Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso agli atti del comune
Titolo I
Accesso ai documenti Amministrativi
Articolo I
(Diritto di accesso)
l. Al fine di assicurare la trasparenza dell' attività amministrativa e di garantire lo svolgimento imparziale della stessa è riconosciuto, a chiunque vi abbia un interesse personale concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.
2.. Il diritto dj accesso si esercita mediante la presa visione ed il rilascio di copia dei documenti amministrativi secondo le moda stabilite dal presente regolamento..
3. Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti l'accesso è consentito a tutti i documenti amministrativi formati dal Comune di Misterbianco o che siano comunque, nella sua disponibilità.
4. Analogo diritto è riconosciuto alla Amministrazione, associazioni e comitati portatori d'interessi pubblici o diffusi.
Articolo 2
(documento e provvedimento amministrativo)
2. Sono considerati provvedimenti amministrativi, in ogni caso, ai fini de1 presente Regolamento:
1) tutte le deliberazioni del Consiglio comunale;
2) tutte le deliberazioni della Giunta Municipale;
3) tutte le ordinanze, le concessioni, le autorizzazioni e le licenze;
4) tutti gli ordini di servizio;
5) tutti i mandati di .pagamento fatta eccezione per quelli relativi agli emolumenti del personale ;
6) i certificati di destinazione urbanistica;
7) tutti i verbali di audizione del CO.RE.CO. ;
8) la registrazione delle sedute del Consiglio Comunale .
Articolo 3
(limiti all’esercizio del diritto di accesso)
1. Fatte salve le altre previsioni di legge, statutarie e regolamentari vigenti,il diritto di accesso è escluso, con provvedimento scritto e motivato del Sindaco su proposta del responsabile dell' unità organizzativa per i documenti coperti da segreto di Stato e per quelli la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone dei gruppi e delle imprese o possa impedire oppure ostacolare il corretto svolgimento dell’azione amministrativa.
Articolo 4
(Differimento dell’esercizio del diritto di accesso)
1. L'accesso ai documenti amministrativi può essere differito, con provvedimento scritto e motivato del Sindaco, su proposta del responsabile dell’Unità Organizzativa, quando 1a loro conoscenza può impedire c gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa anche con pregiudizio del normale funzionamento degli uffici .
2. Il provvedimento di differimento deve indicare il termine del differimento stesso.
Articolo 5
(Modalità di esercizio del diritto di accesso)
1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame e/o estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei
modi e con i limiti indicati dal presente regolamento.
2. Il Sindaco o suo delegato autorizza la visione degli atti ed il rilascio delle copie. su proposta del responsabile dell' unità organizzativa.
3. L'esame dei documenti è gratuito.
4.Il rilancio copia è subordinata al pagamento dei diritti per legge. dell'imposta di bollo se dovuta, secondo le vigenti disposizioni in. Materia, nonchè al rimborso del costo di riproduzione. stabilito in
a) L. 50 per fotocopia. formato A/4; -.
b) L. 100. per .fotocopia formato A/3, salvo maggiorazioni. o diminuzioni da determinarsi con apposita Delibera Giunta comunale in relazione al variare del costo di mercato.
Il costo di ricerca è 'commisurato al diritto di cui al punto 5 della tabella D) allegata alla legge 8.6.1962. n. 604- e successive modificazioni . ed integrazioni-; lo stesso non è dovuto qualora il rilascio di copie sia richiesto per documentati motivi di studio.
Il pagamento è effettuato al responsabile dell' unità organizzativa competente al rilascio a suo_designato, a mezzo di apposito bollettario a madre e figlia preventivamente vidimato.
Le somme incassate verranno versate mensilmente nella Cassa Comunale ed introitate al capitolo 0305110 “Introiti e rimborsi diversi” bilancio 1995 e successivi.
5. Le copie degli .atti munite della dichiarazione di conformità all' originale devono essere assoggettate all'
imposta di. bollo giusto quanto dispone l'art. 4. della tariffa (parte 1°) approvata con D.M. 20.8.1~92, ammessa al D. P. R.64' 2/17~ -e successi ve modifiche ed integrazione, con la sola esclusione delle copie richieste per essere, destinate, secondo espressa indicazione contenuta nelle stesse, ad uno degli scopi ( in materia assistenziale, previdenziale. pensionistica. Occupazionale, ecc. ) previsti. nelle disposizioni di cui alla tabel1a annessa al citato D.P.R. 642/72.
6. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Il richiedente deve fornire ogni elemento utile e necessario per la individuazione dell’atto.
7. Non saranno ammesse ed accettate istanze generiche, cioè che non indichino in modo specifico e puntuale gli atti, i provvedimenti e i documenti che si intendono visionare o che non indichino anche sommariamente l’interesse che ha il richiedente visionare gli atti.
8. La visione è concessa entro quindici giorni dalla richiesta. Le copie sono rilasciate entro venti giorni, fatto salvo il termine maggiore di trenta giorni, ove si tratti di documenti di considerevole consistenza materiale.
Articolo 6
( Procedure per l'esercizio del diritto di accesso)
Le istanze di accesso sono registrate al protocollo al momento stesso della presentazione e trasmesse senza
ritardo all'ufficio competente per i relativi adempimenti.
