Regolamento sulla prevenzione dell'inquinamento elettromagnetico
Art. 1
(Campo di Applicazione)
Il presente regolamento disciplina la materia concernente la concessione di autorizzazioni per l’installazione di antenne – ripetitori per stazioni radio, emittenti radiotelevisive, torri di radiofrequenza, ripetitori per telefonie mobili e gli impianti di telecomunicazione satellitare operanti nell’intervallo di frequenza compreso tra 100 KHZ e 300 GHZ, nonché gli impianti di conduzione di energia elettrica ad alta tensione operanti alla frequenza di 50 – 60 HZ, nel rispetto dei poteri e dell’autonomia regolamentare riconosciuta agli enti locali in materia di pianificazione urbanistica ed in materia di sanità pubblica.
Art. 2
(Concessione)
Rientrano tra gli interventi da sottoporre a concessione edilizia :
tutte le richieste relative a nuovi impianti di installazione dei ripetitori radio, torri di radiofrequenza ed emittenti radiotelevisive.
gli impianti suddetti già preesistenti soggetti a modifiche che riguardano, oltre ai sistemi radianti (potenziamento) il posizionamento delle antenne sul traliccio.
L’installazione potrà avvenire esclusivamente ad almeno 200 mt dai centri abitati ( zona A-B-C-D- del vigente PRG), da eventuali zone di rispetto che abbiano particolare pregio storico ed artistico, da edifici pubblici o destinati al pubblico, scuole, asili, asili nido, case di cura e di riposo , centri sociali , centri diurni per anziani, parchi gioco per bambini e impianti sportivi.
La distanza delle zone interdette alla installazione delle antenne ripetitori di telefonia mobile, viene calcolata dal punto più sporgente dell’antenna.
La concessione viene rilasciata o negata entro novanta giorni dalla presentazione della relativa domanda da parte dell’istante, corredata dalla necessaria documentazione.
Art. 3
(Denuncia di inizio attività)
Rientrano, invece, tra gli interventi da sottoporre a denuncia di inizio attività:
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria agli impianti sopra citati che non comportino però alterazioni alla consistenza e alle forme degli stessi.
interventi di sostituzione di parte delle strutture portanti (tralicci, pali) e di componenti tecnologiche deteriorate o di adeguamento di stazioni radiotelevisive, purché eseguiti con elementi aventi le stesse caratteristiche e prestazioni.
interventi di soppressioni degli impianti succitati e di bonifica del sito ove ricadevano.
Art. 4
(Piccoli impianti)
I ripetitori per ricezione e trasmissione per piccoli apparati di comunicazione (ripetitori per baracchini – antenne radio) possono essere installati ad una distanza non inferiore a 50 mt da edifici pubblici, scuole, asili, asili nido, case di cura e di riposo, parchi gioco per bambini e impianti sportivi, ricadenti nel centro abitato, purché la richiesta sia corredata dalla necessaria documentazione prevista per l’ottenimento della concessione.
Art. 5
(documentazione per la concessione dei piccoli impianti)
one tecnica sulla stima dei valori di potenza di trasmissione e di ricezione eseguita da un tecnico abilitato o dal fornitore dell’antenna, con indicazione della distanza tra l’apparato di ricezione e le case destinate ad abitazione e/o altri luoghi pubblici indicati al precedente art. 4
estratto di mappa con l’indicazione delle zone di rispetto o di edifici pubblici.
parere sanitario della competente ASL circa la salubrità dell’impianto di trasmissione e certificazione ISO 9000.
Art. 6
(Documentazione necessaria)
Le domande dell’impresa interessata all’installazione, al fine di ottenere la concessione edilizia, per gli impianti che non rientrano nella previsione di cui all’art. 4, devono essere in carta legale e devono indicare tutti i dati anagrafici e/o sociali del richiedente, l’opera da realizzare ed il sito interessato. Le suddette domande devono essere dirette al Sindaco e agli uffici competenti.
