Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale
Approvato con deliberazione consiliare n. 97 del 16/10/1998
Riscontrata legittima dal CO.RE.CO. il 28/01/1999
Pubblicato all’albo pretorio dal 03/02/1999 al 17/02/1999
Entrato in vigore il 18/02/1999
Addì 18/02/1999
Il Segretario Generale
PARTE I
Organizzazione del Consiglio Comunale
Capo I
Disposizioni Generali
Art. 1
Finalità del regolamento
1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dalle leggi regionali 15 marzo 1963 n° 16, 6 marzo 1986 n° 9, 11 dicembre 1991 n° 48, 26 agosto 1992 n° 7, 1 settembre 1993 n° 26, 20 agosto 1994 n° 32, dallo Statuto Comunale e dal presente regolamento che attua quanto disposto dall’art. 1 lettera a), dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n° 48 che integra l’art. 5 della legge 8 giugno 1990, n° 142, nell’ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione Sicilia.
2. Quanto nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto Comunale e dal presente regolamento, la decisione è adottata, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, dal Presidente del Consiglio Comunale, sentiti i Capi gruppo consiliari e udito il parere del Segretario Generale.
Art. 2
Durata in carica del Consiglio
1. Il Consiglio comunale inizia la sua attività con il giuramento e la convalida dei Consiglieri eletti e dura in carica sino all’elezione del nuovo Consiglio, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l’indicazione dei motivi d’urgenza che ne hanno resa necessaria l’adozione.
Art. 3
Sede delle adunanze
1. Le adunanze del Consiglio si tengono presso il Palazzo Comunale del Senato.
2. La parte principale della sala, arredata con dignità ed adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio comunale, al rappresentante (Sindaco o Assessore delegato) dell’Amministrazione ed alla segreteria. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel migliore modo, i lavori del Consiglio. Uno spazio è assegnato ai rappresentanti degli organi d’informazione, espressamente autorizzati dal Presidente. La vigilanza ai lavori consiliari deve essere assicurata da almeno due guardie di P.M.
3. Durante le sedute possono aver accesso nella parte riservata ai consiglieri, oltre ai consiglieri stessi, ai componenti della Giunta, al Segretario ed ai dipendenti in servizio, solo le persone delle quali è stata disposta l’audizione o quelle invitate dal Presidente, in relazione alle questioni poste all’O.d.G..
4. Su proposta del Presidente del Consiglio comunale, la conferenza dei Capi gruppo può stabilire, a maggioranza, che l’adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, ma sempre nell’ambito territoriale del Comune, quando ciò sia reso necessario dall’inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l’impegno e la solidarietà generale della Comunità.
5. La sede ove si tiene l’adunanza del Consiglio comunale deve essere indicata nell’avviso di convocazione. Per le riunioni di Consiglio Comunale da tenersi fuori della sede comunale il Presidente deve darne notizie al pubblico almeno 48 ore prima dell’inizio dei lavori con apposito avviso da pubblicarsi all’albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, a mezzo manifesti murali contenenti l’O.d.G. da trattare.
6. Il giorno nel quale si tiene l’adunanza, vengono esposte la bandiera Italiana, la bandiera Europea e la bandiera comunale, all’esterno della sede delle adunanze.
Art. 4
Utilizzo aula consiliare
L’utilizzo dei locali dell’aula consiliare deve essere autorizzato dal Legale rappresentante dell’Ente, sentito il Presidente del Consiglio comunale, nei seguenti casi:
- qualora gli organi istituzionali dell’Ente hanno carattere rappresentativo;
- per iniziative, manifestazioni o incontri ufficiali in cui sono invitati Enti o personalità di particolare rilievo.
Art. 5
Prima adunanza
1. La prima adunanza del Consiglio Comunale deve avvenire entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti.
2. La convocazione è disposta dal Presidente del Consiglio uscente, con invito da notificarsi almeno 10 giorni prima di quello stabilito per l’adunanza.
3. Qualora il Presidente del Consiglio uscente non provveda, la convocazione è disposta dal Vice Presidente uscente ed in difetto dal Consigliere anziano per numero di preferenze individuali (nuovo eletto) il quale assume la presidenza provvisoria dell’adunanza, previa prestazione di giuramento secondo la formula prescritta dall’art.45 dell’O.EE.LL.
4. Nella prima adunanza il Consiglio procede agli adempimenti di cui all’art. 28 della L.R. 9/86, come sostituito dall’art. 19 della L.R. 26/93.
Capo II
IL PRESIDENTE
Art. 6
Presidenza delle adunanze
1. Il Presidente del Consiglio comunale è, per legge, il Presidente delle adunanze del Consiglio comunale.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio comunale, la presidenza è assunta dal Vice Presidente del Consiglio comunale ed ove anche questi sia assente o impedito, dal Consigliere presente più anziano per numero di preferenze individuali.
Art. 7
Adunanza di convalida, Elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Comunale
1. Le adunanze del Consiglio comunale indette, secondo la legge o lo Statuto, per la convalida, giuramento e per l’eventuale surrogazione degli eletti, nonché per l’elezione del Presidente del Consiglio sono presiedute dal Consigliere anziano per numero di preferenze individuali.
2. Nella prima adunanza il Consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede, con voto limitato ad uno all’elezione nel suo seno di un Presidente, per la cui nomina è richiesta alla prima votazione il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.
In seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice.
3. Il Consiglio comunale elegge altresì, con le stesse modalità di votazione, un Vice Presidente.
Art. 8
Compiti e poteri del Presidente
1. Il Presidente presiede e convoca il Consiglio comunale, secondo le modalità previste dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. Spetta al Presidente formulare l’O.d.g., diramare gli avvisi di convocazione del Consiglio comunale nonché attivare le commissioni consiliari.
3. Il Presidente rappresenta l’intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l’esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto.
4. Provvede al proficuo funzionamento dell’assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare, pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l’ordine delle votazioni, ne controlla e proclama, con gli scrutatori, il risultato.
5. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l’ordine e per assicurare l’osservanza della legge, dello Statuto e del regolamento ed in caso di tumulto o disordine che impediscono il regolare svolgimento dei lavori Consiliari sospende la seduta.
6. Per l’espletamento delle proprie funzioni, il Presidente si avvale delle strutture comunali e di un ufficio di Presidenza, costituito da un massimo di tre componenti. .Sono componenti di detto ufficio il Presidente, il Vice Presidente ed un terzo componente eletto dal consiglio nel proprio seno con le modalità di cui al comma 2° dell’art.6.
7. Nell’esercizio delle sue funzioni il Presidente s’ispira a criteri d’imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri ed assicurando il rispetto delle minoranze.
8. Il Presidente del Consiglio comunale, per assicurare il buon andamento dei lavori, programma periodicamente il calendario dell’attività consiliare, sentita la Conferenza dei Capi gruppo.
9. Il Presidente promuove i rapporti del Consiglio comunale con il Sindaco, la Giunta, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Difensore Civico, le istituzioni ed aziende speciali e gli altri organismi ai quali il Comune partecipa.
10. Il Presidente può sollecitare gli adempimenti che dovranno essere sottoposti all’esame del Consiglio o chiedere l’intervento del Sindaco o dell’Assessore al ramo, su questioni di interesse generale, anche se non di competenza del Consiglio.
11. Invita il Sindaco al rispetto degli adempimenti e dei tempi previsti dalle norme di legge o di regolamento e chiede chiarimenti direttamente ai responsabili dei servizi sugli argomenti posti o da porre all’O.d.g. dei lavori consiliari.
12. In ordine alla richiesta di chiarimenti da parte del CO.RE.CO., tale adempimento, ove si concretizzi in acquisizioni di dati, resta riservato al Sindaco; invece, compete al Consiglio ove comporti esegesi o integrazioni dell’atto sottoposto a controllo. In tale ultima ipotesi il Sindaco trasmette la richiesta di chiarimenti al Presidente del Consiglio per la necessaria convocazione di tale consesso. In tal caso il Presidente del Consiglio Comunale non si configura interlocutore e la trasmissione della risposta al CO.RE.CO. compete al Sindaco.
13. Nell’ordine delle precedenze nelle manifestazioni pubbliche il Presidente del Consiglio Comunale segue immediatamente il Sindaco e precede gli Assessori e gli altri Consiglieri.
14. Al Presidente del C.C. per l’espletamento del mandato, sarà assicurato a richiesta l’accesso anche al di fuori dell’orario di lavoro dei locali sede della residenza Municipale e del Palazzo del Senato sede delle adunanze del Consiglio Comunale.
