Regolamento comunale per la gestione del servizio di assistenza igienico-personale e degli interventi economici finalizzati al trasporto, ai soggiorni climatici e all'impiego costruttivo del tempo libero, per i soggetti portatori di handicap
Art. 1
Servizi ed interventi
Il presente regolamento disciplina l' organizzazione e la gestione del servizio di assistenza igienico-personale, degli interventi economici finalizzati al trasporto per la frequenza scolastica e/o dei centri educativo-riabilitativi a carattere ambulatoriale, alla usufruizione di soggiorni climatici e all'impiego costruttivo del tempo libero in favore dei soggetti portatori di handicap o delle loro famiglie residenti nel comune. Essi si pongono l' obbiettivo della permanenza dei soggetti nel proprio ambiente familiare, di prevenire forme di istituzionalizzazione ed a favorire processi di integrazione scolastica e sociale in sintonia con quanto previsto dalle leggi regionale n. 68 del 18.04.1981, n. 16 del 28.03.1986, n. 22 del 09.05.1986, n. 33 dei 23.05.1991 e dalle Leggi 517/77 e 104/92.
Titolo I
Servizio di assistenza igienico-personale
Art. 2
Beneficiari
Possono accedere al servizio gli alunni in condizione di handicap, iscritti e frequentanti le scuole pubbliche di ogni ordine e grado, residenti nel Comune, che per la natura e la gravità dell'handicap medesimo subiscono riduzione dell'autonomia personale con particolare riferimento al soddisfacimento dei bisogni primari e al compimento degli atti elementari della vita.
Art. 3
Modalità di accertamento dei requisiti sanitari
L' accertamento della condizione di portatore di handicap, nonchè della natura e grado dell 'handicap stesso è effettuato della competente Commissione Sanitaria ASL ai sensi della Legge 104/92, la quale dovrà attestare per ciascun alunno il possesso del requisito sanitario così come specificatamente previsto nel piano triennale dei servizi di cui all'art. 1 comma 2° della L.R. 16/86, nella parte riguardante 1 'integrazione pre-scolastica e scolastica.
Art. 4
Oggetto del servizio
Il servizio di assistenza igienico personale, previsto dalla legge sopra richiamata, consiste nell'aiuto fisico al disabile per il conseguimento degli atti elementari della vita quali: pulizia e igiene personale, vestizione, aiuto nella consumazione dei pasti, aiuto motorio per la deambulazione e per il compimento degli esercizi fisici elementari e ogni altra situazione che venga ritenuta utile dai dirigenti scolastici per consentire all'alunno la massima fruibilità possibile dei servizi in ambito scolastico.
Art. 5
Accesso gratuito al servizio
Trattandosi di servizio diretto a favorire la frequenza scolastica e, quindi, a garantire il diritto allo studio, il servizio è gratuito per tutti gli aventi diritto a prescindere dal reddito familiare.
Art.6
Istanza per l'ammissione al servizio e documentazione
L’istanza per l’ammissione al servizio, da redigere su appositi moduli predisposti dall’Amministrazione Comunale, dovrà essere prodotta in carta libera dal capo famiglia o, in caso di impedimento dallo stesso, da un membro di maggiore età facente parte del nucleo familiare convivente del soggetto portatore di handicap e presentata al Comune entro il 30 maggio antecedente all'anno scolastico cui si riferisce la richiesta di ammissione al servizio.
Essa dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
- Certificazione atte stante il tipo ed il grado dell'handicap rilasciata dall ' ASL di competenza ..(Commissione Sanitaria ASL) ai sensi della L.R. 104/92 integrata dalla diagnosi funzionale partinente il servizio in questione;
- Autocertificazione di residenza;
- Autocertificazione di iscrizione scolastica;
Entro la stessa data la direzione scolastica interessata dovrà inviare alI' Amministrazione formale richiesta per l' assegnazione degli operatori di assistenza igienico personale corredata dall' elenco degli alunni aventi diritto a tale tipo di assistenza.
Le istanze e tutti i documenti ad esse relativi vanno prodotti in esenzione di bollo in quanto
riguardano prestazioni assistenziali.
