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Art.12
Obbligo di astensione

I componenti degli organi comunali debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni quando si tratti di interessi propri, del coniuge e dei loro parenti o affini fino al quarto grado.

Il divieto di cui al comma precedente comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari; esso si applica anche al segretario e al vice segretario.