Capo III
I Gruppi Consiliari
Art. 9
Costituzione
1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano di regola un gruppo Consiliare.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due Consiglieri ed è rappresentato da un proprio capo gruppo che a tale funzione adempie nei rapporti con gli organi politici ed amministrativi del Comune. Nel caso che un lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciuti i diritti di rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
3. Il capo gruppo in caso di assenza o impedimento è sostituito dal vice capo gruppo. In caso di assenza di entrambi da altro consigliere delegato dal capo gruppo.
4. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Presidente del Consiglio comunale ed al Segretario Generale il nome del Capo gruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Presidente ed al Segretario le variazioni della persona del Capo gruppo. In mancanza di tali comunicazioni è considerato Capo gruppo il Consigliere del gruppo “più anziano”, per numero di preferenze individuali.
5. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione per iscritto al Presidente del Consiglio comunale, allegando la dichiarazione di accettazione del Capo gruppo del nuovo gruppo.
6. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più Consiglieri vengono a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un gruppo misto che elegge al suo interno il Capo gruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente del Consiglio comunale e al Segretario Generale, da parte dei Consiglieri interessati.
7. Ai gruppi Consiliari sono assicurati, per l’espletamento delle loro funzioni, personale ed idonee strutture, forniti tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni gruppo e la loro consistenza numerica.
Art. 10
Conferenza dei Capi gruppo
1. La Conferenza dei Capi gruppo è organo consultivo del Consiglio comunale, formata da tutti i Capi gruppo Consiliari e da un segretario verbalizzante designato dal Segretario Generale, nell’ambito della Segreteria. Detto organo concorre a definire la programmazione ed a stabilire quant’altro risulti utile per il proficuo andamento dell’attività del Consiglio. La Conferenza dei Capi gruppo costituisce, ad ogni effetto di legge, Commissione Consiliare permanente.
2. Il Presidente può sottoporre al parere della Conferenza dei Capi gruppo, prima di deciderne l’iscrizione all’ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse e delicatezza.
3. La Conferenza dei Capi gruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dallo Statuto, dal presente regolamento e dal Consiglio Comunale, con appositi incarichi. Le proposte e i pareri della Conferenza sono illustrati al Consiglio dal Presidente del C.C.
4. La Conferenza dei Capi gruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale, o in sua assenza dal Vice Presidente. Alla riunione partecipa il Segretario Generale o un dipendente dallo stesso delegato ed assistono i funzionari comunali invitati dal Presidente del C.C.
5. La Commissione è convocata dal Presidente quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno tre Capi gruppo, ed in ogni caso prima d’ogni seduta del C.C.
6. I Capi gruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare ai lavori delle Commissioni, quand’essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.
7. Delle riunioni della Commissione dei Capi gruppo viene redatto sommario resoconto verbale, a cura del Segretario assegnato alla Commissione stessa, a cui spetta solamente il gettone di presenza, disciplinato come per il C.C.
Capo IV
Commissioni Consiliari Permanenti
Art. 11
Costituzione e composizione
1. Il Consiglio Comunale ai sensi dell’ordinamento EE.LL. e LL.RR. 48/91, 7/92 e 26/93, dello Statuto e delle altre vigenti leggi in materia, per tutta la sua durata in carica, istituisce al suo interno Commissioni permanenti, stabilendone il numero e le competenze e determinando la loro composizione numerica con deliberazione adottata nella prima adunanza successiva a quella dell’elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Comunale.
2. Le Commissioni permanenti sono costituite da Consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi e sono nominati dal Consiglio con votazione separate e segrete, espresse a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica nell’adunanza di cui al primo comma od in quella immediatamente successiva.
3. Il principio della rappresentanza proporzionale dovrà essere rispettato nella maggiore misura possibile, nelle singoli Commissioni.
4. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro Consigliere del suo gruppo, con il consenso del Capo gruppo che provvede ad informare, per iscritto, il Presidente della Commissione, con delega formalmente sottoscritta.
5. Ciascun consigliere non può fare parte di più di 2 Commissioni.
6. Nelle riunioni delle Commissioni, i Consiglieri debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni che rivestono interessi propri o di parenti e affini.
7. Agli impiegati comunali incaricati a svolgere il lavoro di Segretario di Commissioni Consiliari, invece dello straordinario, spetterà un gettone di presenza per ogni seduta di Commissione, così come per i Consiglieri Comunali.
Art. 12
Dimissioni, decadenza, cessazione.
1. Le dimissioni, la decadenza, la rimozione, la sospensione, la surroga, dei Consiglieri sono regolati dalla legge con le specificazioni previste dallo Statuto, inoltre, per i componenti le Commissioni si applicano le norme del presente regolamento.
2. Le dimissioni dalla carica di componente la Commissione debbono essere presentate al Consiglio con comunicazione scritta e sottoscritta, inviata al Presidente e per conoscenza al Segretario comunale, o formalizzate nella seduta del Consiglio e inserite a verbale.
3. Le dimissioni sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d’atto. Il Consiglio comunale procede alla surrogazione nella prima seduta utile.
4. La decadenza dalla carica di componente la Commissione per tre assenze (consecutive e non giustificate) dalle riunioni è dichiarata dal Consiglio comunale nella seduta immediatamente successiva alla scadenza del termine assegnato dalla contestazione fatta dal Presidente del C.C.. Prima di dichiarare la decadenza il Consiglio esamina le eventuali giustificazioni, presentate per iscritto al Presidente dall’interessato e decide conseguentemente.
5. La perdita per qualsiasi causa della qualità di Consigliere comporta automaticamente la cessazione dalla funzione di componente di qualsiasi Commissione, senza necessità di alcuna presa d’atto o comunicazione.
6. Il Presidente del C.C., verificatesi le dimissioni o la decadenza oppure la cessazione del componente la Commissione, iscrive all’ordine del giorno del primo consiglio utile la sua sostituzione.
7. Nel caso in cui in contemporanea si dimetta la maggioranza dei componenti di una commissione, il Presidente del Consiglio Comunale iscrive all’ordine del giorno del primo Consiglio utile la rielezione di tutti i componenti della commissione.
Art. 13
Presidenza e convocazione delle Commissioni
1. Ciascuna Commissione ha un Presidente, un Vice presidente ed un Segretario.
2. Il Presidente ed il Vice Presidente di ciascuna Commissione permanente vengono eletti dalla stessa nel proprio seno, con votazione segreta a maggioranza dei voti dei componenti.
3. Il Presidente ed il Vice presidente del Consiglio Comunale non possono presiedere le Commissioni permanenti tranne la conferenza dei capi gruppo.
4. L’elezione del Presidente e Vice Presidente avviene nella prima riunione della Commissione, convocata dal Presidente del Consiglio, entro 10 giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina dei componenti.
5. Presidente e Vice Presidente restano in carica per la durata della legislatura.
6. Il Presidente del Consiglio comunale rende note le nomine e le designazioni predette al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta, al Collegio dei Revisori dei Conti, al Difensore Civico, agli organismi di partecipazione popolare ed al Segretario Generale.
7. Il Segretario di ciascuna Commissione, su segnalazione del Presidente della Commissione, è nominato dal Segretario G.le, con o.d.s. notificato all’interessato entro cinque giorni dalla segnalazione, cui spetta solamente il gettone di presenza, disciplinato come per il C.C.
8. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. In caso di assenza del Presidente presiede la seduta il suo Vice. In assenza di entrambi presiederà il Consigliere che nell’elezione della Commissione ha riportato il maggior numero di voti. In caso di parità, il Consigliere più anziano di voti nell’elezione a Consigliere.
9. Ogni membro della Commissione può proporre l’iscrizione all’ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il Consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.
10. Su richiesta motivata di almeno due componenti della Commissione il Presidente dovrà provvedere, entro cinque giorni, alla convocazione della Commissione, mettendo all’O.d.G. l’argomento richiesto.
11. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l’indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell’ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della Commissione, ai capigruppo consiliari, nel loro domicilio, almeno tre giorni liberi prima di quello in cui si tiene l’adunanza. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al Segretario Generale, al Presidente del Consiglio, al Sindaco ed agli Assessori delegati alle materie da trattare nella riunione, della quale viene inviato l’ordine del giorno.
12. In caso di motivata urgenza l’avviso può essere recapitato almeno 24 ore prima della seduta ed in questo caso la convocazione può avvenire a mezzo telegramma.