Il responsabile dell’ufficio, presso il quale il provvedimento, atto o documento si trova depositato o
Conservato, una volta pervenutagli l'istanza con l’autorizzazione. concorda con il richiedente. il giorno e 1a
durata del1a messa a disposizione dell' oggetto del!a_richiesta_dandone contezza in calce alla stessa.
Il tempo utile da mettere a disposizione del richiedente per esaminare l’oggetto della richiesta deve essere
adeguato alla natura ed alla complessità della pratica e comunque, tale da non pregiudicare o ritardare il normale funzionamento degli uffici.
L'esame del documento deve avere luogo presso l'ufficio in cui il documento è depositato o conservato e
deve essere effettuato personalmente dal richiedente. il quale ,può :farsi accompagnare da una sola persona.
Nel caso in cui sopraggiungano esigenze di servizio improrogabili l'impiegato addetto e il richiedente
concorderanno la data in cui l’esame del documento è differito, dandone contezza nella istanza di accesso
Durante la visione il richiedente ha facoltà di prendere appunti, ma non può fotocopiare, fotografare,
microfilmare o comunque riprodurre con qualsiasi procedimento i provvedimenti predetti sui quali è vietato tracciare segni , alterarli in qualsiasi modo e asportarli dal luogo in cui gli stessi sono dati in visione.
Articolo 7
{Pubblicità degli atti)
Le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari.ed ogni atto che dispone in generale sull'organizzazione, sulle Funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti dell' amministrazione comunale ovvero nel. quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per la applicazione di esse sono pubblicati secondo le modalità previste nella Legge regionale 3 dicembre 1991, n.44.
Articolo 8
(Silenzio - diniego)
Entro quarantacinque giorni dalla richiesta di accesso, l'amministrazione, in caso di diniego, deve
comunicare al richiedente per iscritto valida motivazione.
Articolo 9
{Segreto di ufficio)
L'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio.
Egli non può trasmettere, a chi non ne abbia diritto, informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni
amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso previste dalla legge e dal presente regolamento.
Nell'ambito delle proprie attribuzioni. l'impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e
documenti d'ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento.
Titolo II
Accesso degli amministratori ai documenti amministrativi
Articolo 10
(Diritto di accesso dei Consiglieri)
I consiglieri comunali hanno diritto di richiedere, ai responsabili dei servizi, tutte le informazioni e notizie,
attinenti agli atti deliberativi, che ritengano utili per l'espletamento delle loro funzioni.
I consiglieri comunali.ai fini dell'effettivo e pieno esercizio delle loro funzioni e nelle loro qualità, per ottenere il rilascio delle copie dei documenti amministrativi o provvedimenti dovranno inoltrare richiesta scritta indirizzata al Segretario Generale.
La richiesta de rilascio copie dei documenti o provvedimenti amministrativi di cui all’art. 2, dovrà essere presentata al protocollo Generale, debitamente sottoscritta dall’avente diritto.
La richiesta del rilascio copie si intende limitata ai documenti richiesti ed ai loro allegati, incluso qualsiasi atto richiamato ma non facente parte integrante di esso, se richiesto.
Ogni consigliere comunale non può richiedere più di cinque copie di documenti o provvedimenti
amministrativi per almeno 48 ore.
Tutte le richieste .dovranno essere esitate tempestivamente e comunque entro un massimo di 48 ore dalle
richieste stesse. In caso di convocazione urgente del Consiglio comunale il rilascio degli atti richiesti dovrà essere immediato.
Articolo 11
(Esenzione pagamento diritti )
I consiglieri comunali sono esentati dal pagamento di qualsiasi somma per il rilascio di copie di atti e
documenti e quant'altro al precedente art.2.
Ta1i atti dovranno riportare la seguente dicitura "Copia rilasciata da servire per uso relativo alla carica di Consigliere Comunale”
Titolo III
Responsabile del procedimento
Articolo 12
(Responsabile del procedimento di accesso)
Responsabile del procedimento di accesso è il responsabile dell’unità organizzativa ovvero, su designazione di questi, altro dipendente addetto all’unità organizzativa competente a formare l’atto o a detenerlo stabilmente.
Nel caso di atti infraprocedimentali, responsabile del procedimento è, parimenti, il dirigente o il dipendente da lui delegato, competente all'adozione dell'atto conclusivo ovvero a.detenerlo stabilmente.
Titolo IV
Disposizioni transitorie e finali!
Articolo 13
(Riduzione del numero dei testimoni)
l. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti di notorietà, o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate, il numero dei testimoni è ridotto a due.
2. Quando si tratti di provare qualità personali, fatti o stati che siano di diretta conoscenza dell' interessato, il comune non potrà esigere atti di notorietà in luogo della dichiarazione sostituitiva dell’atto di
notorietà previsto dallo articolo 4 della legge 4 gennai 1968, n. 15
Articolo 14
(Disposizioni in contrasto)
1. Il presente regolamento modifica ed integra ogni altra disposizione regolamentare comunque incompatibile.
2. Per quanto non espressamente disciplinato o non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alle norme contenute nello Statuto, nonchè alla vigente legislazione in materia.