Regolamento assistenza economica
Art. 1
Oggetto e finalità del regolamento
1. Il presente regolamento, in esecuzione del disposto dell’art.13 della L.R. n.10/1991, disciplina gli interventi di assistenza economica attuabili dall’Amministrazione Comunale in favore di soggetti e/o di nuclei familiari che versano in condizioni di disagio economico.
2. La disciplina regolamentare attua la normativa regionale vigente in materia di assistenza e si prefigge lo scopo di razionalizzare il relativo procedimento amministrativo e di assicurare uniformità degli interventi assistenziali attraverso la fissazione di appositi criteri e modalità per la determinazione dei contributi, in relazione all’indigenza dei richiedenti.
Art. 2
Destinatari del servizio di assistenza economica
1. Sono destinatari degli interventi di assistenza economica previsti dal presente regolamento, secondo le condizioni e i criteri fissati dai successivi articoli, i cittadini singoli e/o nuclei familiari (1) residenti nel territorio del Comune di Misterbianco che versano in stato di disagio economico derivante da comprovata mancanza o inadeguatezza del reddito, rispetto al fabbisogno del nucleo familiare.
2. Agli interventi di assistenza economica possono accedere anche gli stranieri non residenti nel territorio del Comune di Misterbianco, limitatamente alle prestazioni di carattere urgente, fermo restando che, in tali casi, l’intervento assistenziale non potrà superare il periodo di mesi uno, non rinnovabile, fatta salva la facoltà di concedere contributi straordinari secondo i criteri e le modalità fissati dal presente regolamento.
3. Gli interventi potranno eccezionalmente essere indirizzati, qualora sussistano motivi di urgenza indilazionabili, anche ai cittadini italiani non residenti nel territorio del Comune di Misterbianco, con riserva di rivalsa nei confronti del Comune tenuto ad intervenire.
Art.3
Assistenza economica
1. Per assistenza economica si intende l’intervento assistenziale esplicato in favore di persone singole e/o di nuclei familiari che versano, per qualsiasi causa, in condizioni di disagio economico, come previsto dall’art. 3 della L.R. n.22/86, dal Regolamento tipo sull’organizzazione dei servizi Socio-Assistenziali emanato con D.P.R.S. del 28.05.1987 e dell’art. 3 della L.R. n.1/79.
2. L’erogazione dell’assistenza economica è subordinata:
a) Alla individuazione di una condizione di insufficienza del reddito familiare, sia esso da lavoro, da pensione o da qualsiasi altro cespite, in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i componenti del nucleo familiare, allorquando non vi siano altre persone tenute a provvedere o che, di fatto, non provvedano all’integrazione di tale reddito, salvo le eccezioni stabilite a successivo art. 14 relativo ai contributi straordinari;
b) All’effettuazione degli accertamenti del caso nelle forme e secondo i criteri previsti dal presente regolamento;
c) Alla valutazione della possibilità di erogare servizi e prestazioni alternative;
d) All’accertamento, in sede di istruttoria, che l’assistenza economica, anche in relazione ai fatti ed agli elementi contingenti, sia l’unica in grado di fornire risposte adeguate al bisogno dell’utente.
Art. 4
Criteri di determinazione delle condizioni d'assistibilità e minimo vitale
1. Per minimo vitale si intende il livello minimo di soddisfazione dei bisogni elementari di vita, individuale e familiare, sia di carattere biofisico che sociale. Il fabbisogno economico, corrispondente al minimo vitale, viene riferito, ai fini dell’erogazione dei benefici assistenziali, alle spese da sostenere per i seguenti bisogni essenziali:
a) Alimentazione;
b) Abbigliamento;
c) Governo della casa;
d) Vita di relazione;
e) Spese sanitarie;
f) Affitto dell’alloggio.
2. In questo senso il livello minimo può essere concepito come soglia minima di reddito ritenuta indispensabile per rispondere a suddette esigenze.
Lo stato di bisogno, quindi, si definisce come la condizione di chi si trova al di sotto di tale soglia.
La determinazione della soglia critica e la condizione di assistibilità sono dati dall'esistenza dello stato di bisogno per la cui valutazione sono stati formulati alcuni criteri, di cui alla tabella "A", che hanno lo scopo di coadiuvare l'operatore sociale nel lavoro di quantificazione standardizzata dei vari indicatori ( reddito e consumi, stato di famiglia, situazione sociale e sanitaria) con un'unica scala di misurazione che è espressa in punti.
Le condizioni di bisogno, risultante di vari fattori, viene pertanto determinata dal raggiungimento di una soglia critica che è individuata nel punteggio " 125".
Pertanto, l'ammontare del sussidio mensile è da quantificarsi in base al punteggio conseguito, come di seguito:
Punteggio Importo
Da punti 125 a 134 £ 300.000
Da punti 135 a 154 " 500.000
Da punti155 a 174 " 600.000
Da punti 175 in poi " 700.000
Il contributo può venire erogato a discrezione dell'Amministrazione Comunale anche in forma alternative all'assistenza economica.
Quando il destinatario del beneficio mostri inaffidabilità della corretta gestione della somma da erogare, in particolare quando tale atteggiamento comporta grave pregiudizio per la sussistenza dei familiari a carico l’operatrice sociale, deve proporre l'erogazione parziale o totale del sussidio sotto forma di beni di prima necessità.
Qualora il bilancio comunale non consenta la corresponsione a tutti i richiedenti degli importi calcolati, i contributi sono soggetti alla compatibilità finanziaria delle risorse disponibili in bilancio, ai sensi dell'art. 71 della legge regionale 22/86.
Art.5
Forme di assistenza economica
Gli interventi di assistenza economica si articolano in:
a) Assistenza economica continuativa;
b) Assistenza economica temporanea;
c) Assistenza economica straordinaria;
d) Assistenza sanitaria;
e) Assegno economico per servizio civico;
f) Assistenza abitativa;
g) Assistenza economica a tutela della maternità;
Lo stato di disagio/bisogno economico viene definito, in termini generali, secondo i criteri riportati all’art 4.
Agli effetti dell'assistenza economica, lo stato di disagio/bisogno economico sussiste in presenza delle condizioni reddituali consolidate nell'anno vigente e delle condizioni soggettive straordinarie previste dalle disposizioni del presente regolamento che disciplinano tale forma di assistenza in riferimento ai singoli soggetti e/o al nucleo familiare.
