Art. 65
Chiusura discussione - Dichiarazione di voto
1. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica del Sindaco o del relatore e le controrepliche, dichiara chiusa la discussione.
2. Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre Consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quanto, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilazionatorio, dato che l’argomento è stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia almeno intervenuto un Consigliere per ciascun gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l’opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.
3. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a tre minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capo gruppo, hanno diritto anch’essi di intervenire, precisando la loro posizione. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.
4. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare, si computano nel numero necessario a rendere legale l’adunanza.
I Consiglieri che dichiarano di non partecipare alla votazione sono dichiarati astenuti se non si allontanano dall’aula.
5. I Consiglieri non possono più intervenire allorché è iniziata la votazione.
6. Dopo la proclamazione del risultato i Consiglieri non possono più chiedere la parola per ritornare sullo stesso argomento.
Art. 66
Questione pregiudiziale e sospensiva
1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell’argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudizievoli e sospensive poste prima dell’inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all’esame dell’argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri un Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.
Art. 67
Fatto personale
1. Costituisce “fatto personale” l’essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi, il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.
3. Possono rispondere a chi a preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso per più di dieci minuti.
4. Qualora nel corso della discussione un Consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di far nominare da Consiglio, nel suo interno, una commissione composta da un rappresentante per ogni gruppo consiliare che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell’accusa.
5. La commissione riferisce per scritto, entro il termine assegnatole ed in ogni caso non oltre in novantesimo giorno dall’insediamento.
6. Il Consiglio prende atto delle conclusioni della commissione senza votazioni.
Art. 68
Termine dell’adunanza
1. Il Consiglio può decidere, all’inizio o nel corso dell’adunanza l’ora entro la quale si deve concludere la trattazione degli affari iscritti all’ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza ed urgenza.
2. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all’ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la riunione.
3. Nel caso in cui il Consiglio proceda nei suoi lavori fino all’ora preventivamente stabilita ed al compimento della stessa rimangono ancora da trattare altri argomenti iscritti all’ordine del giorno, viene concluso l’esame e la votazione della deliberazione in discussione, dopo di che il Presidente dichiara terminata l’adunanza, salva diversa decisione del Consiglio, avvertendo i Consiglieri che i lavori proseguiranno nel giorno eventualmente già stabilito nell’avviso di convocazione o, in caso contrario, che il Consiglio sarà riconvocato per ricompletare la trattazione degli argomenti ancora previsti dall’ordine del giorno e non oltre quindici giorni dalla data della riunione in cui viene deciso il rinvio. Assicurando l’attuazione dei provvedimenti adottati dal C.C. e disponendone l’esecuzione.
Capo VI
Partecipazione del Segretario Generale
Il Verbale
Art. 69
La partecipazione del Segretario Generale
1. Il Segretario G.le partecipa alle adunanze del Consiglio, esercita le funzioni stabilite dalla legge e dallo Statuto richiedendo al Presidente di intervenire sia per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l’esame dell’argomento in discussione, sia per esprimere il suo parere di legittimità quando il Consiglio intende assumere una deliberazione difforme dalla proposta sulla quale egli ha espresso il parere di competenza in sede istruttoria.
Art. 70
Il verbale dell’adunanza - Redazione e firma
1. Il verbale delle adunanze è l’atto pubblico che documenta la volontà espressa, dal Consiglio comunale attraverso le deliberazioni adottate.
2. Alla sua redazione provvede il Segretario Generale o il Vice Segretario o altro dipendente comunale dallo stesso designato, ognuno sotto la propria responsabilità.
3. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell’andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale delle proposte di deliberazione ed il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta e la indicazione nominativa dei Consiglieri che si astengano dalla votazione. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma pubblica , segreta o “aperta” e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto o palese.
4. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati esprimendo con la massima chiarezza e completezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario prima della sua lettura al Consiglio.
5. Nel caso di brevi dichiarazioni, le stesse possono essere dettate, seduta stante, al Segretario, per il loro integrale inserimento nel verbale.
6. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale. Soltanto quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta, nel corso dell’adunanza, le stessa sono, in modo integrale, iscritte a verbale.
7. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recar danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
8. Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto a terzi.
9. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente dell’adunanza, dal Segretario comunale, dal Consigliere anziano e dal dipendente che ne ha curato la redazione.
10. La firma del Segretario G.le attesta l’autenticità e l’esattezza del verbale, salve le rettificazioni che potranno esservi apportate in sede di lettura e approvazione dello stesso nelle successive sedute del Consiglio.