Art.7
Elenco degli aventi diritto
L 'ufficio di servizio sociale entro 30 giorni dalla acquisizione delle istanze e della documentazione prevista provvedere e predispone l' elenco dei richiedenti aventi diritto al servizio, raggruppati per plesso scolastico, determinando il numero complessivo degli operatori occorrenti, secondo i criteri di cui al successivo art.8.
Art. 8
Rapporto numero operatori-alunni
Il rapporto operatori alunni portatori di handicap aventi diritto al servizio di assistenza igienico personale è stabilito secondo quando visto dalle norme sopra richiamate, cioè 1 -4/5. Tuttavia, nei casi in cui non sia possibile rispettare tale rapporto, si provvederà alI' assegnazione di almeno un operatore in ciascuna scuola, anche se il numero degli alunni aventi diritto risulta inferiore a quello stabilito dalla legge e ciò al fine di non pregiudicare la frequenza scolastica e quindi I' esercizio del diritto all'istruzione di ciascun cittadino.
Art. 9
Utilizzazione del personale e modalità di svolgimento del servizio
Per le unità di personale indispensabile all'espletamento del servizio, le quali devono essere in possesso di idoneo attestato di qualifica o, in mancanza, di documentata esperienza nel settore dell'assistenza alle persone con handicap, si provvederà o con l'eventuale personale comunale di ruolo o con personale straordinario assunto ai sensi della L.R. n. 175/79 o mediante convenzionamento con associazioni di volontariato e/o società cooperative iscritte all'apposito albo regionale. Il servizio sarà svolto presso le sedi scolastiche in coincidenza con I' orario scolastico, avendo cura che le prestazioni iniziano almeno 15 minuti prima dell'inizio delle attività per consentire all'alunno di accedere in tempo nell'aula e 15 minuti dopo la fine dell'attività scolastica, per assicurare l'alunno all'uscita della scuola.
Art.l0
Attività di controllo
L' Amministrazione Comunale, con periodicità trimestrale, provvede:
- A mezzo del Servizio Sociale e della competente A.S.L., ad accertare se il servizio effettuato risulti confacente al tipo e al grado dell'handicap dell'alunno;
- A mezzo dell'Ufficio di Servizio Sociale Comunale a verificare i risultati complessivi dell'intervento e la corrispondenza delle prestazioni erogate rispetto a quelle previste.
Nel caso in cui il servizio dovesse essere concesso a terzi, trattandosi di servizio socio- assistenziale senza rilevanza imprenditoriale, si applicherà il sistema previsto per l'appalto ai sensi della L.R.22/86 e relative circolari attuative.
Titolo II
Contributi economici finalizzati al trasporto
Art. 11
Fino a quando non sarà istituito apposito servizio di trasporto gratuito, previsto dalle LL.RR. n. 68/81 e n. 16/86, il Comune provvede ad erogare ai soggetti portatori di handicap o, se minori, alle loro famiglie, in alternativa al servizio medesimo, un contributo per le spese affrontate, secondo i criteri e nella misura previsti nel presente regolamento.
Tale intervento, in quanto finalizzato a favorire la frequenza di attività riabilitative, rieducative, scolastiche, fisico-sportive e socio-culturali, è compatibile con altri benefici eventualmente percepiti dall'avente diritto, quali l'aiuto domestico o l'aiuto economico in alternativa allo stesso, l'indennità di accompagnamento ed eventualmente assegno mensile.
Art. 12
Beneficiari
Possono accedere al beneficio i soggetti portatori di handicap fisico, psichico e sensoriale che, pur usufruendo del servizio di trasporto di cui all'art. 5 ella L.R. n. 16/86,:
- Sono iscritti e frequentano le scuole pubbliche e private riconosciute di ogni ordine e grado, inclusi asili nido ed istituti universitari e di formazione professionale;
- Frequentano centri socio-educativi e/o riabilitativi a carattere ambulatoriale o diurno a favore di soggetti portatori di handicap in regime di convenzione con le aziende A.S.L. o legalmente riconosciuti o autorizzati dall" Assessorato Regionale alla Sanità; oppure strutture ambulatoriali di natura specialistica ( a favore dei soggetti portatori di handicap ), iscritti nei rispettivi ordini professionali, per prestazioni diagnostiche o terapeutico-riabilitative prescritte da strutture specialistiche pubbliche e da queste ritenute indispensabili.