Art.6
Modalità per la presentazione delle istanze
1. La richiesta di prestazioni assistenziali deve essere inoltrata, di norma, utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Servizio Sociale Comunale, alla cui compilazione gli operatori devono assicurare l'assistenza in conformità al presente regolamento.
L'istanza avrà valore di autocertificazione per le dichiarazioni in essa formulate e dovrà essere corredata dalla seguente documentazione, ritenuta utile a chiarire la condizione di disagio, la natura e l'entità dello stesso:
a) certificato di residenza o autocertificazione comprovante la residenza del richiedente e dei soggetti componenti il nucleo familiare o di convivenza di tipo familiare;
b) stato di famiglia o autocertificazione dalla quale risulti la composizione del nucleo familiare o del nucleo di convivenza di tipo familiare;
c) documentazione comprovante la situazione reddituale di tutti i componenti il nucleo familiare o autocertificazione;
d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte di ciascuno dei componenti con età superiore agli anni 18, attestante il possesso di beni mobili ed immobili, nonché ogni provento conseguito a qualsiasi titolo, non soggetti a dichiarazioni reddituali ai fini impositivi;
e) certificato di disoccupazione per ciascun componente, in età lavorativa, presente nel nucleo familiare o autocertificazione;
f) certificato di frequenza scolastica o autocertificazione dei componenti il nucleo familiare frequentanti scuola media superiore, corsi universitari, corsi di formazione, ed ogni altra eventuale documentazione ( in originale o copia autenticata) ritenuta utile ai fini della richiesta sulla situazione sociale, economica e sanitaria.
2. Le istanze volte ad ottenere trattamenti assistenziali per i quali, ai sensi del presente regolamento, è previsto l'obbligo di attivare l'azione di rivalsa, devono essere corredate, a pena di inammissibilità, da dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante le generalità e l'indirizzo anagrafico dei soggetti obbligati agli alimenti di cui all’art.433 del C.C. e da certificazione valida da cui si evince l’eventuale azione di rivalsa nei confronti degli interessati. (2).
3. L'istanza, completa della documentazione richiesta, andrà protocollata e iscritta, in ordine cronologico, nel registro tenuto dal Servizio Sociale, e rilasciata ricevuta.
4. All'interessato sarà comunicato il nominativo del dipendente comunale responsabile del procedimento.
Art. 7
Accertamento istruttorio
1. L'istruttoria delle domande fa capo alle Assistenti Sociali che valuteranno la richiesta e formuleranno la proposta di intervento da allegare alla domanda sottoscritta dal richiedente.
2. La valutazione può essere effettuata anche con indagini indirette attraverso accertamenti particolari a mezzo dei Vigili Urbani o degli Uffici competenti (conservatoria dei Registri Immobiliari, Tributaria, Inps, U.P.L.M.O., Prefettura, C.C.I.A.A., U.S.L., P.R.A., ecc.)
3. L'esito dell'accertamento istruttorio verrà esposto in una relazione finale sottoscritta dall'Assistente Sociale incaricata.
4. Il richiedente riceverà comunicazione dell'esito della sua richiesta presso il proprio domicilio, entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza presso l'Ufficio di Servizio Sociale.
5. In caso di esito negativo è, comunque, fatta salva per il richiedente la possibilità di ricorso motivato all'Ente per il riesame della pratica.
Art. 8
Assistenza economica continuativa
1. Per assistenza economica continuativa si intende l’erogazione di un contributo mensile da corrispondere alle persone singole e ai nuclei familiari o di convivenza di tipo familiare, residenti da oltre un anno nel territorio del Comune di Misterbianco e che dimostrino la sussistenza dei seguenti presupposti:
a) mancanza di reddito o fruizione, da parte dei richiedenti, di un reddito che, comulato agli altri indicatori, si attesta al di sotto della quota della soglia critica, determinata secondo i criteri di cui all'art. 4.
b) mancanza assoluta di parenti obbligati agli alimenti (ai sensi dell'art. 433 del C.C.) o mancanza di disponibilità da parte dei soggetti obbligati di un reddito familiare complessivo superiore al triplo della fascia esente ai fini dell'Irpef, oppure formale rifiuto da parte dei soggetti obbligati, in possesso di un reddito superiore al limite di cui sopra, a prestare adeguata assistenza economica al congiunto in difficoltà.
2. L'ammontare del contributo viene determinato in base alla situazione complessiva del richiedente secondo i criteri dell'art. 4.
3. L'assistenza economica in forma continuativa, avrà durata semestrale, eventualmente rinnovabile, è concessa a persone sole o nuclei familiari che non possono soddisfare autonomamente i bisogni primari, e può essere sospesa in qualsiasi momento, qualora si accerti che le condizioni specifiche di bisogno siano mutate.
4. I cittadini che intendono accedere a tale beneficio, devono produrre istanza corredata dalla documentazione specificata al superiore art.6 del presente regolamento e da ogni altra certificazione e documentazione ritenute utili per comprovare la particolare situazione di disagio economico.
5. Il beneficio dell'assistenza economica continuativa è alternativo a qualsiasi altro beneficio di assistenza economica, ad eccezione dell'assistenza economica straordinaria (di cui al successivo art. 14), previa valutazione dell'Ufficio di Servizio Sociale, e viene accordato, comunque, nel rispetto delle condizioni e delle limitazioni specificate nel successivo art.9.
Art. 9
Limiti e criteri per l'erogazione dell'assistenza continuativa
1. Ai fini della quantificazione del contributo e del relativo fabbisogno economico assistenziale si fa riferimento ai criteri riportati nel superiore art. 4 del presente regolamento.
2. L'attivazione dell'assistenza continuativa soggiace, comunque, ai limiti ed alle condizioni sotto specificate:
a) assenza delle condizioni di assistibilità di cui all'art. 4;
b) presenza di persone tenute agli alimenti;
c) rifiuto da parte dell'utente di soluzioni alternative all'assistenza economica (erogazione di assegno economico per servizi a favore della collettività);
d) proprietà di beni immobili, oltre la casa di abitazione, tenuto conto della loro commerciabilità.