Art. 71
Verbale - Deposito - Rettifiche - Approvazione
1. Il verbale viene depositato a disposizione dei Consiglieri tre giorni prima dell’adunanza in cui sarà sottoposto ad approvazione, in pari data copia del predetto verbale viene trasmessa ai Capi gruppo consiliari.
2. All’inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, il verbale si intende approvato all’unanimità.
3. Quando un Consigliere lo richiede, il Segretario G.le provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per iscritto, quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale.
4. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell’argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un Consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica che deve essere approvata a maggioranza dei presenti.
5. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale dell’adunanza in corso e della modifica si fa richiamo , mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale dell’adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario comunale e portano l’indicazione della data della adunanza nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.
6. I registri dei processi verbali delle sedute del Consiglio comunale sono depositati nell’archivio comunale a cura del Segretario G.le.
7. Il rilascio di copie, estratti e certificazioni desunte dai predetti registri appartiene alla competenza del Segretario G.le.
PARTE IV
Esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo Politico - Amministrativo
Capo I
Funzioni di indirizzo Politico - Amministrativo
Art. 72
Criteri e modalità
1. Il Consiglio comunale definisce i propri indirizzi politico - amministrativi, secondo i principi affermati dallo Statuto, stabilendo la programmazione generale dell’Ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l’attività, con particolare riguardo :
a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, quali i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli ordinamenti del decentramento, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con altri soggetti ;
b) agli atti che costituiscono l’ordinamento organizzativo comunale, quali i regolamenti per il funzionamento degli uffici e dei servizi, del personale e dell’organizzazione amministrativa dell’ente, la disciplina dei tributi e delle tariffe ;
c) agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, bilanci, programmi di opere pubbliche e piani d’investimenti ; agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell’ente e sulla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione ;
d) agli atti di pianificazione urbanistica del territorio ed a quelli di programmazione attuativa ;
e) agli indirizzi formalmente rivolti alla Giunta, all’organizzazione generale dell’ente, alle aziende speciali ed agli enti dipendenti, relativi a tutte le attività del Comune.
2. Il Consiglio con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale definisce per ciascun programma, intervento od azione progettuale, i risultati che costituiscono gli obiettivi da realizzare e indica i tempi per i loro conseguimento.
3. Il Consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, criteri-guida per la loro concreta attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l’attività degli altri organi elettivi e dell’operato dell’organizzazione.
4. Il Consiglio può esprimere indirizzi per l’adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali i Revisori dei Conti abbiano segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario o patrimoniale, concernenti la gestione delle attività comunali.
5. Il Consiglio può esprimere, qualora ne ravvisi la necessità, indirizzi per orientare l’azione dei rappresentanti nominati in Enti, aziende, organismi associativi e societari, secondo i programmi generali di politica amministrativa del Comune.
Capo II
Funzioni di controllo Politico - Amministrativo
Art. 73
Criteri e modalità
1. Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo con le modalità stabilite dallo Statuto e dal regolamento di contabilità.
2. Il Consiglio verifica, attraverso la presentazione di relazioni annuali da parte della Giunta, l’andamento della gestione corrente, lo sviluppo dei programmi di opere pubbliche e d’investimenti e la coerenza dell’attività dell’organizzazione comunale con gli indirizzi generali dallo stesso espressi.
3. Dal momento in cui sarà attivato il sistema di controllo interno della gestione, l’ufficio competente inoltrerà al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, alla Commissione Consiliare competente, alla Giunta comunale ed al Collegio dei Revisori dei Conti, tutti gli elementi di valutazione sullo stato della gestione corrente e sull’attuazione dei programmi d’investimento ed in particolare gli indicatori di breve, medio e lungo periodo, per la verifica ed il confronto dei risultati. La Giunta riferisce al Consiglio, con le relazioni annuali di cui al secondo comma, le proprie valutazioni e rende noti i provvedimenti adottati.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo :
a) segnalando al Consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso meritevoli di particolare esame ;
b) segnalando aspetti e situazioni della gestione economico - finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sul risultato di gestione ;
c) sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando in base ad essi eventuali proposte ;
d) sottoponendo i risultati dell’attività di revisione esercitata sulle istituzioni comunali ;
e) partecipando collegialmente, con funzioni consultive, alle adunanze del Consiglio relative all’approvazione del bilancio e del conto consuntivo e nella persona del Presidente tutte le volte che lo stesso sarà invitato dal Presidente del Consiglio comunale per riferire o dare pareri consultivi su particolari argomenti.