Art. 13
Misura del contributo
La misura del contributo, rapportata al periodo di effettiva frequenza, è fissata rispettivamente:
In € 51,65 per l’intero anno scolastico in ambito comunale nei confronti dei soggetti portatori di handicap grave muniti di certificazione rilasciata dalla competente commissione sanitaria della U.S.L. ai sensi della Legge 104/92, e tale da comportare la non autosufficienza sul piano fisico-psichico-intellettuale-sensoriale e di conseguenza l'incapacità di usufruire dei mezzi di trasporto comunale. Per la frequenza scolastica in ambito extra comunale, la misura del contributo è determinata con le stesse modalità previste per i centri e le strutture socio-educativi e/o riabilitativi di cui al punto successivo, avuto riguardo di raddoppiare il numero dei chilometri nel caso in cui I si tratta di lezioni della durata superiore a tre ore.
Nella misura di 1/5 del costo di un litro di benzina percorso per ogni prestazione riabilitativa e/o rieducativa, resa fuori dal territorio comunale, raddoppiando il numero dei chilometri nel caso in cui si tratti di prestazioni rese in regime di seminternato. Nel caso di frequenza presso più centri socio-educativi e/o riabilitativi nell'arco della stessa giornata, per il computo del contributo, si prenderà in considerazione il centro o la struttura con una distanza chilometrica maggiore. Le distanze chilometriche sono stabilite dal competente U.T.C., ai sensi della Circolare Assessoriale n. 8/96.
Art. 14
Istanza per l'ammissione al beneficio
L 'istanza per richiedere l'ammissione ai benefici nei precedenti articoli, deve essere:
- Redatta sugli appositi moduli predisposti e messi a disposizione dagli uffici dei Servizi Sociali;
- Corredata dalla certificazione atte stante le tipologie ed il grado dell 'handicap, rilasciata dalla competente commissione sanitaria della U.S.L. ai sensi della Legge 104/92;
- Deve contenere apposita dichiarazione di non fruizione a titolo gratuito del servizio di trasporto da parte di Enti sia pubblici che privati, nonché di non aver presentato analoga richiesta ne ricevuto alcun contributo a medesimo titolo da parte di Enti pubblici o privati per il medesimo periodo;
- Prodotta da uno dei due genitori dei minori soggetto portatore di handicap o, in caso di assenza o impedimento degli stessi, da un membro di maggiore età appartenente allo stesso nucleo familiare o da tutore in caso di assenza di quest'ultimo.
L 'istanza per richiedere il contributo sulle spese sostenute per il trasporto del soggetto portatore di handicap, va presentata entro il 31 gennaio di ogni anno, nel caso di prosecuzione; in ogni momento dell' anno in caso di nuova istanza e, comunque non oltre il decimo giorno successivo dall'inizio della frequenza presso 1 'istituto scolastico e/o presso il centro socio-educativo riabilitativo.
Art. 15
Concessione del contributo
Ai fini della concessione del contributo occorre esibire rispettivamente:
- Certificato rilasciato dall'istituto scolastico, attestante la regolare frequenza, specificando, i giorni di presenza in ogni mese. Il contributo verrà erogato per ogni giorno di effettiva presenza;
- Certificazione rilasciata dal centro e/o dalla struttura di carattere socio-rieducativo e/o riabilitativo, atte stante il numero e la durata delle prestazioni erogate e possibilmente le date, specificando il giorno, il mese e l'anno di presenza;
Il contributo viene concesso semestralmente. Pertanto la certificazione deve essere presentata entro il 15 luglio, ai fini della concessi9ne del contributo riguardante il primo semestre, ed entro il 15 gennaio per il secondo semestre.
Saranno escluse le istanze pervenute fuori termine e corredate da una documentazione incompleta o poco chiara.