3. In sede di istruttoria delle istanze, sarà accordata priorità, su proposta del Servizio Sociale, ai casi di maggiore disagio economico.
4. Le istanze dovranno essere presentate entro il mese di aprile di ogni anno.
Art. 10
Soggeti destinatari dell'assistenza economica continuativa
1. Anziani di età superiore al 65° anno.
2. Invalidi con oltre il 74% di invalidità;
3. Soggetti richiedenti già assistiti dall'ex E.N.A.O.L.I., e che comunque abbiano i requisiti indicati ai sensi dell'art. 2 del regolamento approvato con Decreto Ministeriale 10.5.1975.
4. Soggetti richiedenti già assistiti dall'ex A.N.M.I.L., e che comunque abbiano i requisiti indicati all'art. 2 dello Statuto A.N.M.I.L., approvato con Decreto Presidente della Repubblica 28.02.1961 n.127.
5. Gestanti nubili e madri di minori non riconosciuti dal padre.
6. Disabili con invalidità superiore a 45% che a causa di una particolare situazione multiproblematica versano a giudizio degli operatori del Servizi Sociali in permanente stato di disagio e di emarginazione sociale”.
Art. 11
Assistenza a tutela della maternità
1.Al fine di tutelare il diritto alla maternità nonché il libero ed armonico sviluppo del bambino, l'Amministrazione Comunale attiva interventi contributivi in favore di gestanti e madri che abbiano i seguenti requisiti:
a) stato civile nubile oppure condizione di madre il di cui figlio non abbia compiuto i 16 anni e sia stato riconosciuto soltanto dalla stessa che lo tiene a carico;
b) residenza nel Comune da almeno un anno;
c) soglia critica di assistibilità del nucleo familiare secondo i criteri dell'art.4.
d) stato di gestazione dal 3° mese in poi, debitamente certificato;
2.Le cittadine interessate ad essere ammesse al beneficio dovranno produrre istanza (mod. A2) corredata dai documenti di cui all'art. 6 del presente regolamento e dai certificati comprovanti i requisiti specificati alle lettere "a" e "d" del precedente comma.
3.Ai soggetti ammessi verrà corrisposto un contributo continuativo mensile, ai sensi del precitato art. 4, e fino:
? alla data del parto per le gestanti nubili;
? al compimento del 16° anno di età del figlio, per le madri di minori non riconosciuti.
4 L'ufficio dei Servizi Sociali, semestralmente, provvederà a verificare il perdurare dei requisiti prescritti per l'erogazione del contributo mensile stabilendone, in caso negativo, l'immediata interruzione.
5. L'assistenza economica cessa, comunque, nei seguenti casi:
a) quando il soggetto contrae matrimonio, o per riconoscimento del padre naturale, ovvero per convivenza con congiunti o altri soggetti titolari di reddito eccedenti i limiti di esenzione fiscale;
b) quando siano venute meno le condizioni di indigenza;
c) per emigrazione della richiedente;
d) al termine dello stato di gravidanza senza seguito di parto;
e) al raggiungimento del 16° anno di età del minore;
f) a seguito di adozione, del minore;
g) a seguito del ricovero del minore a convitto o semiconvitto presso un istituto, con retta a carico del Comune o di altri Enti pubblici.
6. I soggetti beneficiari di tale assistenza non potranno usufruire, nello stesso periodo, di altre forme di assistenza economica ad eccezione del contributo straordinario di cui all'art. 14 comma - sub lett. "a" del presente regolamento.
7. L'eventuale richiesta di conversione del contributo suffragato dalla condizione di gestante nubile nel contributo previsto per le madri di minori non riconosciuti dal padre, al verificarsi del parto, presuppone la presentazione di un certificato medico comprovante la nascita del figlio, ferma restando la verifica periodica dei requisiti, ai sensi del 4° comma del presente articolo.
Art. 12
Assistenza economica temporanea
Per Assistenza economica temporanea si intende l’erogazione di un contributo mensile da corrispondere per un periodo non superiore a mesi tre, rinnovabile, giustificato da situazioni personali o familiari contingenti tali da incidere in modo determinante sulle risorse delle quali il richiedente e il nucleo familiare di appartenenza dispongono in condizioni di normalità. L’entità del contributo, finalizzato al superamento della situazione problematica, è commisurata all’eccezionalità dell’evento ed è rapportata secondo i criteri di assistibilità di cui dell'art. 4.
Art. 13
Disciplina dei casi assistenza temporanea
1. Contributo temporaneo per fatto delittuoso, detenzione, separazione o divorzio, licenziamento, fallimento, malattia grave o morte di un congiunto che rappresenta l’unico sostentamento reddituale della famiglia.
a) La presentazione delle istanze per assistenza economica a carattere temporaneo può avvenire in qualsiasi momento nell’arco dell’anno, entro 60 giorni dalla perdita del congiunto che rappresenta l’unico sostentamento economico della famiglia. L’istanza dovrà contenere il motivo per il quale il richiedente trovasi in situazione di temporaneo bisogno economico e dovrà essere corredata, oltre che dalla documentazione di cui al citato art.6, da valida documentazione comprovante lo stato di disagio derivante da fatto delittuoso, detenzione, separazione o divorzio, licenziamento, fallimento o malattia grave o morte.
b) Detto contributo è da ritenersi alternativo all’intervento dell’assistenza economica continuativa e all’assistenza straordinaria art. 14 comma 1° lettera c).
c) Il responsabile dell’istruttoria, competente per territorio per la valutazione tecnica, esamina la situazione socio-economica del richiedente e della sua famiglia, e forma il piano di intervento di attivazione di tutte le risorse disponibili, finalizzato al superamento della situazione di temporaneo bisogno economico. L’Assistente Sociale potrà proporre al richiedente, in possesso di capacità lavorativa, di impegnarsi in una delle attività di pubblica utilità, organizzata dall’amministrazione Comunale, nelle modalità previste nel successivo art. 17 del presente regolamento.
d) L’assistenza economica temporanea non può essere prestata nei confronti di chi non ha risposto a chiamate al lavoro da parte dell’ufficio di collocamento o oppone rifiuto immotivato alle proposte formulate dall’Assistente Sociale.