5. Il controllo politico-amministrativo sulla gestione delle aziende ed altri organismi ai quali il Comune partecipa finanziariamente è esercitato dal Consiglio comunale, attraverso le relazioni dei rappresentanti nominati negli organi che amministrano gli enti suddetti, e l’acquisizione dei bilanci e di ogni altro atto utile per conoscere l’andamento ed i risultati di gestione rispetto alle finalità per le quali il Comune ha concorso alla costituzione o contribuisce alla gestione stessa.
6. Nell’esercizio dell’attività di controllo il Consiglio tiene conto delle segnalazioni relative a disfunzioni ed irregolarità effettuate dal Difensore Civico, assumendo le iniziative di volta in volta ritenute più idonee.
7. Nell’esercizio delle funzioni di controllo politico-amministrativo il Consiglio comunale si avvale delle Commissioni consiliari permanenti, attriibuendo alle stesse compiti ed incarichi nell’ambito delle materie alle stesse assegnate. Le Commissioni esercitano le funzioni suddette con tutti i poteri spettanti al Consiglio comunale, al quale riferiscono sull’esito dell’attività effettuata.
PARTE V
Le Deliberazioni
Capo I
Competenze del Consiglio
Art. 74
La competenza esclusiva
1. Il Consiglio comunale ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali :
a) Gli Statuti dell’Ente e delle aziende speciali, i regolamenti;
b) i programmi le relazioni previsionale e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni e storni di fondi tra capitoli appartenenti a rubriche diversi, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
c) Le convenzioni tra Comuni e quelle tra Comune e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
d) l’istituzione, i compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di
partecipazione ;
e) l’assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell’Ente locale a società di capitali, l’affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
f) l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e
dei servizi ;
g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
h) la contrazione dei mutui e l’emissione dei prestiti obbligazionari ;
i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alla locazione di immobili, alla somministrazione e fornitura al Comune di beni e servizi a carattere continuativo;
j) nomina Revisori dei Conti ;
l) l’autorizzazione ad avvalersi di modalità di gara diverse dei pubblici incanti in materia di lavori
pubblici o di pubbliche forniture.
2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al precedente articolo non possono essere adottate in via
d’urgenza da altri organi del Comune.
Art. 75
Conflitti di attribuzione
1. Verificandosi conflitti di attribuzione in merito agli atti di competenza del Consiglio e della giunta comunale, essi vengono sottoposti all’esame di una Commissione costituita dal Sindaco, dal Presidente del Consiglio comunale, dai Presidenti delle due Commissioni consiliari permanenti preposte alle materie istituzionali ed a quella specifica oggetto del conflitto e dal Segretario G.le. La decisione è adottata dalla Commissione con riferimento alle norme della legge, dello Statuto e del presente regolamento. La decisione della Commissione è definitiva è viene comunicata al Consiglio comunale dal Presidente e dal Sindaco alla Giunta.
2. All’adozione dell’atto provvede l’organo del quale la Commissione ha riconosciuto la competenza.
Capo II
Le Deliberazioni
Art. 76
Forma e contenuti
1. L’atto deliberativo adottato da Consiglio comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.
2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere espresso il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile di ragioneria, nonché del Segretario G.le, sotto il profilo della legittimità. I pareri debbono essere inseriti nella deliberazione. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l’attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l’atto è nullo di diritto.
3. Nel caso in cui l’Ente non abbia responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario G.le, in relazione alle sue competenze.
4. L’istruttoria della deliberazione è effettuata dal Segretario G.le il quale cura che i pareri siano espressi con chiarezza e non condizionati, in modo da assicurare al Consiglio comunale tutti gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono.
5. Il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal presente regolamento, viene letto in Consiglio ed in assenza di interventi integrativi o modificati viene sottoposta a votazione.
6. Quando il testo della deliberazione proposto viene emendato nel corso del dibattito, sugli emendamenti si pronuncia il Segretario G.le per quanto di sua competenza e il testo del dispositivo dell’atto emendato viene letto in Consiglio prima della votazione, insieme con il parere espresso dal Segretario.
7. Il coordinamento tecnico dell’atto ha luogo nel corso del procedimento deliberativo. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del Segretario G.le, soltanto perfezionamenti di carattere meramente letterali.
8. Di tutti i pareri obbligatori di altri organismi ed enti devono essere riportati il contenuto conclusivo e gli estremi nella parte normativa dell’atto. Se i pareri non sono espressi nei termini previsti dall’art. 50 della legge 8 giugno 1990, n° 142 o da altre disposizioni legislative o regolamentari si prescinde da essi, facendone constare nell’atto, riportando gli estremi della richiesta presentata dal Comune e l’indicazione del tempo decorso.