Art. 16
Graduatoria
La concessione del contributo non è subordinata a limiti di reddito. Tuttavia, nel limite della disponibilità di bilancio, l' ordine di accesso è determinato da una graduatoria che verrà predisposta tenuto conto dei seguenti criteri e sulla base dei seguenti requisiti:
a) Livello di reddito complessivo del nucleo familiare o affidatario.
b) Condizione socio- familiare rilevata dagli uffici di Servizio Sociale.
Titolo III
Interventi per agevolare òa usufruizione di soggiorni climatici e per l'impiego costruttivo del tempo libero
Art. 17
Natura dell'intervento
L 'intervento consiste nell'agevolare la usufruizione:
- Di soggiorni climatici annuali, per la durata di almeno sette giorni, in località prescelte dall'avente diritto;
- Di attività fisico-sportive e/o ricreativo-culturali;
- Di prestazioni di pre-addestramento lavorativo presso laboratori artigianali, compatibilmente con le condizioni psico-fisiche e sensoriali;
- Di formazione di cooperative sociali integrata (tipo B) con soggetti portatori di handicap.
Art. 18
Importo del contributo
La misura del contributo è determinata rispettivamente:
- Per la fruizione di soggiorni climatici della durata non inferiore a giorni 7 (sette) in località climatiche prescelte dall'utente:
- Per i soggetti portatori di handicap, è previsto un contributo per la copertura delle spese sostenute non superiore a E. 300.00;
- Per i portatori di handicap grave che ha diritto all'indennità di accompagnamento è previsto un contributo per la copertura delle spese sostenute non superiore a E. 300.00.
I soggiorni climatici possono, in alternativa, essere organizzati dall ' Amministrazione Comunale in proprio o in convenzione con istituzioni socio-assistenziali o enti del privato sociale per favorire un reale processo di integrazione e di socializzazione dei partecipanti.
- Per la pratica di discipline fisico-sportive e/o per la frequenza di attività ricreativo-culturali:
- È previsto un contributo annuo, a titolo ri rimborso delle spese sostenute, per un importo non superiore a E. 260.00 per disciplina e/o attività e per un numero complessivo non superiore a due.
- Per la frequenza di laboratori artigianali finalizzati alI' apprendistato e alI' addestramento professionale e lavorativo:
- È previsto un contributo mensile, a titolo di rimborso delle spese sostenute, per un importo non superiore a E. 100.00 mensili.
- Per la formazione di cooperative sociali integrate per attività lavorative:
- È previsto un contributo "una tantum" di E. 160.00 per ogni soggetto portatore di handicap in quanto socio della cooperativa.
Art. 19
Istanza per l'immissione al beneficio
L 'istanza per richiedere l'ammissione ai benefici contemplati nei precedenti articoli:
- Deve essere redatta sugli appositi moduli predisposti emessi a disposizione presso gli uffici dei Servizi Sociali;
- Deve essere corredata dalla certificazione atte stante la tipologia e il grado dell 'handicap, rilasciata dalla competente commissione sanitaria della U.S.L.;
- Deve essere prodotta da uno dei due genitori del soggetto portatore di handicap o, in caso di assenza o impedimento degli stessi, da un membro di maggiore età appartenente allo stesso nucleo familiare, o dal tutore in caso di assenza di quest'ultimo.
L 'istanza per richiedere il contributo a titolo di rimborso delle spese sostenute per il soggiorno va presentata entro e non oltre un mese dalla fine del soggiorno stesso.
L 'istanza per chiedere il contributo a titolo di rimborso per le spese sostenute per la pratica di discipline fisico-sportive, per la frequenza di laboratori artigianali, e per l' appartenenza a cooperative sociali, va presentata entro quindici giorni dall' inizio dell ' attività.