13. Qualora il C.C. viene convocato in via d’urgenza la trattazione di ogni argomento iscritto all’od.g. potrà effettuarsi previo parere orale della Commissione competente per materia, da esprimersi nel corso della seduta.
14. In tal caso il Presidente del C.C. invita i componenti la Commissione competente ad esprimere il loro parere nella sala Consiliare. In caso di assenza di qualche componente la Commissione si farà ricorso a quanto prescritto dal precedente art. 10 co. 4°.
Art. 14
Sede delle adunanze delle commissioni
1. Le adunanze delle Commissioni si tengono, di regola, presso la sede comunale, nell’aula all’uopo destinata nella quale, oltre ai posti per il Presidente, per i Consiglieri componenti e per il Segretario, devono essere riservati i necessari posti per il Sindaco, per gli Assessori e per i funzionari invitati.
2. In parte della sala uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori della commissione.
3. Durante le sedute possono avere accesso nella parte riservata ai componenti anche le persone delle quali è stata disposta l’audizione e quelle invitate dal Presidente, in relazione alle questioni poste all’ordine del giorno.
4. Il Presidente può stabilire che le riunioni si tengano eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, ma sempre nell’ambito territoriale del Comune, quando ciò sia reso necessario dall’inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza della Commissione sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l’impegno la solidarietà o la partecipazione della Comunità.
5. La sede ove si tiene la riunione deve essere sempre indicata nell’avviso di convocazione. Delle riunioni il Presidente deve darne tempestiva notizia al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi all’albo pretorio.
Art. 15
Funzionamento delle Commissioni
1. Le Commissioni vengono insediate dal Presidente del C.C.
2. Spetta al Presidente del C.C. convocare e presiedere ogni Commissione in caso di decadenza, dimissioni o cessazione dalla carica per altre cause del presidente o Vice Presidente e fino al rinnovo degli incarichi medesimi.
3. La riunione della Commissione è valida quando sono presenti la metà più uno dei componenti in prima convocazione ed almeno 2/5 in seconda convocazione. Tra la 1° e la 2° convocazione devono trascorrere almeno 30 minuti.
4 Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. Ai lavori possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organi d’informazione. Il Presidente convoca la Commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell’adunanza possa arrecare grave nocumento agli interessi del Comune.
5 Il Presidente del Consiglio, il Sindaco ed i membri della Giunta possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all’ordine del giorno, alle riunioni di tutte le Commissioni. Su richiesta del Presidente della Commissione partecipa per relazionare sull’argomento il funzionario responsabile del settore.
6 Tutti i consiglieri hanno facoltà di assistere alle sedute di tutte le Commissioni, senza diritto di parola esclusi i capigruppo.
7 Hanno diritto al voto solo i componenti eletti o i delegati in sostituzione.
8 Ai componenti la Commissione spetta il gettone di presenza, nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
9 Ai Segretari delle Commissioni è corrisposto un gettone di presenza in misura identica a quelle disposte per i componenti delle Commissioni medesime solo nel caso in cui le riunioni si tengono fuori l’orario di servizio, non è cumulabile con il lavoro straordinario e comunque il lavoro preparatorio e susseguente deve essere svolto fuori l’orario di lavoro.
10 Due o più Commissioni possono essere convocate dal Presidente del C.C., anche su richiesta di una delle Commissioni interessate, per l’esame di questioni che abbiano attinenza con le materie di competenza di ciascuna di esse. La seduta comune e presieduta dal Presidente del C.C. o da un Vice Presidente, designato dal Presidente del C.C., fra i componenti di una delle due Commissioni interessate. La riunione è valida se sono presenti almeno la metà dei componenti d’ogni singola commissione convocata.
Art. 16
Funzioni delle Commissioni
1. Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d’indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria e l’approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti. Possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all’attuazione dei programmi, progetti ed interventi, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune.
2. Le Commissioni provvedono all’esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio, alle stesse rimessi dal Presidente del Consiglio o rinviati dal Consiglio stesso o richiesti dalla Commissione.
3. Le Commissioni esprimono parere su tutti gli argomenti che, ai sensi del precedente comma, saranno posti all’O.d.G. dei propri lavori.
4. Si prescinde dal parere di cui al precedente comma ove lo stesso non sia reso entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta da parte del Presidente della Commissione, o, nei casi d’urgenza, da dichiararsi espressamente, entro cinque giorni dalla stessa data. In questi casi il Presidente rimette la pratica al Consiglio.
5. Sono sottoposte obbligatoriamente all’esame delle Commissioni le proposte di deliberazioni di competenza consiliare sulle quali siano stati espressi pareri non favorevoli dai responsabili dei servizi o dal Segretario comunale ai sensi dell’art. 53 della legge 8 giugno 1990, n° 142 o non sia stata rilasciata l’attestazione di copertura finanziaria di cui all’art. 55 della stessa legge (che risulta integrata nell’ordinamento regionale dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n° 48).
6. Le Commissioni provvedono all’esercizio delle funzioni consultive di cui al precedente comma nel più breve tempo, riferendo al Consiglio con relazioni inviate al Presidente del Consiglio e da questi illustrate all’assemblea consiliare. D’intesa con il Presidente del Consiglio può riferire all’adunanza il Presidente della Commissione. I risultati delle indagini conoscitive sono riferite dal Presidente della Commissione, entro il termine fissato dal Consiglio per l’espletamento dell’incarico.
7. Le Commissioni hanno altresì poteri d’iniziativa in ordine alla presentazione formale di proposte di deliberazioni e mozioni, nell’ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al Presidente del Consiglio comunale per il successivo iter procedimentale. Nei casi in cui la proposta non consegua i pareri di idoneità finanziaria ed i pareri tecnico legali, risultino, in tutto o in parte, non favorevoli, la proposta stessa è restituita dal presidente del Consiglio Comunale alla Commissione che può riproporla soltanto dopo l’adeguamento dei contenuti alle osservazioni tecniche e purché sia effettivamente assicurata la copertura finanziaria.
Art. 17
Segreteria delle Commissioni Verbale delle sedute - Pubblicità dei lavori
1. Il Segretario di ogni Commissione viene nominato secondo i dettami previsti dal co. 7° dell’art. 12 del presente regolamento.
2. Spetta al Segretario della Commissione organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione e l’invio degli stessi ad ogni singolo componente. Il Segretario della commissione provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Commissione. Redige il verbale sommario delle adunanze, che viene dallo stesso, unitamente al Presidente, sottoscritto e conservato con gli atti dell’adunanza in apposito registro. I verbali sono approvati nell’adunanza successiva a quella cui si riferiscono, con gli emendamenti eventualmente richiesti dai membri interessati.
3. Copie dei verbali delle adunanze delle Commissioni sono trasmesse al Presidente del Consiglio comunale ai capi gruppo ed al Segretario G.le e vengono depositate, anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perché possano essere consultati dai Consiglieri comunali. Tale deposito ha carattere obbligatorio. Il Presidente del Consiglio comunale informa il Sindaco e gli Assessori competenti per le materie trattate dei contenuti del verbale e segnala ai responsabili dei servizi interessati indirizzi, osservazioni, rilievi relativi a quanto di loro competenza. I verbali della Commissione che tratta le materie finanziarie, i bilanci, il controllo di gestione, gli investimenti sono trasmessi anche al presidente del Collegio dei Revisori dei Conti a cura del segretario della Commissione competente.
Capo V
Commissioni Speciali
Art. 18
Commissioni d’indagine
1. Il Consiglio comunale, nell’esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può istituire, nel suo interno, “commissioni d’indagini” incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e dei servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi.
2. La deliberazione che istituisce la Commissione, adottata dal C.C. a maggioranza assoluta dei suoi componenti, definisce l’oggetto e l’ambito dell’inchiesta ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio comunale.
3. La Commissione, così come previsto dall’art. 15 dello Statuto, è composta da n° 7 consiglieri, in rappresentanza e proporzionalmente alla consistenza di ogni gruppo consiliare, di cui n° 6 consiglieri eletti con voto limitato ad uno e da un Presidente eletto a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale.
4. La Commissione è presieduta dal Presidente che ne coordina l’attività.
5. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l’espletamento dell’incarico. Su richiesta del Presidente il Segretario G.le mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all’oggetto dell’inchiesta od allo stesso connessi.
6. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l’espletamento dell’incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l’audizione dei membri del Consiglio e della Giunta, del Collegio dei Revisori, del Difensore Civico, del Segretario G.le, dei responsabili degli uffici e dei servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri Enti e organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. La convocazione e le risultanze dell’audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d’ufficio.
