solo nelle aree provviste di allacciamento alla rete elettrica oppure se è garantito il funzionamento dell'impianto di conservazione del prodotto, oppure se esercitato con l’uso di veicoli aventi le caratteristiche stabilite dal Ministero della Sanità.
5) E’ vietato esercitare il commercio su aree pubbliche di carne fresca di qualsiasi specie, compresi i prodotti ittici, se il posteggio nel quale si svolge tale attività non è collegato alla rete idrica, fognaria ed elettrica.
In alternativa a tale collegamento è consentito commercializzare detti prodotti utilizzando un veicolo che deve avere le caratteristiche stabilite dal Ministero della Sanità.
6) L'esercizio del commercio in forma itinerante di carni fresche di qualsiasi specie di animali, compresi I prodotti ittici, è vietato se non viene effettuato con veicoli e secondo le modalità stabilite dal Ministero della Sanità.
7) Il commercio su aree pubbliche di animali vivi, è ammesso nel rispetto della normativa vigente in materia di Polizia Veterinaria e di tutela della specie posta in vendita.
Non può essere fatto se, nello stesso posteggio od in quelli immediatamente adiacenti, si vendono o si somministrano prodotti alimentari.
8) Ai sensi dell'Art.7, comma 8°, della L. n°112/1991 è vietata la vendita dei seguenti prodotti:
a) latte sfuso (tranne quello confezionato);
b) il pane comunque confezionato;
c) le bevande alcoliche dl qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'Art.176 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P. S.;
d) armi, esplosivi e preziosi.
9) L'attività di vigilanza e controllo sulla osservanza delle norme di cui alla citata ordinanza Ministeriale ed al citato decreto Assessoriale è effettuata dal personale dell'Azienda U.S.L. territoriale competente, che rilascia il nulla osta per il rilascio della autorizzazione su aree pubbliche di prodotti alimentari, nonché il nulla osta per il rilascio della autorizzazione sanitaria di cui all'Art. 7 della richiamata ordinanza del Ministero della Sanità 26/06/95 e di cui al n° 1 del citato decreto Assessoriale.
L'attività di vigilanza e controllo è effettuata anche dal personale di polizia municipale e dagli ufficiali ed agenti di P.G.
Art. 22
Somministrazione di alimenti su aree pubbliche
La somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata su aree pubbliche deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla Legge 30.04.1962, n°283 e relativo regolamento di esecuzione, nonché dell’ordinanza Ministeriale del 26.06.1995.
Pertanto, per le installazioni mobili e per le relative attrezzature è necessaria ed indispensabile l'autorizzazione sanitaria, mentre i soggetti addetti alle vendite ed alla somministrazione devono essere muniti di libretto sanitario aggiornato.
E' vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
Art. 23
Pubblicità dei prezzi
I commercianti di generi alimentari, sono tenuti ad applicare, sui loro prodotti per la vendita, i cArt.llini indicativi dei prezzi.
Art. 24
Norme di comportamento
Gli esercenti l’attività commerciale su aree pubbliche devono:
1) esercitare la loro attività senza arrecare danni o fastidi agli altri esercenti;
2) tenere un comportamento corretto nei confronti dell'utenza e degli altri operatori;
3) rispettare tutte le disposizioni impArt.te dagli agenti di polizia e dagli incaricati del Comune;
4) devono adempiere a tutte le disposizioni di carattere igienico-sanitario e amministrativo;
5) curare la pulizia del posteggio e delle attrezzature impiegate.
Art. 25
Atti dannosi nel mercato
I venditori ambulanti devono avere cura di non danneggiare le piante, e la pavimentazione del posto loro assegnato. E’, altresì, vietato depositare rifiuti presso le fontanelle pubbliche o comunque ingombrare lo spazio adiacente ad esse.
Nel fare uso delle fontanelle si dovrà avere cura di non comprometterne il regolare funzionamento.
I contravventori, oltre alle misure disciplinate, dovranno risarcire i danni derivanti dagli atti compiuti.
Art. 26
Responsabilità
L'amministrazione Comunale non è responsabile dei danni causati a terzi dai concessionari del posto di vendita, nonché per furti o incendi che si dovessero verificare nel mercato.