Ai fini della concessione del contributo occorre esibire rispettivamente:
- Per i soggiorni, la documentazione atte stante le spese sostenute in relazione alle spese di viaggio (biglietto aereo, ferroviario, ecc..) e alle spese di permanenza presso strutture (fattura o documento contabile fiscalmente idoneo );
- Per la pratica di discipline sportive, la documentazione rilasciata dalla struttura atte stante la natura delle prestazioni fornite dalla stessa al soggetto portatore di handicap, la regolare frequenza delle attività, e le spese di iscrizione e di partecipazione (regolare fattura o documento contabile fiscalmente idoneo );
- Per la frequenza di laboratori artigianali, la documentazione rilasciata dal titolare atte stante la natura delle attività scolte all'interno del laboratorio, la regolare frequenza del soggetto portatore di handicap, e le spese di iscrizione e partecipazione (regolare fattura o documenta contabile fiscalmente idoneo );
- Per l'appartenenza a cooperative sociali, la documentazione rilasciata dal legale rappresentante atte stante la natura delle attività svolte, la regolare partecipazione del soggetto portatore di handicap allo svolgimento delle attività della cooperativa.
Tutti i documenti richiesti per accedere ai contributi in questione vanno esibiti in carta semplice.
Saranno escluse le istanze pervenute fuori termini e corredate da una documentazione incompleta o poco chiara dalla quale non si possa evincere la durata del soggiorno o la natura delle prestazioni, la regolare frequenza delle attività sportive, dei laboratori artigianali, e dalle cooperative sociali.
Art. 19 bis
Contributo abbattimento barriere architettoniche
In relazione ai contributi previsti dalla Legge Regionale n. 13/89 sull'abbattimento delle barriere architettoniche di competenza del Ministero dei LL.PP. e della Regione Siciliana, il Comune può nei limiti della disponibilità del proprio bilancio, integrare il soprariportato contributo regionale ai sensi della Circolare Regionale n. 564 del 10.03.1990.
Per I' accesso ai contributi comunali verranno applicati gli stessi criteri stabiliti dalla Regione Siciliana con la Circolare Assessorato EE.LL. n. 564 del 10.03.1990 Or. 7°.
L 'intervento del Comune, che si configura quale contributo integrativo, non può essere sostitutivo di quello stabilito dalla legge n. 13/89, stante che l'importo complessivo dei contributi cumulati non può superare la spesa effettivamente sostenuta dagli interessati.
Art. 20
Fonti di finanziamento
Alla copertura delle spese occorrenti per l'attivazione del servizio e degli interventi di cui sopra, si provvederà con parte delle assegnazioni spettanti al comune con i fondi ex art. 44 della L.R. 22/86 e con altri fondi di bilancio ivi comprese le assegnazioni di cui alla L.R. 6/97. Le attività e le relative spese saranno inserite nel programma e nel relativo piano di spesa di cui alla L.R. 22/86.
Art. 21
Graduatoria
Nel caso in cui le richieste si dimostrino, per ciascuna delle attività contemplate nel presente regolamento, superiori alle disponibilità finanziarie di anno in anno stanziate, si provvederà alla compilazione di una graduatoria dei richiedenti sulla base:
- Del livello di gravità dell'handicap;
- Delle condizioni finanziarie del richiedente e del suo nucleo familiare se convivente.
Art. 22
Limiti di reddito per l'accesso agli interventi di cui al titolo III
Oli interventi di cui al titolo III sono riservati ai soggetti appartenenti a nucleo familiare il cui reddito complessivo non superi I 'importo di i. 20.000.000, elevabile del 20% per ogni unità familiare oltre la terza. Non è computabile ai fini delle determinazione del suddetto reddito l'indennità di accompagnamento percepita dal soggetto portatore di handicap. Nel caso in cui il reddito superi il suddetto limite si applicano le disposizioni di cui alla Circolare Assessorato EE.LL. n. 4 del 7.3.1995 e della Circolare Assessorato EE.LL. n. 8/96.
Art. 23
Accesso gratuito al servizio e agli interventi di cui al titoli I° e II
I servizi egli interventi di cui ai titoli lo e n° sono gratuiti in quanto trattasi di prestazioni attinenti l'istruzione, la riabilitazione e/o la rieducazione e l'integrazione sociale.
Art. 24
Conclusioni
Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà rinvio di volta in volta alle leggi vigenti di settore, ai Decreti ed alle Circolari regionali.