7. La redazione dei verbali della Commissione, che nelle audizioni si avvale di apparecchi di registrazione viene effettuata da un dipendente comunale, incaricato dal Segretario G.le, su proposta del Presidente della stessa Commissione.
8. Nella relazione al Consiglio, il Presidente della Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l’ambito della medesima. Per gli stesi è mantenuto il segreto d’ufficio di cui al precedente sesto comma.
9. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o in caso diverso, esprime al Sindaco o alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni o ai provvedimenti che dovranno adottarsi entro il termine di gg. 30.
10. Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti e i verbali vengono dal Presidente consegnati al Segretario Generale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell’archivio dell’Ente.
11. La Commissione d’indagine, viene equiparata ad ogni effetto di legge alle Commissioni permanenti.
Art. 19
Commissioni di studio
1. Il Consiglio comunale può conferire nelle Commissioni permanenti incarico di studiare piani e programmi di rilevanza straordinaria, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto. Per tale specifico fine il Consiglio Comunale chiede alla Giunta di assicurare il supporto tecnico di esperti esterni, che abbiano riconosciuta competenza nelle materie da trattare, che dovranno essere incaricati con regolare atto deliberativo dell’Amministrazione. Con la deliberazione d’incarico sono stabilite le modalità e la durata dello stesso e, in via definitiva, le competenze dovute ai membri esterni, i tempi di pagamento e la copertura finanziaria a carico del bilancio dell’Ente.
2. Il Presidente della Commissione riferisce al Consiglio, periodicamente, sull’avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.
Capo VI
Consiglieri scrutatori
Art. 20
Designazione e funzioni
1. All’inizio di ogni seduta consiliare, effettuato l’appello, il Presidente del Consiglio designa tre consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatori, per le votazioni sia pubbliche che segrete.
2. Gli scrutatori che si assentano dalla seduta debbono sempre avvertire il Presidente, che provvederà a sostituirli.
3. La regolarità delle votazioni, siano esse palesi o segrete, è accertata dal Presidente, assistito dagli scrutatori la cui presenza è sempre obbligatoria.
4. Nel caso di scrutinio segreto, la presenza e l’assistenza degli scrutatori è obbligatoria. Essi esaminano le schede, si pronunciano sulla loro validità e procedono al conteggio dei voti, che il Segretario riepiloga nello schema di provvedimento in trattazione.
5. Le schede della votazione risultate regolari, dopo la proclamazione dei risultati vengono distrutte a cura del Segretario.
6. Le schede contestate o annullate, sono invece vidimate dal Presidente, dagli scrutatori e dal Segretario e vengono conservate nel fascicolo del provvedimento al quale si riferiscono.
7. Nel verbale deve darsi espressamente atto che l’esito della votazione è stato verificato, prima della proclamazione, con l’assistenza degli scrutatori.
8. Nelle votazioni per appello nominale, o per alzata di mano o per voto elettronico, l’assenza o il non intervento degli scrutatori, non ha rilevanza ai fini della validità delle votazioni o delle deliberazioni.
PARTE II
I Consiglieri Comunali
Capo I
Norme Generali
Art. 21
Mandato elettivo
1. L’elezione del Consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge, con le specificazioni previste dallo Statuto.
2. Subito dopo l’insediamento del Consigliere anziano, i Consiglieri Comunali sono invitati dal medesimo a prestare giuramento secondo la formula prevista dall’art. 45 dell’O.R.EE.LL. I Consiglieri non presenti alla prima adunanza prestano giuramento nelle sedute successive, prima di assumere l’esercizio delle loro funzioni. Del giuramento viene redatto processo verbale a cura del Segretario Generale. I Consiglieri che rifiutano di prestare giuramento decadono dalla carica. La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale.
Art. 22
Disciplina dei Consiglieri
1. I Consiglieri in aula devono tenere un comportamento consone alla carica pubblica che rivestono, restando al proprio posto, usando negli interventi un linguaggio adatto alla carica medesima, nel rispetto dei propri colleghi, delle istituzioni e del pubblico presente.
2. Qualora il Consigliere mantenga un comportamento scorretto o pronunci parole sconvenienti, il Presidente lo richiama all’ordine.
3. Nessuno può parlare senza il permesso del Presidente.
4. Gli oratori parlano dal proprio banco, in piedi e rivolti al Presidente.
Capo II
Inizio e cessazione del mandato elettivo
Art. 23
Entrata in carica - Convalida
1. I Consiglieri rappresentano l’intera comunità senza vincolo di mandato. Nell’adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva essi hanno piena libertà di azione, di espressione e di voto.
2. I consiglieri comunali entrano in carica all’atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell’organo elettorale preposto, secondo il vigente regolamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Nell’adunanza successiva all’elezione, il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l’osservanza delle modalità prescritte, l’insussistenza delle condizioni di ineleggibilità o l’incompatibilità previste dalla L.R. n° 31 del 24/6/86 e successive modificazioni, procedendo alla loro immediata surrogazione.
4. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Consigliere comunale, si procede alla surrogazione nella prima adunanza che segue al verificarsi della stessa, prendendo atto della vacanza e convalidando l’elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell’insussistenza delle cause d’ineleggibilità e d’incompatibilità previste dalla legge Reg.le 31/86 e successive modificazioni.
Art. 24
Dimissioni
1. Le dimissioni della carica debbono essere presentate dai consiglieri con comunicazione scritta al Consiglio Comunale e non necessitano di motivazione.
2. Le dimissioni rese sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d’atto da parte del C.C.
3. Il Consiglio comunale procede alla surrogazione dei Consiglieri dimissionari previo accertamento dell’insussistenza di condizioni d’ineleggibilità e d’incompatibilità per il soggetto surrogante.
Art. 25
Decadenza e rimozione dalla carica
1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l’esistenza di una causa d’ineleggibilità preesistente all’elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dalla L.R. 31/86 e successive modifiche, il Consiglio Comunale pronuncia la decadenza dalla carica del Consigliere interessato.
2. Se la condizione d’ineleggibilità o d’incompatibilità risulta rimossa, il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del Consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.
3. I consiglieri comunali possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione; o per gravi e persistenti violazioni di legge secondo quanto dispone il primo comma dell’art. 40 della legge 8 giugno 1990 n° 142, integrato, con modificazioni, nell’ordinamento regionale con l’art. 1, comma 1/g. della legge regionale 11 dicembre 1991, n° 48. La rimozione è disposta dal Presidente della Regione su proposta dell’Assessore regionale agli enti locali.
4. I consiglieri comunali decadono dalla carica dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna per taluno dei delitti di cui al primo comma dell’art. 15 della legge 19 marzo 1990, n° 55 o da quella in cui diviene definitivo il provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che commina una misura di prevenzione.
5. Il Presidente del Consiglio comunale, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi tre e quattro, convoca il Consiglio comunale che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.
6. La decadenza dalla carica di consigliere per ripetute e non giustificate assenze alle adunanze consiliari è disciplinata dal’art. 16 dello Statuto. L’istanza di decadenza, per i Consiglieri che non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive, può essere contestata da un componente del Collegio o da qualunque elettore del Comune. La proposta di decadenza non può essere esaminata prima di dieci giorni dalla notifica giudiziale della contestazione all’interessato. Prima di dichiarare la decadenza il Consiglio esamina le eventuali giustificazioni, presentate per iscritto dall’interessato, al Presidente del C.C. e decide conseguentemente. La votazione della proposta viene effettuata mediante scrutinio segreto ed approvata con maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.
7. La surrogazione dei consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell’insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.
Art. 26
Sospensione dalle funzioni
1. In attesa del provvedimento del Presidente della Giunta Regionale, l’assessore regionale per gli Enti locali può sospendere i consiglieri per i quali è stata promossa la rimozione della carica per i motivi di cui al terzo comma del precedente articolo.
2. Il Presidente del Consiglio comunale ricevuta copia del provvedimento assessoriale, convoca il Consiglio comunale che prende atto della sospensione decretata. Il consigliere comunale sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica, sia nell’ambito del Comune, sia in Enti, istituzioni e organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del Comune.
Capo III
Diritti
Art. 27
Diritto d’iniziativa
1. I Consiglieri hanno diritto d’iniziativa su ogni argomento rientrante nella competenza del Consiglio comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all’ordine del giorno del Consiglio.
2. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio Comunale per come stabilito dalla legge e dallo Statuto.