Alla domanda vanno allegati:
estratto di mappa del terreno;
stralcio del PRG con l’indicazione delle zone di rispetto dell’antenna;
parere sanitario della competente ASL;
relazione tecnica sulla stima dei lavori di potenza di trasmissione e di ricezione eseguite da un tecnico abilitato.
Art. 7
(Parere sanitario)
Per ottenere il parere sanitario i titolari o legali rappresentanti degli impianti devono inviare formale domanda al Laboratorio di Sanità Pubblica dell’ASL di competenza. Tale domanda deve contenere la dichiarazione di potenza media fornita al sistema irradiante, il guadagno del sistema irradiante nella direzione di massima radiazione, la sua altezza dal suolo, la gamma di frequenza irradiata, le caratteristiche dei cavi d’antenna e l’elenco degli allegati di cui deve essere corredata la domanda stessa.
Gli allegati da presentare sono:
Diagrammi di radiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante; in tali diagrammi dovranno essere riportati per ogni angolo i valori relativi di campo elettrico in coordinate polari o cartesiane.
Estratto di mappa catastale in scala 1:2000 della zona circostante il punto di installazione ove sono indicate le abitazioni presenti o in costruzione al momento della domanda nonché i luoghi di pubblico accesso in un raggio di 1000 metri dal punto di installazione.
>Rilevazione del campo elettromagnetico esistente prima dell’installazione dell’impianto , in un raggio di 1000 metri dal punto dove dovrà essere installato.
Stima dei valori attesi sul campo elettromagnetico ad impianto attivato in relazione alla stessa area di cui al punto 3 e in particolare nella direzione di massima radiazione dell’antenna.
Dichiarazione di conformità dell’impianto.
I suddetti allegati, oltre ai documenti necessari per l’ottenimento della concessione edilizia, devono essere presentati firmati dal titolare o dal legale rappresentante o da un suo tecnico incaricato.
Art. 8
(Inadempienze e sanzioni)
Le responsabilità dell’applicazione del presente Regolamento sono a carico dei responsabili tecnici dei singoli impianti e/o dei proprietari degli stessi.
Prima dell’inizio dei lavori ogni impianto detto “sito” dovrà essere garantito da apposita Assicurazione R.C. consegnata al comune per danni alle persone ed alle cose, con un massimale almeno di L. 15.000.000.000.
Nel caso di accertamenti di installazioni o di esercizio non conformi al disposto del presente regolamento, il Sindaco provvederà alla disattivazione dell’impianto, con spese a carico del proprietario o del titolare, dandone comunicazione all’autorità competente.
L’impianto potrà essere riattivato solo a seguito di normalizzazione del medesimo accertata con le procedure previste dal presente regolamento che si applicano per quanto compatibili per la realizzazione di nuovi impianti.
Sono in ogni caso fatte salve tutte le altre sanzioni previste dall’ordinamento giuridico italiano.
Art.9
(Disposizioni transitorie e finali)
Le disposizioni del presente Regolamento saranno applicate a partire dal quindicesimo giorno di pubblicazione della relativa delibera di approvazione esecutiva ai sensi di legge.
Gli impianti esistenti dovranno essere adeguati al presente regolamento, entro 180 giorni dalla data d’esecutività del regolamento e per gli stessi dovrà essere prodotta la completa documentazione dallo stesso prevista, al pari delle nuove installazione.
La mancata presentazione della domanda entro il suddetto termine e/o la violazione di ogni altra disposizione contenuta nel detto regolamento comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal precedente articolo.
Il Sindaco, in collaborazione con la ASL o l’ARPA competente per territorio, dispone verifiche almeno una volta l’anno sull’intero territorio comunale dando priorità agli edifici indicati negli artt. 2-4, affinché venga accertato che tutti gli impianti fissi e mobili rientranti nell’ambito di applicazione del D.M. 10/09/1998 n. 381, non producano campi elettromagnetici eccedenti i limiti di esposizione stabiliti dal decreto medesimo, al fine di tutelare la salute dei cittadini.
I controlli di cui sopra possono essere disposti anche a campione dopo l’installazione degli impianti per accertare le eventuali violazioni della normativa vigente e del presente regolamento.