2. Contributo temporaneo agli ex detenuti (maggiorenni) che hanno espletato una pena ed essendo stati dimessi dal carcere devono fronteggiare i bisogni di primaria necessità. I cittadini che intendono accedere al suddetto beneficio dovranno produrre regolare istanza allegando, oltre alla documentazione di cui al citato art.6, valida documentazione comprovante lo stato di disagio e la dimissione dal carcere che deve essere comunque avvenuta nei sei mesi antecedenti la data di presentazione dell’istanza.
Art. 14
Assistenza economica straordinaria
1. Per assistenza economica straordinaria si intende l’erogazione di un contributo “una tantum” finalizzato al superamento di una situazione di disagio derivante da eventi imprevisti ed eccezionali incidenti sulle normali situazioni di vita dei soggetti e/o dei nuclei familiari e tali da richiedere un intervento urgente, di entità rilevante, e comunque non configurabile nella precedente casistica. Tali situazioni, opportunamente documentate e verificate dall’Ufficio di Servizio Sociale, devono concernere:
a) condizioni patologiche particolarmente gravi non coperte dal S.S.N., interventi chirurgici di carattere eccezionale, terapie costose e prolungate, necessità di applicazione di protesi (con esclusione delle protesi dentarie).
b) improvvisa perdita dell’alloggio a seguito di crollo, sfratto esecutivo, ordinanza di sgombero emessa dall’autorità competente;
c) venire meno per decesso, abbandono di un congiunto che rappresenta l’unico sostentamento reddituale della famiglia;
d) dimissioni dagli ospedali psichiatrici o dal servizio di psichiatria.
2. Coloro che beneficiano di un intervento economico straordinario non possono ricevere eventuali sussidi continuativi per il mese di erogazione del contributo "una tantum".
3. Per fronteggiare situazioni particolari ed urgenti, l'Assessorato ai Servizi sociali, su proposta dell'equipe dell'Ufficio di Servizio sociale, potrà disporre l'erogazione di una somma di denaro o di beni di prima necessità, entro il limite massimo di £. 500.000. A tal fine viene istituito un apposito fondo presso l'Ufficio Economato, con anticipazione trimestrale massima di £. 3.000.000. L'Economo trasmetterà apposito rendiconto trimestrale al Settore Servizi Sociali per l'adozione del provvedimento di impegno spesa e di rimborso.
4. I criteri di quantificazione dei contributi di cui al precedente comma sono disciplinati dal successivo articolo 15.
Art. 15
Disciplina dei casi di assistenza straordinaria
1. Contributo straordinario per gravi condizioni patologiche (Art. 14, 1° comma, lettera "a")
a) I cittadini che intendono accedere al beneficio di cui alla lettera “a” – 1° comma – del precedente articolo dovranno produrre regolare istanza allegando, oltre alla documentazione indicata al precedente art. 6, il certificato medico, comprovante la patologia, rilasciato da struttura pubblica specialistica, la documentazione in originale inerente le spese sostenute ed una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il richiedente attesti se abbia inoltrato o meno istanza di rimborso all’Azienda Sanitaria Locale o ad altri Enti di competenza e se abbia o meno ricevuto tali rimborsi, specificandone, in caso positivo, l’entità complessiva.
b) Il contributo straordinario viene determinato entro il limite massimo del 50% delle spese sostenute ed in ogni caso fino ad una cifra massima annua di £. 3.000.000.
c) Nella fattispecie si prescinde dalla condizione di disoccupazione, ma non da possesso di beni immobili, ad esclusione della casa di abitazione, e si individua, come reddito base, quello dell’intero nucleo familiare corrispondente ad una volta e mezzo importo dell’integrazione al minimo pensionistico INPS annualmente rivalutato.
Per i cittadini di cui sopra è previsto un rimborso fino al 70%, e comunque fino ad un massimo di £.70.000 mensili, della spesa sostenuta per l’acquisto di farmaci non coperti dal S.S.N., comunque prescritti da strutture pubbliche specialistiche, sempre che si dimostri, con idonea documentazione di scontrino fiscale, in originale, corredato da fotocopia della prescrizione medica recante attestazione del farmacista sull' avvenuto acquisto dei farmaci prescritti, rilasciato da farmacie regolarmente autorizzate.
2. Contributo straordinario per ospitalità / contributo straordinario per perdita di alloggio (art. 14 – 1° comma – lettera “b”)
a) I cittadini che intendono accedere al beneficio di cui alla lettera “b” – 1° comma – del precedente articolo dovranno produrre regolare istanza (secondo l’allegato Mod. A2) allegando, oltre alla documentazione indicata all’art. 6, valida documentazione comprovante la condizione della perdita della fruibilità dell’alloggio per causa indipendente dalla loro volontà e non derivante da sfratto per morosità.
b) Il servizio sociale comunale, sulla base della valutazione complessiva della situazione socio-familiare, potrà proporre:
L) Il contributo straordinario/ospitalità a carico del comune,
M) Il contributo economico straordinario per perdita dell’alloggio;
Il contributo straordinario per ospitalità di cui alla precedente lettera L) soggiace alla seguente disciplina:
? l’ospitalità presso ostelli, alberghi di classe sociale, locande, centri di accoglienza, comprende, ove ciò sia ritenuto necessario, anche il vitto e può essere proposta dal Servizio Sociale per il tempo strettamente necessario a ricercare una soluzione abitativa. Essa, di norma, non può protrarsi per un periodo superiore a quindici giorni.
? Il protrarsi dell’ospitalità oltre quindici giorni e comunque per un periodo massimo di 90 giorni non consentirà al soggetto/nucleo assistito di beneficiare del contributo straordinario per perdita dell’alloggio previsto dal successivo comma né del contributo per l’assistenza abitativa previsto dall’art. 20 del presente regolamento.
Il contributo straordinario per perdita dell’alloggio di cui alla precedente lettera m) soggiace alle seguenti condizioni:
? viene determinata, su proposta del Servizio Sociale, ove non ricorrano i motivi di esclusione di cui al precedente comma, entro il limite massimo di £. 1.500.000 annue ed è inteso quale contributo sulle spese di trasloco, nuovo allacciamento elettrico, nuova locazione ed altre spese pertinenti tutte documentate con ricevute o fatture in originali. Per accedere al beneficio il reddito complessivo del nucleo familiare o del nucleo di convivenza di tipo familiare non deve superare di una volta e mezzo l’integrazione al minimo pensionistico INPS.