3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, è inviata al Presidente del Consiglio Comunale il quale la trasmette al Segretario Comunale per l’istruttoria di cui agli artt. 53 e 55 della legge 8 giugno 1990, n° 142 integrati nell’ordinamento regionale dall’art. 1, comma 1 lettera i, della legge regionale 11 dicembre 1991, n° 48, dandone al contempo informazione al Sindaco ed alla Giunta. Il Segretario Comunale esprime parere anche sulla competenza del Consiglio a trattare l’argomento. La proposta di deliberazione completata dall’istruttoria amministrativa, viene dal Presidente del Consiglio Comunale trasmessa alla Commissione Consiliare permanente competente per materia, che esprime sulla stessa il proprio parere. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Presidente del Consiglio Comunale comunica al consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio Comunale. La comunicazione è inviata per conoscenza ai Capi gruppo. Se l’istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Presidente del Consiglio Comunale, iscrive la proposta all’ordine del giorno del Consiglio Comunale.
4. Per l’esercizio del potere di iniziativa il consigliere può avvalersi degli uffici comunali tramite il Segretario Generale, il quale trasmette tempestivamente ai funzionari competenti le richieste ricevute. I funzionari sono tenuti ad evadere le richieste nel termine dieci giorni o in quello più ampio ritenuto congruo con atto motivato del Segretario che dovrà essere comunicato al consigliere.
5. Nel caso in cui la proposta di deliberazione sia sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati, la stessa, dopo l’espletamento della procedura di cui al precedente comma, verrà iscritta all’ordine del giorno dei lavori del Consiglio.
Art. 28
Diritto a presentare Emendamenti
1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all’ordine
del giorno del Consiglio Comunale.
2. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati in forma scritta, al presidente del consiglio Comunale, entro il secondo giorno precedente a quello dell’adunanza. Quando si tratta di proposte di variazione di limitata entità possono essere presentate per iscritto, al Presidente nel corso della seduta. Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere.
3. Le proposte di emendamenti pervenute prima dell’adunanza vengono trasmesse dal Presidente del Consiglio Comunale al Segretario G.le che ne cura con procedura d’urgenza l’istruttoria, provvedendo ad acquisire, ove richiesto, i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, ed eventuali altri pareri oltre a quello di legittimità. Per le proposte di emendamento presentate nel corso dell’adunanza il Segretario G.le su richiesta del Presidente, esprime parere nell’ambito delle sue competenze. Su richiesta effettuata dal Segretario G.le per acquisire i necessari elementi di valutazione, l’ulteriore trattazione della delibera viene rinviata a dopo l’ultimo punto all’ordine del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata all’adunanza successiva.
4. La votazione di ogni singolo emendamento deve precedere la votazione relativa alla proposta originale e gli emendamenti devono essere votati in ordine di presentazione.
5. L’approvazione di un emendamento contrastante con un emendamento successivo, fa cadere automaticamente quest’ultimo.
6. E’ rinviata alla disciplina prevista nel Regolamento di Contabilità la definizione di termini e procedure riguardanti gli emendamenti al Bilancio di Previsione.
Art. 29
Interrogazioni - Interpellanze - Mozioni - Risoluzioni - Ordini del giorno
1. I Consiglieri possono presentare interrogazioni ed interpellanze, ordini del giorno e mozioni, ai sensi degli artt. successivi su argomenti che riguardano direttamente l’attività del Comune o che interessano in senso generale o su temi particolari, la vita politica, sociale, economica e culturale della Nazione.
2. Gli ordini del giorno, le mozioni su fatti di particolare rilievo, sono presentati in forma scritta almeno 48 ore prima della seduta al Presidente del Consiglio che ne curerà la trasmissione al Sindaco ed alla sua Giunta ed al Segretario Generale.
3. Le interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno, mozioni, debbono essere sempre formulate per iscritto e firmate.
4. Agli effetti della discussione è considerato proponente, interrogante, interpellante, solo il primo firmatario, che, qualora non sia presente al momento della discussione, o rinuncia alla parola, può essere sostituito da altro dei firmatari.
Art. 30
L’interrogazione
1. L’interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Sindaco se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta alla sua conoscenza, se egli intenda comunicare al Consiglio documenti o se stia per prendere alcune risoluzioni su determinate questioni.
2. L’interrogazione deve essere sempre formulata in modo chiaro e conciso. Essa deve pervenire al Sindaco e al Presidente del Consiglio entro il terzo giorno precedente a quello in cui si tiene la seduta del Consiglio nella quale si intenda ottenere una risposta ed essa avrà nella trattazione la precedenza rispetto a quella che sarà presentata nella seduta del consiglio.
3. L’interrogazione potrà essere effettuata nella seduta.
4. Il Sindaco o l’assessore delegato per materia, se presenti, possono dare risposta immediata alla interrogazione presentata durante la seduta, se dispongono degli elementi necessari. In caso contrario, il presidente del C.C. ne dà comunicazione al Sindaco perché si dia risposta scritta all’interrogazione entro dieci giorni.
Art. 31
L’interpellanza
1. L’interpellanza consiste nella domanda scritta rivolta al Sindaco per conoscere i motivi della condotta dell’Amministrazione o i suoi intendimenti su un determinato argomento.
2. Per la presentazione delle interpellanze si osservano le modalità e i termini previsti nel precedente articolo per le interrogazioni.
Art. 32
Discussione delle interrogazioni e delle interpellanze
1. In principio di seduta si procede alla discussione delle interrogazioni in presenza del Sindaco o di un suo delegato, dette intereggozioni ed interpellanze devono conmcludersi entro 90 minuti, trascorso tale termine il Presidente rinvia la discussione delle interpellanze alla seduta successiva.
2. In assenza del Sindaco o di un suo delegato, il Presidente rinvia la trattazione fino a quando non sarà presente in aula la parte interrogata (Sindaco e/o delegato).
3. L’interrogazione viene letta al Consiglio da uno dei presentatori, il quale potrà illustrarne il contenuto entro 10 minuti. All’interrogante risponde il Sindaco oppure l’Assessore delegato competente entro 10 minuti, nel caso di più interpellanze avrà a disposizione cinque minuti per ogni interpellanza. L’interrogante può dichiararsi o meno soddisfatto delle risposte avute entro il termine di 5 minuti.
4. Se l’interpellante si dichiara non soddisfatto della risposta e intende promuovere una discussione sull’oggetto della interpellanza, deve presentare una mozione che sarà iscritta all’ordine del giorno della seduta successiva.
Art. 33
La mozione
1. La mozione consiste in una proposta concreta di una deliberazione che riguarda materie di competenza del Consiglio e deve essere presentata per iscritto. La mozione viene iscritta all’ordine del giorno della seduta immediatamente successiva a quella di presentazione.
2. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti, che vengono discussi o votati osservando le norme del presente regolamento.
3. Le mozioni comportano, a conclusione del dibattito, l’adozione di un atto deliberativo se necessario.
Art. 34
Ordini del giorno
1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un giudizio o di una valutazione politica relativi a fatti o questioni, di interesse locale o nazionale, che investono problemi politici, economici e sociali di carattere generale.
2. Il Consigliere proponente, consegna copia conforme dell’ordine del giorno al Presidente del Consiglio,
quest’ultimo ne ammette la trattazione immediata in aula solo se il Consiglio, alla unanimità dei presenti, manifesti una volontà positiva. Ove il Consiglio non accolga la proposta, l’argomento verrà iscritto all’ordine del giorno della seduta successiva.
3. Dopo che il Consigliere proponente ne ha dato lettura ed illustrazione ai presenti, il Sindaco o un Assessore e i Consiglieri possono intervenire al fine di precisare le singole posizioni, nel tempo limite di 60 minuti. A conclusione del dibattito riassunto dal Presidente del Consiglio, si procederà alla votazione conclusiva.
Art. 35
Diritto di richiesta di convocazione del Consiglio
1. Il Presidente del Consiglio comunale è tenuto a riunire il Consiglio comunale, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri assegnati, inserendo all’ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti..
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei Consiglieri o del Sindaco, indirizzata al Presidente del Consiglio comunale che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell’Ente.
3. Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscrivere all’ordine del giorno il Consiglio comunale dovrà effettuare un esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazioni o risoluzioni, per ciascuno di essi i consiglieri richiedenti debbono allegare una relazione che illustra l’oggetto da trattare. Nel caso che sia proposta l’adozione di deliberazioni, la trattazione di interrogazioni e l’adozione di mozioni e risoluzioni, deve essere osservato quanto stabilito dagli artt. precedenti del presente Regolamento.