Art. 77
Approvazione - Revoca - Modifica
1. Il Consiglio comunale approvandole, con la modalità di cui al successivo Capo III, adotta le deliberazioni secondo il testo, originario od emendato, conforme allo schema proposto in votazione.
2. Il Consiglio comunale, secondo i principi dell’autotutela, ha il potere discrezionale di provvederne alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell’adozione del provvedimento.
3. Nei provvedimenti del Consiglio comunale di cui al precedente comma deve essere fatta espressa menzione della volontà dell’organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.
4. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive, comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costituitesi od acquisite, danni a terzi, gli atti stessi devono prevedere forme dirette a disciplinare i relativi rapporti.
Capo III
Le votazioni
Art. 78
Modalità generali
1. L’espressione del voto dei Consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in forma palese e con le modalità di cui ai successivi articoli.
2. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano espressamente prescritte dalla legge o dallo Statuto e nei casi in cui il Consiglio comunale deve esprimere, con il voto, l’apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti delle persone.
3. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l’adunanza.
4. Su ogni argomento l’ordine della votazione è stabilito come segue :
a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell’argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata ;
b) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente
votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in
precedenza deciso.
c) per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei
Consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della
quale sia stata domandata la suddivisione, nell’ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema
di atto deliberativo ;
5. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
6. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità :
a) per i regolamenti il presidente invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione, formulate per scritto. Discusse e votate tali proposte il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso in forma palese.
b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica di singoli interventi, presentate dai Consiglieri. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato dalla relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto dalla Giunta con le modificazioni sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all’approvazione preliminare di eventuali variazioni.
7. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto e del regolamento, relativi alla modalità della votazione in corso.
Art. 79
Votazione in forma palese
1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano con tabellone elettronico per alzata di mano, per appello nominale o per acclamazione. Spetta al Presidente del C.C. indicare, prima dell’inizio della votazione, le modalità con la quale la stessa verrà effettuata.
2. Nelle votazioni per alzata di mano, devono alzare la mano i Consiglieri che votano a favore della proposta, poi quelli che votano contro ed infine quelli che si astengono.
3. Nelle votazioni per appello nominale, il Presidente effettua l’appello al quale i Consiglieri rispondono “SI” se sono favorevoli alla proposta, “NO” se sono contrari, “ASTENUTO” se si astengono.
4. Nelle votazioni per “ACCLAMAZIONE” la proposta è da intendersi approvata quando nessun Consigliere dissente o muove obiezioni.
5. Il risultato delle votazioni di cui ai commi 2, 3, 4, riconosciuto e accertato dal Presidente, con l’assistenza degli scrutatori è annotato a verbale dal Segretario G.le.
Art. 80
Votazioni segrete
1. La votazione mediante scrutinio segreto, viene effettuata, a mezzo di schede.
2. Nelle votazioni a mezzo schede si procede come espresso :
a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di
segni di riconoscimento ;
b) ciascun Consigliere scrive nella scheda i nominativi di coloro che intende eleggere, se si tratta di nomine. La dicitura “SI” o “NO” negli altri casi.
3. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell’ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.
4. Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i nominanti deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l’elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.
5. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
6. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.
7. Terminata la votazione il Presidente, con l’assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti. Dopo la proclamazione le schede vengono distrutte dal Segretario.
8. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.
9. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l’immediata ripetizione.
10. Il carattere “segreto” della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori.
Art. 81
Esito delle votazioni
1. Salvo che per provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un “quorum” speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale s’intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che raddoppiato, dia un numero superiore di una unità al totale dei votanti.
2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a render legale l’adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l’argomento posto all’ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione.
5. Dopo l’annuncio dell’esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula “il Consiglio ha approvato” oppure “il Consiglio non ha approvato”.
6. Nel verbale viene indicato esattamene il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato in numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.
Art. 82
Deliberazioni immediatamente eseguibili
1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dai 2/3 dei votanti nel caso in cui le delibere sono soggetti a controllo tutorio.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l’avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.
3. La trasmissione all’organo di controllo delle deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili per motivi d’urgenza, ha luogo entro cinque giorni dall’adozione, a pena di decadenza.
PARTE VI
La Partecipazione popolare all'amministrazione
Capo I
La Consultazione dei cittadini
Art. 83
La Consultazione dei cittadini
1. In conformità a quanto stabilito dallo Statuto il Consiglio comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.
2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l’indizione di assemblee di cittadini, alla quale partecipa una delegazione guidata dal Sindaco e composta dal Presidente del Consiglio comunale, i Capi gruppo consiliari e la Giunta. Nelle assemblee i cittadini esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni e proposte e la delegazione del Comune fornisce indicazioni sulla posizione dell’Amministrazione, sui suoi intendimenti, provvedendo a riferire agli organi collegiali rappresentanti le conclusioni dell’assemblea.