? Il contributo stesso è alternativo sia al contributo per l’assistenza abitativa disciplinato dal successivo art. 20 che al contributo/ospitalità a carico del comune di cui al superiore punto L), qualora tale ospitalità si protragga per un periodo superiore a quindici giorni.
3. Contributo straordinario per decesso, abbandono di un congiunto costituente l’unico sostentamento reddituale (art. 14 – 1° comma – lettera “c”)
a) I cittadini che intendono accedere al beneficio sopra specificato dovranno produrre regolare istanza allegando, oltre alla documentazione di cui al citato art. 6, valida documentazione comprovante lo stato di disagio derivante da decesso, abbandono di congiunto che rappresenta l’unico sostentamento economico della famiglia. A condizione che l’evento si sia verificato nei sei mesi antecedenti la data di presentazione dell’istanza.
b) Il contributo di cui al precedente punto è da ritenersi alternativo all’assistenza economica continuativa e temporanea viene determinato fra un minimo di £. 1.500.000 e un massimo di £. 2.500.000, tenendo conto, a tal fine, del carico familiare ed applicando in particolare l’aumento di £. 100.000 per ogni familiare a carico, sempre nel rispetto del suddetto limite massimo di intervento e a condizione che il reddito complessivo del nucleo familiare o del nucleo di convivenza di tipo familiare non superi una volta e mezzo l’integrazione del minimo pensionistico INPS.
4 Contributo straordinario a seguito di dimissioni dagli ospedali psichiatrici o dal servizio di psichiatria (art. 14 – comma 1° - lettera “d”)
a) I cittadini che intendono accedere al beneficio sopra specificato, dovranno presentare regolare istanza allegando, oltre alla documentazione di cui al precedente art. 6, idonea documentazione di data non anteriore ad anni uno, comprovante la condizione di disabilità mentale rilasciata dalla competente struttura sanitaria.
b) Il contributo – che è comunque alternativo ad ogni altra forma di assistenza ad esclusione dell’assistenza economica straordinaria disciplinata dal punto 1) del presente articolo – viene determinato entro il limite di £. 1.500.000, indipendentemente degli eventuali componenti a carico, ossia senza alcuna possibilità di maggiorazione in relazione al carico familiare e a condizione che il reddito complessivo familiare o del nucleo di convivenza di tipo familiare non superi una volta e mezzo l’integrazione del minimo pensionistico INPS.
Art.16
Assistenza sanitaria
1. Oltre che nel caso di cui all’art. precedente in osservanza alle disposizioni in materia di assistenza socio-sanitaria, ex legge 537/93 e successive modificazioni ed integrazioni, vista la legge 08/04/98, n.94 e, relativamente alla disponibilità dei finanziamenti annualmente stanziati per le specifiche esigenze dallo Stato e/o dal Comune, possono richiedere l’assistenza sanitaria per sé, o per i familiari conviventi, i cittadini indigenti non indicati nelle categorie esenti alla compartecipazione della spesa sanitaria giusto art. 8 della ex legge 537/93 e che pertanto, secondo le disposizioni nello stesso impartite, devono sostenere a totale o parziale carico spese sanitarie particolarmente onerose per l’acquisto di farmaci, presidi medico-chirurgici o prestazioni diagnostiche o terapeutiche, prescritte da strutture specialistiche pubbliche e da queste ritenute indispensabili.
2. Il cittadino riconosciuto indigente dall’Ufficio di Servizio Sociale del Comune, quando necessita della prescrizione di medicinali non erogati dal S.S.N., o chiede l’anticipazione delle spese del ticket su farmaci previsti dal S.S.N., deve recarsi con la prescrizione medica (del proprio medico curante di base) in farmacia chiedendo un preventivo di spesa per i farmaci non previsti prescritti e/o per il ticket su farmaci previsti.
Il farmacista redigerà tale preventivo su apposito modulo predisposto dall’Amministrazione comunale e lo restituirà all’interessato per chiedere l’autorizzazione della relativa spesa all’Amministrazione Comunale. Ottenuta l’autorizzazione l’avente diritto consegnerà al farmacista la prescrizione medica accompagnata dal preventivo autorizzato dal Comune.
Ogni cittadino potrà disporre di una somma (Bonus) che potrà variare sino ad un massimo di £ 500.000 in base alla situazione socio-economica personale, alla patologia espressa ed ovviamente alla disponibilità in bilancio del Comune, previa valutazione della documentazione acquisita e relazione del Servizio Sociale.
3. Al fine di evitare all’utente il disagio economico derivante dall’anticipazione delle spese sanitarie, il Sindaco o l’Assessore delegato ai Servizi Sociali è autorizzato alla stipula di un protocollo d’intesa con la Federfama per fissare i termini e le modalità di rimborso da parte dell’Amministrazione Comunale alle farmacie stesse, delle somme per farmaci anticipati.
Art. 17
Assistenza economica integrativa ed alternativa al ricovero
1. L’assistenza economica integrativa consiste nell’erogazione di un sussidio prevista nell’ambito della realizzazione di un piano di intervento, formulato e documentato dal Servizio Sociale del Comune, che ne ha ravvisato la necessità (come progetti finalizzati al sostegno scolastico, all’avviamento lavorativo, all’inserimento in comunità terapeutiche, all’integrazione sociale di soggetti marginali, all’aiuto a famiglie numerose in occasione della nascita di un figlio….).
L’istanza per accedere al beneficio sopracitato, la cui presentazione può avvenire in qualsiasi momento dell’anno, deve contenere la motivazione e la quantificazione della richiesta (mediante l’elencazione dei beni di prima necessità da acquistare e delle spese urgenti e improrogabili da sostenere), fatto salvo l’obbligo per il beneficiario di comprovare con documentazione contabilmente idonea le spese effettivamente sostenute.
2. L’intervento sociale di alternativa al ricovero in Istituto avviene su proposta del Servizio Sociale del Comune, al fine di consentire la permanenza in famiglia di soggetti economicamente e socialmente svantaggiati, come minori di età non superiore a quella dell’obbligo scolastico che versano in situazioni di disagio, di anziani, handicappati, disabili.