Art. 36
Diritto d’informazione e di accesso agli atti amministrativi
1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del mandato elettivo.
2. I Consiglieri comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell’amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge, in conformità all’art. 7, comma terzo, della legge 8 giugno 1990, n° 142 integrato nell’ordinamento regionale dall’art. 1, comma 1/b della legge regionale 11 dicembre 1991 n° 48 e dell’art. 24 della legge 7 agosto 1990 n° 241 per come recepito con la legge regionale 1991 n° 10.
3. L’esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma è disciplinata dal Regolamento di accesso agli atti del Comune, adottato dal C.C. con proprio atto n° 115 del 17/10/95 vistato dal CO.RE.CO. di PA in data 28/12/95 prot. 18201/18565.
Art. 37
Diritto al rilascio di copie di atti e documenti
1. I Consiglieri comunali hanno diritto al rilascio di copia delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, con allegati, di verbali delle Commissioni consiliari permanenti, di verbali di altre Commissioni comunali istituite per legge, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze emesse dal Sindaco o dai suoi delegati, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione.
2. La richiesta delle copie di cui al precedente comma è disciplinata dal Regolamento di cui al 3° co. dell’art. 35 .
Art. 38
Controllo di legittimità delle deliberazioni
1. All’inizio della seduta il Presidente informa il Consiglio delle deliberazioni da questo adottate che sono state annullate dall’organo di controllo. Sulla comunicazione non ha luogo discussione. Un consigliere può proporre al Consiglio che l’argomento sia iscritto all’ordine del giorno della prima adunanza ordinaria. Il Consiglio decide con votazione palese, a maggioranza dei Consiglieri presenti.
Capo IV
Esercizio del mandato elettivo
Art. 39
Diritto di esercizio del mandato elettivo Indennità di presenza e rimborso spese
1. I Consiglieri comunali, per l’esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti e alle condizioni stabilite dalla legge 27 dicembre 1985, n° 816 e L.R. 31/86.
2. Ai Consiglieri comunali è dovuta l’indennità di presenza per l’effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e per non più di un’adunanza al giorno. Se l’adunanza si protrae oltre la mezzanotte del giorno per la quale è stata convocata, spetta ai Consiglieri l’indennità di presenza anche per il giorno successivo.
3. L’indennità di presenza è dovuta ai Consiglieri comunali nella stessa misura ed alle medesime condizioni, per l’effettiva partecipazione alle sedute delle Commissioni consiliari permanenti, della Conferenza dei Capi gruppo e Commissioni d’indagine formalmente istituite e convocate.
4. Le indennità di presenza spettanti ai Consiglieri comunali nelle ipotesi in precedenza elencate non sono cumulabili nell’ambito della stessa giornata. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l’indennità di carica prevista dalla legge n° 816/1985, non è dovuta l’indennità di presenza per la partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale, delle Commissioni consiliari permanenti e delle Commissioni Speciali.
5. I Consiglieri comunali che risiedono fuori del capoluogo del Comune - definito secondo il piano topografico dell’ultimo censimento - hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, entro i limiti del territorio provinciale, per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale, delle Commissioni consiliari permanenti e della altre Commissioni di cui ai precedenti commi, nonché per la loro presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.
6. I Consiglieri delegati in modo formale e specifico dal Consiglio o dal Presidente a recarsi, per ragione del loro mandato fuori dal territorio comunale, hanno diritto, alle stesse condizioni e nella stessa misura del Sindaco, al rimborso delle spese di viaggio, salvo l’utilizzo della macchina dell’Ente e all’indennità di missione .
Art. 40
Copertura assicurativa
1. Ai Consiglieri sono estese le coperture assicurative contro i rischi conseguenti all’espletamento del loro mandato specie in ordine agli infortuni, alla responsabilità civile, ed ai danni ai propri autoveicoli, utilizzati in occasione di trasferimento o missioni, secondo quanto stabilito dall’art. 23 della legge 27/12/1985 n° 816 e L.R. 31/86.
Art. 41
Partecipazione alle adunanze
1. Il Consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. Nel caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta, inviata al Presidente del Consiglio comunale, il quale ne dà notizia al Consiglio. La giustificazione può essere effettuata anche mediante motivata comunicazione fatta al Consiglio dal Capo gruppo al quale appartiene il Consigliere assente.
3. Ogni Consigliere può chiedere, con lettera diretta al Presidente del Consiglio comunale, di essere considerato in congedo per un periodo di tempo non superiore a due mesi nell’arco di un anno, senza obbligo di fornire motivazioni. Il Presidente del Consiglio comunale ne dà comunicazione al Consiglio, che ne prende atto, nella prima adunanza.
4. Delle giustificazioni e dei congedi viene presa nota a verbale.
5. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall’adunanza deve, prima di lasciare l’aula, avvertire la segreteria perché sia presa nota a verbale.
Art. 42
Astensione obbligatoria
1. I Consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte direttamente od indirettamente in servizi, esazioni, forniture e somministrazioni continuative o ricorrenti, appalti, concessioni di lavori e gestioni di servizi, incarichi professionali remunerati, riguardanti il Comune e le istituzioni, aziende ed organismi dallo stesso dipendenti o soggetti a controllo politico-amministrativo.
2. Tale obbligo sussiste sia quando si tratti di interesse proprio dei Consiglieri, sia dei loro congiunti od affini sino al quarto grado civile.
3. Il divieto di cui ai precedenti commi comporta l’obbligo di assentarsi dall’adunanza per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.
4. I Consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario G.le che dà atto a verbale dell’avvenuta osservanza di tale obbligo.
Art. 43
Nomine e designazioni di rappresentanti
1. Nel caso in cui la legge, lo Statuto od i regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un rappresentante del Comune questi deve essere nominato o designato dal Consiglio, tranne i casi specificamente previsti dalla legge.
2. Quando è stabilito che la nomina avviene per elezione da parte del Consiglio comunale, la stessa e effettuata in seduta pubblica, con voto segreto.
3. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun Capo gruppo comunicare alla Presidenza ed al Consiglio, in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del rappresentante designato. Il Consiglio approva, con voto segreto, la costituzione dell’organo o della rappresentanza comunale espressa con le modalità di cui al presente comma.
PARTE III
Funzionamento del Consiglio Comunale
Capo I
Convocazione
Art. 44
Competenza
1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Presidente del Consiglio comunale. Escluse le adunanze di cui al successivo terzo comma.
2. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio comunale, la convocazione viene disposta da chi ne fa legalmente le veci, secondo lo Statuto ed il presente regolamento.
3. La convocazione del Consiglio comunale, per il giuramento, la convalida, l’eventuale surroga di Consiglieri comunali, l’elezione del Presidente e del Vice-Presidente, è disposta dal Presidente del Consiglio uscente, in conformità a quanto stabilito dall’art. 34, quinto comma, dalla legge 8 giugno 1990, n° 142 per come integrato nell’ordinamento regionale con la modifica apportata al comma predetto dall’art. 1 comma 1/e, n° 11, della legge regionale 11 dicembre 1991, n° 48 con la quale è stato stabilito quanto segue : la prima convocazione è disposta entro quindici giorni della proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza.
4. Per le adunanze di cui al precedente 3° comma e sino all’elezione del Presidente del Consiglio esercita le funzioni di Presidente, il Consigliere anziano per voti individuali.
Art. 45
Avviso di convocazione
1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità del presente regolamento.
2. L’avviso di convocazione, oltre agli argomenti da trattare, dovrà contenere l’indicazione del giorno, dell’ora dell’adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta e se la seduta è pubblica o segreta. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell’avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell’adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data, l’ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
3. L’avviso di convocazione precisa se l’adunanza ha carattere ordinario e se viene convocata d’urgenza.
4. Il Consiglio comunale è normalmente convocato in adunanza ordinaria per l’esercizio delle funzioni e l’adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto.
5. Il Consiglio è convocato, altresì quando la convocazione sia richiesta dal Sindaco o da almeno un quinto dei Consiglieri. In questi casi l’adunanza deve essere convocata entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
6. Il Consiglio è convocato d’urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l’adunanza.
7. Nell’avviso deve essere sempre precisato se l’adunanza ha carattere ordinario o d’urgenza e se si tiene su determinazione del Presidente del Consiglio o su richiesta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri. Nell’avviso è indicato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell’ordine del giorno.