3. La consultazione può avere luogo con l’invio a ciascuno degli interessati di questionari nei quali viene richiesta, con semplicità e chiarezza, l’espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità e nel termine negli stessi indicato.
4. La segreteria comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al Sindaco ed al Presidente del Consiglio i quali li comunicano, rispettivamente, al Consiglio comunale ed alla Giunta per le valutazioni conseguenti e provvedono a darne informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.
Art. 84
Il Referendum consultivo
1. Il referendum consultivo è istituto di consultazione dei cittadini, previsto dalla legge e disciplinato dallo Statuto e dallo speciale regolamento ad esso relativo, con il quale tutti i cittadini del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito ai temi nello stesso proposti, relativi a programmi, piani, progetti, interventi od altri argomenti relativi all’amministrazione della comunità.
2. I referendum consultivi sono indetti per deliberazione del Consiglio comunale o su iniziativa promossa da un determinato numero di cittadini, con le modalità stabilite nel regolamento speciale sopra richiamato.
3. Per i referendum consultivi indetti per deliberazione del Consiglio comunale, la stessa fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione è adottata con il “quorum” di voti favorevoli stabilito dallo Statuto o dal regolamento speciale.
4. Il Consiglio comunale, avvenuta la proclamazione dei risultati dei referendum, nel termine stabilito dallo Statuto e dal regolamento speciale e con le modalità degli stessi previste, delibera gli atti d’indirizzo per l’attuazione dell’esito della consultazione.
Art. 85
Rimozione del Sindaco
Il Sindaco e la rispettiva Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dal 60 per cento dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi dell’art.11, comma 4°, della L.R. 15.9.1997, n°35.
Art. 86
Informazione dei cittadini sulle proposte di revisione dello Statuto Comunale e sul relativo procedimento di esame (comma 3° art.127 Statuto Comunale)
Le proposte di revisione dello Statuto Comunale, dopo la formulazione del parere obbligatorio dei Consigli circoscrizionali, se istituiti, sono portate a conoscenza dei cittadini a mezzo manifesti murali nei quali devono essere indicati gli articoli di cui si propone la revisione.
Le proposte possono essere esaminate presso la Segreteria del Comune per un periodo di venti giorni decorendi dalla data di affissione dei manifesti murali.
I cittadini nei quindici giorni successivi possono presentare osservazioni.
Le proposte, corredate dal parere dei Consigli circoscrizionali e dalle osservazioni dei cittadini, vengono trasmesse alla competente Commissione consiliare per il parere di legge.
Dopo la formulazione del parere della competente Commissione consiliare, le proposte vengono sottoposte all’esame del Consiglio comunale.
Per gli emendamenti alle proposte presentati nella Commissione consiliare competente e nel Consiglio comunale non deve essere seguito il procedimento previsto dall’art.127 dello Statuto comunale e dal presente Regolamento.
PARTE VII
Disposizioni finali
Art. 87
Deliberazione del Regolamento
1. Il presente Regolamento è deliberato dal C.C. in seduta pubblica e con maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti
Art. 88
Modificazione del Regolamento
1. Le successive modifiche parziali del presente Regolamento sono deliberate dal C.C. con la stessa maggioranza di cui all’art. precedente.
Art. 89
Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato e dopo la successiva pubblicazione all’albo Comunale per 15 giorni.
2. Il presente Regolamento sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni, anteriori all’adozione dello Statuto, che disciplinavano il funzionamento del Consiglio comunale.
3. I provvedimenti amm.vi degli organi Comunali non possono contenere disposizioni in contrasto con quelle del presente Regolamento.
Art. 90
Diffusione
1. Copia del presente regolamento è inviata dal Sindaco ai Consiglieri comunali in carica.
2. Copie del regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del Consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.
3. Copia del regolamento è inviata ai Consiglieri neo-eletti, dopo la proclamazione dell’elezione.
4. Il Sindaco dispone l’invio di copia del regolamento agli organismi di partecipazione popolare e del decentramento, al Collegio dei Revisori dei Conti, al Difensore Civico, agli Enti, aziende, istituzioni, società, consorzi, dipendenti o ai quali il Comune partecipa.
5. Il Segretario comunale dispone l’invio di copia del regolamento ai responsabili degli uffici e servizi comunali.
Art. 91
Integrazione del Regolamento
1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento si dovrà avere riguardo alle disposizioni di legge, dello Statuto e dell’ord. EE.LL.