Tale intervento consiste nell’erogazione di un sussidio stabilito nella misura del 50% della retta di ricovero prevista a carico dell’Amministrazione Comunale e, comunque non superiore a £ 500.000 mensili.
Nella procedura amministrativa, l’Ufficio dei Servizi Sociali accoglie l’istanza che, corredatala di relazione sociale, inoltra al competente Ufficio Amministrativo, il quale, a sua volta, accertata la sussistenza dei requisiti e l’ammontare del beneficio, predispone l’atto deliberativo.
Lo stesso Ufficio Amministrativo predisporrà, alla luce di quest’ultima deliberazione, i provvedimenti di liquidazione ad opera del Dirigente del Settore.
L’erogazione del beneficio a favore di una fascia di utenza adulta, terrà conto della normativa vigente di cui alla Circolare n. 8/96, prevedendo una decurtazione commisurata alla quota di compartecipazione a carico del beneficiario o alla quota di rivalsa a carico degli obbligati per legge.
Il presente intervento è di carattere integrativo, di sostegno alla famiglia che versa in una condizione economica di parziale indigenza, comunque attestata al di sotto della soglia di povertà, così come indicata dalla normativa vigente.
Inoltre, il presente intervento è cumulabile con la fruizione di altri servizi resi allo stesso nucleo familiare dall’Amministrazione Comunale, o da altri Enti, e previsti all’interno di un progetto più ampio di sostegno al nucleo medesimo che l’Ufficio dei Servizi Sociali predispone e fa sottoscrivere al nucleo familiare beneficiario, sottoponendolo a verifiche periodiche. La mancata adesione o riscontro determina, su iniziativa del Servizio Sociale Comunale, un immediato provvedimento (atto deliberativo) di revoca del beneficio economico”.
Art. 18
Criteri di valutazione per il servizio di assistenza domiciliare anziani
Nel caso in cui si propone l’alternativa del servizio di assistenza domiciliare agli anziani ed ai fini della elaborazione della relativa graduatoria, verranno applicati i seguenti criteri di valutazione:
1. Età: meno di 70 anni punti zero
da 70 a 79 anni punti 1
da 80 a 89 anni punti 2
oltre 90 anni punti 3
2. Grado di autosufficienza
a) Persona autosufficiente:
- sola punti 2
- con coniuge punti 1,5
- con figli residenti e conviventi 1 figlio punti -0,50
2 figli punti - 0,75
più figli punti - 1
- con figli residenti e non conviventi 1 figlio punti - 0,15
2 figli punti - 0,30
più figli punti - 0,40
Per figli non residenti e non conviventi non verrà applicata nessuna detrazione.
Per un eventuale convivente, regolarmente risultante nello stato di famiglia, si applicheranno gli stessi parametri valutativi per il coniuge.
b) Persona parzialmente autosufficiente:
- sola senza figli punti 3,5
- con coniuge parzialmente autosufficiente punti 3,5
- con marito autosufficiente punti 3
- con moglie autosufficiente punti 2,5
- con figli residenti e conviventi 1 figlio punti -0,50
più figli punti -1
- con figli residenti e non conviventi 1 figlio punti -0,15
2 figli punti -0,30
più figli punti - 0,40
Per i figli non residenti e non conviventi non si detrae alcun punteggio.
c) Persona non autosufficiente
- sola senza figli punti 7
- con coniuge non autosufficiente e senza figli punti 7
- con coniuge parzialmente autosufficiente e senza figli punti 6
- con moglie autosufficiente senza figli punti 4
- con marito autosufficiente senza figli punti 5
- con figli residenti e conviventi 1 figlio punti - 0,50
2 figli punti - 0,75
più figli punti - 1
- con figli residenti e non conviventi 1 figlio punti - 0,15
2 figli punti - 0,30
più figli punti - 0,40
3. Osservazioni Abitative:
a) Igiene casa punti da - 1 a + 1
b) Igiene persona punti da - 1 a + 1
Per i figli non residenti e non conviventi non si detrae alcun punteggio.
Qualora il reddito del nucleo familiare dei soggetti beneficiari del servizio di assistenza domiciliare dovesse essere in esubero rispetto alle fasce esenti stabilite con Circolare Assessoriale tali soggetti saranno tenuti a compartecipare al costo del servizio di cui usufruiscono nella misura del 5% per ogni milione di esubero.
Gli accessi settimanali relativamente al servizio di aiuto domestico sono così ripartite:
n° 1 per i soggetti autosufficienti
n° 2 per i soggetti parzialmente autosufficienti
n° 3 per i soggetti non autosufficienti.
Relativamente al servizio di assistenza infermieristica, il numero degli accessi settimanali sarà stabilito in relazione alla patologia ed alla prognosi.
4. Osservazioni generali sulle condizioni psicofisiche e familiari ed ambientali.
L’operatore del servizio sociale può aggiungere punti da o a +2
Art. 19
Assegno economico per il servizio civico
1. Le finalità assistenziali e di sostegno economico ai soggetti in difficoltà, possono essere conseguite dall'Amministrazione Comunale anche attraverso l'erogazione di assegni economici da attribuire ai richiedenti che vengano impegnati in attività lavorative socialmente utili, previa predisposizione ed approvazione dell'Amministrazione stessa.
2. L’assegno economico per servizio civico corrisponde all’erogazione di un sussidio economico temporaneo a coloro che, riconosciuti sprovvisti di adeguati mezzi di sussistenza ed assistibili ai sensi dell’art. 4, essendo privi d’occupazione ed abili al lavoro, potranno essere chiamati dall’amministrazione comunale a svolgere attività di servizio civico nei seguenti settori:
- Servizio di custodia, vigilanza, manutenzione di strutture pubbliche (palestre – biblioteche – centri sociali, etc);
- Servizio di sorveglianza minori che usufruiscano di trasporto pubblico comunale;
- Servizio di vigilanza presso le scuole;
- Servizio di salvaguardia e manutenzione del verde pubblico;
- Servizi d’aiuto a personale disabile e homemaker.