Art. 27
Commissione di mercato
Presso ciascun mercato è istituita una Commissione composta da 4 membri, eletti ogni 2 anni dagli operatori che ivi esercitano la propria attività e da un rappresentante dei commercianti in sede stabile, eletto dagli stessi commercianti in sede stabile.
La Commissione di mercato viene eletta sulla base di due liste separate, una comprendente i candidati degli esercenti il commercio su aree pubbliche e l'altra comprendente i candidati degli esercenti il commercio su aree private.
Le liste verranno formate in semplice ordine alfabetico.
L'operatore che intende candidarsi deve presentare domanda in cArt. semplice diretta al Sindaco nella quale chiede di essere incluso nella lista, alla domanda deve allegare:
a) fotocopia concessione del suolo pubblico;
b) fotocopia ricevuta del pagamento suolo pubblico dell'anno in corso;
c) fotocopia dell'autorizzazione amministrativa autenticata.
Saranno eletti i primi candidati che avranno riportato il maggior numero di voti sia per i commercianti su area pubblica che quelli in sede stabile.
In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio la settimana successiva.
L'Amministrazione mette a disposizione i locali e tutto l'occorrente per l’elezione di cui sopra, e la stessa sede sarà disponibile ogni qualvolta la Commissione vorrà' riunirsi fornendo tutto il materiale necessaria per il normale funzionamento delle stesse (cancelleria varia, registri, etc...).
Ogni elettore può esprimere una sola preferenza segnando il cognome e nome del candidato sulla scheda.
Le operazioni dl voto si svolgeranno dalle ore 8,00 alle ore 20,00 della prima domenica successiva alla scadenza del biennio.
Alla predetta Commissione spettano compiti di vigilanza e di proposte per il funzionamento del Mercato e del servizi di cui dispone e per quant'altro previsto dalla legge.
Non sono previsti gettoni di presenza.
Titolo III
Disciplina del commercio in forma itinerante
Art. 28
Svolgimento dellìattività in forma itinerante
L'esercizio del commercio in forma itinerante deve avvenire secondo le seguenti prescrizioni:
a) Di norma viene svolto su tutte le aree pubbliche;
b) La vendita dovrà avvenire nel rispetto dell'orario stabilito dal Sindaco;
c) La sosta non può avere una durata superiore a 60 (sessanta) minuti, dopodiché l'esercente dovrà spostarsi per almeno ml.300 (trecento);
d) Devono essere utilizzati autoveicoli appositamente attrezzati ed in regola con le norme igieniche e con il codice della strada;
e) E' fatto divieto effettuare richiami con apparecchi fonografici in tutto il territorio comunale;
f) L’area utilizzata per la sosta dovrà' essere libera da rifiuti di qualsiasi natura.
Art.29
Limitazioni e divieti per l'esercizio del commercio itinerante
L’esercizio del commercio in forma itinerante non è consentito nel raggio di ml.4OO dal mercato.
In nessun caso la sosta deve essere fatta in mezzo alla carreggiata stradale ma su aree laterali in modo da non intralciare il traffico agli altri autoveicoli ed in rispetto all'Art.20, commi 3° e 4°, del Codice della strada.
Il Sindaco può, con ordinanza motivata, vietare temporaneamente in tutto o su pArt. del territorio comunale, la vendita in forma itinerante per motivi di interesse pubblico, di viabilità e traffico o per motivi di carattere igienico-sanitario.
Titolo IV
Sospensione - decadenza
Art. 30
Sospensione della concessione del posteggio
Le concessioni del posteggio sono sospese al verificarsi di una delle seguenti condizioni e per le giornate a fianco indicate:
a) Mancato pagamento della TOSAP: fino al pagamento della stessa;
b) Turbamento dell'ordine pubblico nel mercato: gg.4;
e) Ripetute violazioni, almeno tre, anche di carattere diverso tra loro, del presente regolamento o di ordinanza del Sindaco emesse ai sensi di Leggi e regolamenti in materia: gg.4.
La sospensione è disposta con provvedimento del Sindaco a seguito dl rapporto informativo redatto dagli organi preposti alla vigilanza del mercato.