8. L’avviso di convocazione e l’ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del Comune e firmati dal Presidente del Consiglio comunale o da colui che lo sostituisce od a cui compete, per legge, effettuare la convocazione.
Art. 46
Ordine del giorno
1. L’elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale, costituisce l’ordine del giorno.
2. Spetta al Presidente del Consiglio comunale stabilire, rettificare od integrare l’ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l’obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo quarto comma.
3. L’iniziativa delle proposte da iscrivere all’ordine del giorno spetta al Sindaco, alle Commissioni Consiliari ed ai Consiglieri comunali.
4. Per le proposte di deliberazioni, mozioni ed interrogazioni presentate dai Consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dagli artt. 26, 29, 30 e 33 del presente Regolamento.
5. Nell’o.d.g. vanno iscritte con precedenza le proposte del Sindaco, quindi le proposte delle Commissioni consiliari e dopo le proposte dei Consiglieri. Le proposte non esitate nel corso di una seduta sono iscritte all’o.d.g. della seduta successiva.
6. Gli argomenti sono indicati nell’ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza l’oggetto.
7. Sono elencati distintamente nell’ambito dell’ordine del giorno, sotto l’indicazione “seduta segreta”, gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui al successivo art. 57. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
8. L’ordine del giorno è inserito od allegato all’avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.
Art. 47
Avviso di convocazione - Consegna - Modalità
1. L’avviso di convocazione del Consiglio, con l’ordine del giorno, deve essere notificato al domicilio del Consigliere comunale come previsto dalla legge.
2. Le notifiche con la dichiarazione di avvenuta consegna, contenenti l’indicazione del giorno e dell’ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente, vengono rimesse alla Segreteria Generale. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco-ricevuta, comprendente più Consiglieri, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del notificatore. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell’adunanza consiliare.
3. Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al presidente del Consiglio comunale, il nominativo e l’indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.
4. Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Presidente del Consiglio comunale provvede a far spedire l’avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell’avviso a domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l’obbligo di consegna dell’avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.
Art. 48
Avviso di convocazione - Consegna - Termini
1. L’avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.
2. Per le adunanze convocate d’urgenza, l’avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.
3. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all’ordine del giorno delle adunanze argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l’oggetto degli argomenti aggiunti.
4. I motivi dell’urgenza delle convocazioni o dei provvedimenti aggiunti all’ordine del giorno possono essere sindacati dal Consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo od anche ad altro stabilito dal Consiglio stesso. L’avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai Consiglieri assenti dall’adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.
6. L’eventuale ritardata consegna dell’avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all’adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato
Art. 49
Ordine del giorno - Pubblicazione e diffusione
1. L’elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e urgenti è pubblicato all’albo del Comune rispettivamente nei cinque giorni precedenti quello della riunione. Il Segretario comunale è responsabile che tale pubblicazione risulti tuttora esposta nel giorno precedente la riunione ed in quello in cui la stessa ha luogo.
2. Al fine di assicurare la massima pubblicità fra la cittadinanza, nei termini di pubblicazione indicati al comma precedente, l’elenco degli argomenti da trattare in Consiglio comunale deve essere pubblicizzato con manifesti murali da affiggere in tutto il territorio comunale almeno 48 ore prima della data fissata per l’adunanza.
3. L’elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d’urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all’ordine del giorno delle adunanze sono pubblicati all’albo comunale almeno 24 ore prima della riunione.
4. Entro i termini previsti per la consegna ai Consiglieri comunali, copia dell’avviso di convocazione e dell’ordine del giorno delle adunanze, inclusi quelli aggiuntivi, viene inviata a cura dell’Ufficio di Presidenza, assicurandone il tempestivo recapito :
-> al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ;
-> al Difensore Civico ;
-> agli organismi di partecipazione popolari previsti dallo Statuto e dall’apposito regolamento ;
-> ai responsabili degli uffici e servizi comunali ;
-> agli organi di informazione - stampa e televisione locale - che hanno sede o uffici di corrispondenza nel Comune.
Capo II
Ordinamento delle adunanze
Art. 50
Deposito degli atti
1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all’ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria g.le ufficio affari consiliari nei tre giorni precedenti all’adunanza. Gli atti relativi alle adunanze convocate d’urgenza o ad argomenti aggiunti all’ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.
2. Detti atti sono consultabili da tutti i Consiglieri nelle ore d’ufficio.
3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti comma, nel testo completo dei pareri di cui all’art. 53 e, ove occorra, dell’attestazione di cui all’art. 55, quinto comma, della legge 8 giugno 1990, n° 142, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l’esame. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d’ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati.
4. All’inizio dell’adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell’adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli.
5. Delle proposte depositate per la trattazione in Consiglio Comunale, contestualmente al deposito presso la segreteria g.le, dovrà essere inviata, a cura dell’ufficio di Presidenza copia ai Capi gruppo. Le proposte relative all’approvazione del bilancio di previsione, del programma delle opere pubbliche e del conto consuntivo, devono essere comunicate ai Consiglieri comunali almeno dieci giorni prima dell’adunanza nella quale dovrà essere iniziato l’esame. Con la comunicazione viene inviata copia degli atti e delle relazioni concernenti gli argomenti suddetti.
6. Il deposito degli atti relativi ad argomenti di cui al precedente comma avviene dal momento della comunicazione ai Consiglieri, dandone avviso agli stessi.
Art. 51
Numero legale nelle adunanze di prima convocazione
1. Nel giorno e nell’ora indicata nell’avviso di convocazione, il Presidente del Consiglio esegue l’appello nominale dei Consiglieri, e quindi, dichiara aperta la seduta, che può iniziare per la trattazione della attività ispettiva, e di ogni altra attività che non comporti espressione di voto, indipendentemente dalla presenza in aula del quorum prescritto.
2. Qualora all’atto della votazione, dovesse mancare il numero legale, il Presidente del C.C. sospende di un’ora la seduta.
3. Se alla ripresa dei lavori, non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo, con medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione. (commi 4 e 5 dell’art. 21 legge 26/93).
Art. 52
Adunanza di prosecuzione
1. L’adunanza di prosecuzione fa seguito nel giorno successivo a quello della prima convocazione con medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.
2. Nella seduta di prosecuzione di cui al precedente comma, non possono essere aggiunti argomenti a quelli già iscritti all’ordine del giorno.
3. L’inizio della seduta di prosecuzione avviene all’ora fissata nell’avviso. Si procede all’appello dei Consiglieri comunali ed è sufficiente per la validità delle deliberazioni l’intervento dei due quinti dei Consiglieri in carica. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei due quinti, si computano per unità. Qualora il numero predetto di Consiglieri non viene raggiunto, la seduta viene dichiarata deserta.
4. Qualora nel corso della seduta di prosecuzione dovesse venir meno il numero legale l’adunanza viene sciolta e rinviata a data da destinarsi con ulteriore avviso di convocazione.
Art. 53
Autoconvocazione
Il Consiglio Comunale può votare a maggioranza semplice dei consiglieri presenti l’autoconvocazione del consiglio comunale, fissando giorno ed ora della riunione con obligo di comunicazione scritta ai consiglieri comunali assenti, per concludere i lavori inerenti all’ordine del giorno della seduta in corso. Nella seduta di autoconvocazione e necessaria la maggioranza dei consiglieri in carica, la mancanza del numero legale comporterà la sospensione di un'ora della seduta e se alla ripresa dei lavori manca il numero legale, la seduta viene sciolta dal Presidente. L 'adunanza in autoconvocazione non prevede la seduta di prosecuzione.
Capo III
Pubblicità delle adunanze
Art. 54
Adunanze pubbliche
1. Le adunanze del Consiglio comunale sono di regola pubbliche.
2. Nell’apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma.
Art. 55
Adunanze segrete
1. L’adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell’ordine del giorno dell’adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni delle capacità, moralità, correttezza e comportamenti di persone, il Presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre Consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente del Consiglio comunale, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle al successivo comma, escano dall’aula.
4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre i componenti del Consiglio ed al Segretario G.le, il responsabile dell’ufficio di segreteria, designato dal Segretario G.le per la redazione dei verbali, vincolati al segreto d’ufficio.
Art. 56
Adunanze “aperte”
1. Quando rilevanti motivi di ordine sociale e politico della comunità lo facciano ritenere necessario, il Presidente del Consiglio comunale, udita la Conferenza dei Capi gruppo, può convocare l’adunanza “aperta” del Consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall’art. 4 del presente regolamento.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano, il loro contributo in opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze “aperte” del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.