Detti incarichi, che il Comune affiderà a soggetti inoccupati o disoccupati, non istaureranno un rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico, né privato, né a tempo determinato, né indeterminato, ma esclusivamente un rapporto di locazione d’opera in quanto trattasi di attività a carattere meramente “occasionale” e rese esclusivamente a favore della città, per cui le prestazioni non sono soggette ad I.V.A.
3. Per l’inserimento nelle attività di Servizio civico i cittadini dichiareranno in apposito modello di domanda di non svolgere alcuna attività lavorativa e di essere disponibili a prestare la propria opera nella consapevolezza che in nessun caso detta prestazione potrà assumere il carattere di lavoro subordinato nei confronti dell’Amministrazione.
Dall’elenco dei cittadini ammessi al beneficio di assistenza economica, in base alla situazione complessiva del richiedente: reddito e consumi, stato di famiglia, situazione sociale e sanitaria, così come stabilito nella tabella “ A” relativa al punteggio, viene stilata la graduatoria dei soggetti bisognosi atti a svolgere il servizio civico.
Dalla suddetta graduatoria, vengono scelti il numero dei soggetti per svolgere le singole prestazioni di servizio civico che di volta in volta l’A.C. instaurerà, previa verifica dei requisiti da parte dell’istruttore amministrativo dell’Ufficio di Solidarietà Sociale.
La graduatoria viene aggiornata ogni tre mesi, nel quale periodo, i soggetti che raggiungono le 150 ore di servizio, anNotate su apposito registro dell’Ufficio competente, vengono esclusi dal beneficio a favore di quelli immediatamente successivi.
Qualora la graduatoria venga esaurita prima del periodo trimestrale che ne determina aggiornamento, si procederà al riutilizzo della stessa sino al termine del periodo di validità ed in ogni caso per una serie di prestazioni di servizio civico non superiore ad ulteriori 150 ore per soggetto.
Ogni assistito che presterà detto servizio riceverà un compenso forfetario mensile di £ 500.000 per un attività di n° 50 ore mensili, per un periodo massimo di mesi tre per l’arco di un anno.
4. I soggetti aventi diritto a svolgere prestazioni di servizio civico, inseriti nell’apposita graduatoria di cui all’articolo precedente dovranno essere avvisati almeno 10 giorni prima dell’inizio previsto del servizio, mediante comunicazione scritta da parte dell’Ufficio competente, nella quale dovranno essere precisati il tipo e la durata del servizio da espletare.
La disponibilità a svolgere il servizio da parte dei soggetti incaricati dovrà essere
comunicata all’Ufficio competente, anche di persona, entro 6 giorni prima dell’inizio del servizio pena decadenza e sostituzione del soggetto con il successivo in graduatoria e per un periodo di servizio minimo di cinque giorni.
Per detto servizio si provvederà a stipulare apposita assicurazione sia per gli infortuni durante il servizio, sia per la responsabilità civile verso terzi.
Sia l’Amministrazione comunale che gli interessati possono, in qualsiasi momento recedere dal contratto, senza alcun preavviso e con semplice comunicazione scritta se si instaurano delle situazioni oggettive e/o soggettive che rendano inapplicabile il valore sociale e le finalità dell’iniziativa di servizio civico.
5. L'immotivato, ingiustificato rifiuto da parte dei soggetti, di essere impiegati secondo quanto previsto dal presente articolo, determina la sospensione dei trattamenti assistenziali ordinari, eventualmente già accordati, e, negli altri casi, l'impossibilità di accedere a tali trattamenti per il periodo di svolgimento del progetto di attività socialmente utili cui si riferisce il rifiuto.
6. L'Assegno economico per servizio civico in favore della collettività è alternatico ad ogni altra forma di assistenza economica, ad eccezione dell'assistenza economica straordinaria prevista dall'art. 14 primo comma sub lettera a).
Art. 20
Assistenza abitativa
1. L'Amministrazione Comunale, al fine di consentire, a soggetti/nuclei che versano in grave stato di disagio economico di vivere in ambienti di tipo familiare, può accordare agevolazioni contributive a titolo di assistenza abitativa.
2. Al contributo economico per l'assistenza abitativa, possono accedere, secondo i parametri di seguito riportati, i cittadini residenti da almeno un anno, che versano in stato di bisogno, che percepiscono un reddito familiare complessivo non superiore alla pensione minima I.N.P.S., che non risultino proprietari di beni immobili, né di beni mobili, e che siano nella condizione di dimostrare la indisponibilità di soggetti obbligati agli alimenti, secondo quanto specificato al precedente art. 8 punto 2 secondo comma.
3. L'intervento assistenziale si concretizza attraverso un contributo da accordare bimestralmente, a titolo di rifusione delle spese di conduzione dell'abitazione, secondo i seguenti criteri:
a) Le spese per l'affitto dell'abitazione pari alla somma calcolata in base al numero dei componenti il nucleo familiare come da prospetto indicato nella tabella ”B”. Tale somma potrà essere erogata a seguito di presentazione della ricevuta del canone di locazione del bimestre precedente.
b) Le spese per il consumo di luce e per riscaldamento dell'abitazione in ragione del 30% del relativo canone bimestrale e comunque fino ad un importo massimo di £. 70.000 per ogni bimestre.
4. Per favorire la permanenza degli anziani ultra settancinquenni nel proprio naturale ambiente di vita, sempre che sussistano i requisiti di cui al precedente punto 2 del presente articolo, l'Amministrazione può concedere un contributo economico entro i seguenti limiti:
a) Fitto (se il richiedente non è proprietario di beni immobili)
limite massimo mensile £. 80.000
b) Canone acqua, telefono, gas, luce:
limite massimo mensile complessivo £. 100.000
c) Spese per allacciamento Energia elettrica £. 300.000
d) Spese per ripitturazione e piccole riparazione dell'abitazione
(previo accertamento del Servizio Sociale)
limite massimo annuo £. 1.000.000
5. Il contributo di assistenza abitativa, previa presentazione dell'istanza all'Ufficio di Servizio Sociale, corredata dalla documentazione prevista dall'art. 6, oltre che da una copia autenticata del contratto di locazione e dalle ricevute o fatture o bollette in originale, verrà concesso per un periodo di mesi tre, rinnovabili, su proposta motivata dall'ufficio di Servizio Sociale, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi annui. Per cittadini anziani ultra settantacinquenni, il contributo verrà concesso per un periodo di mesi sei, rinnovabile su proposta motivata del Servizio Sociale, e comunque per un periodo non superiore a mesi dodici.