Art. 31
Decadenza della concessione del posteggio
L’esercente decade dalla concessione del posteggio al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
a) Mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività;
b) Mancato rispetto dell'obbligo di tenere sgombra e pulita l’area pubblica al termine della giornata;
c) Mancato utilizzo del posteggio per un tempo complessivo superiore a tre mesi di ciascun anno solare, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza e servizio militare, che non saranno computati nel cumulo dei tre mesi, se documentati non oltre il decimo giorno dall'inizio dell'assenza.
I concessionari dichiarati decaduti, non hanno diritto di restituzione di tasse, né ad indennità alcune.
Art. 32
Sostituzione del posteggio
La concessione del posteggio può essere revocata in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse, sentita la Commissione di mercato.
Il titolare a cui è stata revocata la concessione del posteggio per i motivi di cui al Comma 1, ha diritto ad ottenere un altro posteggio di uguali dimensioni.
In attesa di ottenere il nuovo posto, l’operatore commerciale può continuare, in via provvisoria, l’attività su un'area pubblica idonea a soddisfare le sue necessità, rispettando tutte le limitazioni e divieti stabiliti per motivi di polizia stradale, igienico sanitario e di pubblico interesse.
Art. 33
Procedura per la decadenza del posteggio
In conformità' a quanto stabilito dalla Legge 07.08.1990, n°241 tutti i provvedimenti di decadenza della concessione del posteggio devono essere preceduti dalla previa contestazione all'interessato dell'addebito, ovvero dei motivi che inducono all’adozione del provvedimento previsto, assegnando un termine di gg.15 per le deduzioni.
Dopo che è stata accertata e convalidata la violazione di cui all'Art.30, la decadenza della concessione del posteggio opera automaticamente e deve essere immediatamente comunicata all’interessato.
La decadenza della concessione del posto, comporta la revoca dell'autorizzazione, ai sensi dell'Art. 3 comma 2° della L.R. n. 18/95.
Art.34
Provvedimenti disciplinari
Ai venditori che trasgrediscono le norme sulla disciplina del commercio o che si rendano colpevoli di frodi o sofisticazioni previste da leggi o regolamenti vigenti, potrà essere applicata l'esclusione dal mercato e dalle zone di vendita per un tempo determinato o in via definitiva.
L’allontanamento a tempo determinato o definitivo potrà essere applicato anche ai trasgressori del presente regolamento secondo la gravità dell'infrazione commessa, fermo restando quanto stabilito dal precedente Art.32.
Art. 35
Sanzioni
Per le violazioni del presente regolamento si applica una sanzione amministrativa che consiste nel pagamento di una somma da Lire 100.000 a Lire 1.000.000 ove ricorrono ipotesi espressamente sanzionate dall'Art. 20 della L.R. 18/95 o da altre norme di leggi vigenti in materia.
Titolo V°
Disposizioni transitorie e finali
Art. 36
Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme delle LL.RR. n° 18/95 e n° 2/96, nonché eventuali norme che saranno di volta in volta emanate dalla Regione e tutte le altre disposizioni di legge in materia.
Art. 37
Regolamentazione dei mercati di tipo A e B in atto esistenti ex L.R. 18/95
In sede di prima applicazione, in ottemperanza all'Art.8 bis della L.r. n°2/96, entro 90 gg. dall'approvazione del presente regolamento, i posteggi nei mercati già esistenti, a richiesta degli interessati saranno concessi a quegli operatori che dimostreranno di avere svolto l'attività presso il mercato di che trattasi, da almeno sei mesi prima dell'entrata in vigore della legge regionale 09.01.1996, n°2, ciò dovrà essere dimostrato allegando all'istanza in bollo indirizzata al Sindaco IV Settore Sviluppo Economico, i sottoelencati documenti:
a) atto notorio nel quale dovrà essere dichiarato di occupare il posteggio da almeno sei mesi prima dell'entrata in vigore della L.R. n°2/96;
b) la concessione del suolo pubblico, oppure ricevuta del pagamento della T.O.S.A.P., oppure presenza prolungata nel tempo, nello spazio interessato, attestata dagli organi di controllo di Polizia Municipale.
Fatti salvi i divieti previsti dalla normativa vigente.
Art. 38
Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore il 16° giorno successivo alla sua pubblicazione all’ALBO COMUNALE e, contestualmente, sono abrogate le norme regolamentari, nonché i relativi atti emanati dal Sindaco di attuazione di tali norme regolamentari, incompatibili con il presente Regolamento.