Capo IV
Disciplina delle adunanze
Art. 57
Comportamento dei Consiglieri
1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell’educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito esternare considerazioni, che possano offendere l’onorabilità di persone.
3. Se un Consigliere turba l’ordine o tiene contegno scorretto ovvero si presenta in abbigliamento non adeguato alla serietà dell’ambiente, il presidente lo richiama.
4. Dopo un secondo richiamo all’ordine, nella stessa seduta, il Presidente può proporre al Consiglio l’esclusione del consigliere dall’aula per tutto il resto della seduta, indipendentemente dai precedenti richiami. L’esclusione è proposta dal Presidente quando un Consigliere provochi disordini, o tumulti nell’assemblea o trascenda ad oltraggi o a vie di fatto. Udite le spiegazioni del Consigliere, da formularsi in non più di 10 minuti, la proposta del Presidente è subito messa ai voti, senza discussione e senza dichiarazioni di voto, per alzata di mano.
5. Durante le sedute del Consiglio comunale è vietato in aula l’utilizzo di telefoni cellulari.
Art. 58
Ordine della discussione
1. I Consiglieri comunali prendono posto nell’aula consiliare con il gruppo di appartenenza.. L’attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente del Consiglio comunale, sentita la Conferenza dei Capi gruppo.
2. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, in piedi, rivolti al Presidente ed al Consiglio, salvo che il Presidente dia loro la facoltà, per particolari motivi, di parlare seduti.
3. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all’inizio del dibattito od al temine dell’intervento del collega.
4. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.
5. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all’ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli toglie la parola.
7. Nessun intervento, quanto sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto.
Art. 59
Comportamento del pubblico
1. Il Pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio Comunale deve restare nell’apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso delle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non è consentita l’esposizione di cartelli, striscioni e l’uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l’esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell’ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell’opera dei Vigili Urbani. A tal fine due di essi sono sempre comandati di servizio per le adunanze del Consiglio comunale.
4. La forza pubblica può entrare nell’aula solo su richiesta del presidente.
5. Qualora da parte di persone che assistono all’adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinare l’allontanamento dalla sala fino al termine dell’adunanza.
6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprende il suo posto. Se alla ripresa dell’adunanza i disordini proseguono il Presidente, udito il parere dei Capi gruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con la modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.
7. Dopo l’entrata in vigore del presente regolamento il Presidente del Consiglio comunale, d’intesa con la Conferenza dei Capi gruppo, fa predisporre l’illustrazione delle norme di comportamento del pubblico previste dal presente articolo, che viene esposta nella sala delle adunanze.
Art. 60
Ammissione di Funzionari e consulenti in sala
1. Il Presidente, su sua autonoma iniziativa o su richiesta di uno o più Consiglieri, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant’altro risulti necessario alla illustrazione degli argomenti iscritti all’o.d.g.
2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell’Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.
3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri. I predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l’aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.
Art. 61
Partecipazione dei Revisori dei Conti
1. I Revisori dei Conti partecipano ai lavori consiliari in tutte quelle sedute in cui si trattano:
-> Approvazione del Bilancio annuale, pluriennale, relative variazioni, adozione dei piani economico finanziario, approvazione del Conto Consuntivo, riequilibrio ed assestamento di Bilancio.
2. Sarà cura del Presidente del Consiglio invitare il Collegio dei Revisori quando all’o.d.g. risultano iscritti argomenti di cui al comma precedente.
Capo V
Ordine dei lavori
Art. 62
Comunicazioni - Interrogazioni
1. All’inizio dell’adunanza, concluse le formalità preliminari, il Presidente effettua eventuali comunicazioni in ordine all’attività dell’Amministrazione e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la Comunità.
2. Dopo gli interventi di cui al precedente comma, un Consigliere per ciascun gruppo può effettuare comunicazioni su argomenti compresi fra quelli indicati al precedente comma.
3. Per quanti intervengono sugli argomenti di cui ai precedenti commi, sarà assegnato da parte del Presidente, un tempo non superiore ai cinque minuti per ogni argomento trattato.
4. Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi o dissentire, un Consigliere per ciascun gruppo, per un tempo non superiore a cinque minuti
5. La trattazione delle interrogazioni avviene di norma nelle adunanze ordinarie, nella parte iniziale della seduta pubblica, dopo le comunicazioni.
6. L’esame delle interrogazioni viene effettuato nell’ordine del giorno dell’adunanza. Se il Consigliere proponente non è presente al momento in cui deve illustrare la sua interrogazione, questa s’intende ritirata, salvo che il presentatore non ne chieda, anche successivamente, il rinvio ad altra adunanza. Tale facoltà è concessa per una sola volta.
7. L’interrogazione è sinteticamente illustrata al Consiglio dal presentatore, con riferimento al testo della stessa depositato, entro i termini prescritti per tutti gli argomenti, negli atti dell’adunanza. Conclusa l’illustrazione il Presidente dà facoltà di risposta, al Sindaco o a chi lo sostituisce ed in caso sia presente, all’Assessore delegato per materia. L’illustrazione e la risposta devono essere contenute, ciascuna, nel tempo di dieci minuti.
8. Alla presente risposta può replicare il Consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno contenendo il suo intervento entro il tempo di cinque minuti.
9. l caso che l’interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.
10. Le interrogazioni relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.
11. Le interrogazioni riguardanti un particolare argomento iscritto all’ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell’argomento al quale si riferiscono.
12. Salvo preventiva decisione della Conferenza dei Capi gruppo consiliari, trascorsi 90° minuti dall’inizio delle comunicazioni e dalla trattazione delle interrogazioni, il Presidente fa concludere la discussione della interrogazione che è a quel momento in esame e rinvia le altre eventualmente rimaste alla successiva seduta del Consiglio comunale.
13.Nelle adunanze nelle quali vengono discussi il bilancio preventivo, il conto consuntivo, il piano regolatore e le sue varianti generali, non è iscritta all’ordine del giorno la trattazione delle interrogazioni.
14. Se i Consiglieri interroganti non richiedono espressamente l’iscrizione dell’interrogazione all’ordine del giorno del Consiglio comunale, s’intende che per la stessa è richiesta risposta scritta.
Art. 63
Ordine di trattazione degli argomenti
1. Il Consiglio comunale, concluse le comunicazioni e la trattazione delle interrogazioni, procede all’esame degli argomenti secondo l’ordine del giorno. L’ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta del Presidente o su richiesta di un Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza.
2. Sulla richiesta di modifica dell’O.d.G. possono parlare 2 Consiglieri uno a favore ed uno contro.
3. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all’ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.
4. Non è necessaria la preventiva iscrizione all’O.d.G. per le proposte che abbiano il fine di provocare una manifestazione degli orientamenti e delle opinioni del Consiglio.
Per celebrare eventi di notevole importanza, per le commemorazioni e le comunicazioni ogni Consigliere ha diritto di chiedere la parola, prima della trattazione degli argomenti iscritti all’O.d.G.. La discussione deve essere contenuta entro i termini previsti dal 12° comma dell’articolo precedente.
5. Il Presidente ha la facoltà di togliere la parola al Consigliere qualora questi tratti argomenti estranei alla celebrazione, commemorazione e comunicazioni.
6. Non è necessaria la preventiva iscrizione di una proposta incidentale, quand’essa venga presentata nel corso della discussione della proposta principale.
7. Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all’ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.
Art. 64
Discussione - Norme generali
1. Terminata l’illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, la parola a coloro che hanno chiesto d’intervenire. Quando nessuno domanda la parola , la proposta viene messa a votazione.
2. Nella trattazione di ogni argomento iscritto all’O.d.G. ciascun Capo gruppo o il Consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo può parlare per due volte, la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque, per rispondere all’intervento di replica del Sindaco o del relatore.
3. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di cinque minuti ciascuno.
4. Il Sindaco, l’Assessore delegato per materia o il primo firmatario della proposta di deliberazione possono intervenire nel corso della discussione, senza interrompere gli interventi in corso, per non più di cinque minuti ciascuno.
5. Il Sindaco o il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero e, comunque, per non più di 10 minuti.
6. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio preventivo, al conto consuntivo, ai regolamenti, alle relazioni semestrali del Sindaco ed ai piani regolatori e loro varianti generali. In ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla Conferenza dei Capi gruppo, dandone avviso al Consiglio all’inizio della seduta o prima che si proceda all’esame dell’argomento.