6. Il contributo di assistenza abitativa è alternativo ad ogni altra forma di assistenza economica, ad esclusione dell'assistenza economica straordinaria disciplinata dal precedente art. 14 primo comma sub lettera a).
Art. 21
Presenza di congiunti obbligati per legge
La corresponsione delle prestazioni, di cui ai precedenti articoli, è subordinata, di norma, alla inesistenza di congiunti obbligati agli alimenti (ai sensi degli artt. 433 e seguenti del Codice Civile) che sono in grado di provvedere alle esigenze economiche primarie oppure alla mancanza di disponibilità, da parte dei soggetti obbligati di un reddito familiare complessivo superiore al triplo della fascia esente ai fini dell'IRPEF, oppure al formale rifiuto da parte dei soggetti obbligati, in possesso di un reddito superiore al limite di cui sopra, a prestare adeguata assistenza economica al congiunto in difficoltà. Ove non sussistano le predette situazioni, i congiunti obbligati agli alimenti possono essere convocati dall'Ufficio di Servizio Sociale e invitati al rispetto degli obblighi di legge.
Art. 22
Azioni di rivalsa per susidi indebiti
I Cittadini che hanno fruito indebitamente di interventi di assistenza economica, poiché conseguenti a dichiarazione mendace o falsa documentazione, sono tenuti a rimborsare con effetto immediato quanto percepito illecitamente e sono soggetti alle conseguenze di carattere penale di cui all'articolo 496 del Codice Penale.
Vanno, inoltre, rimborsati all'Amministrazione comunale gli importi relativi agli interventi in favore di cittadini che al momento della presentazione dell'istanza risultavano privi di disponibilità economica, ma che al momento dell'erogazione del contributo non versano più in uno stato di bisogno.
Art.23
Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, saranno osservate le disposizioni vigenti in materia, comprese quelle relative alla contabilità pubblica, quelle previste da disposizioni di legge, comprese quelle di cui al Decreto Legislativo 109/98 con le relative norme regolamentari che saranno emanate, nonché quelle del vigente Ordinamento EE.LL.
Nota N. 1
Definizione di nucleo familiare
Per "nucleo familiare" si intende la famiglia costituita da uno o da entrambi i coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti o adottivi, o affiliati. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare i conviventi more-uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché possa essere accertato una stabile convivenza. Possono, inoltre, essere considerati componenti il nucleo familiare, le persone non legate da vincoli di parentela o affinità, purché la convivenza sia istituita, risulti anagraficamente e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale con carattere di stabilità.
Nota N. 2
Azione di rivalsa per i soggeti obbligati per legge
1. I soggetti obbligati agli alimenti di cui all' art. 433 e seguenti del Codice Civile sono nell'ordine:
a) Il coniuge;
b) I figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e in loro mancanza i discendenti prossimi, anche naturali;
c) I genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
d) I generi e le nuore;
e) Il suocero e la suocera;
f) I fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali;
2. L'azione di rivalsa viene esercitata nei confronti degli obbligati per legge il cui reddito superi il triplo della fascia esente ai fini IRPEF.(Decreto Assessorato Regionale Enti Locali del 25.06.1996, ultimo comma art. 4).
TABELLA “ A”
Criteri guida per la valutazione dello stato di bisogno
Per la determinazione del punteggio attribuito ad ogni richiesta un punteggio base di 100.
A questo si aggiunge il punteggio riveniente da:
1. REDDITO MENSILE . (Si sottraggono dal reddito mensile l’eventuale affitto di casa sino all'importo di £. 300.000 ed altre spese con carattere continuativo da documentare).
Per un reddito si intende la somma dei redditi riferiti al nucleo familiare considerando qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito.
Per un reddito compreso:
da £. Zero a £. 500.000 Punti + 15
da £. 501.000 a £. 600.000 Punti Zero
da £. 601.000 a £. 700.000 Punti – 5
da £. 701.000 a £. 800.000 Punti – 10
da £. 801.000 a £. 900.000 Punti – 15
Per ogni £. 100.000 in più, sottrarre 5 punti.
2. SITUAZIONE FAMILIARE.
Per coniuge a carico Punti + 5
Per ogni figlio minore Punti + 8
Per ogni altro familiare a carico Punti + 2
3. SITUAZIONE SOCIALE.
Devono essere considerati i vari fattori che generano o accentuano l’emarginazione sociale e lo stato di bisogno, quali la solitudine, la vedovanza, la carcerazione, la prole numerosa, l’abitazione angusta o misera, etc… Per tale situazione l’operatore sociale può attribuire un punteggio compreso tra punti 0 e + 15.
Qualora l’operatore sociale rilevi un discreto tenore di vita e consumo di beni o servizi (quali energia elettrica, gas, telefono, ed altro) ingiustificatamente eccessivo, può attribuire un punteggio in sottrazione compreso tra punti 0 e – 15.
4. SITUAZIONE SANITARIA.
Deve considerarsi il bisogno sanitario di ogni membro della famiglia sia per le malattie gravi in stato di acuzie sia per quelle croniche, da comprovare mediante certificazione medica specialistica rilasciata presso una struttura pubblica, che possono anche determinare inabilità permanente. Per tale situazione l’operatore sociale può attribuire un punteggio compreso tra punti 0 e + 15..
TABELLA “B”
Per i nuclei familiari indigenti e bisognosi di alloggi l’Amministrazione interviene con l’erogazione di una somma calcolata in base al numero dei componenti il nucleo familiare come da prospetto relazionato dall’U.T.C. con Nota n° 777 del 13.05.1997, sotto indicato:
• 1 vano + servizi per nucleo composto da uno o due componenti;
• 2 vani + servizi per nucleo composto da tre o quattro componenti;
• 3 vani + servizi per nucleo composto da cinque o sei componenti;
• 4 vani + servizi per nucleo composto da oltre sei componenti.
NUMERO VANI 1 2 3 4
SUPERFICIE IN MQ. 53 72 87,5 109
EQUO CANONE 200 270 330 400
Tale somma viene erogata bimestralmente a seguito di presentazione ricevuta del canone del bimestre precedente.