Oneri informativi per cittadini e imprese

Art. 34, commi 1 e 2, del d.lgs. 33/2013

Oneri informativi per cittadini e imprese

Art. 12,  c. 1-bis  del D.lgs. 33/2013

Le pubbliche amministrazioni statali sono tenute a pubblicare i regolamenti ministeriali o inteministeriali nonchè i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessorio certificato, nonchè l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici recano in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Ferma restando, ove prevista, la  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui  al  comma  1  sono  pubblicati  sui  siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalita' definite con il regolamento di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180

Di prossima pubblicazione i dati previsti dall'art.12, c.1-bis del d.lgs. 33/2013, ovvero lo scadenziario amministrativo con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti dall'Amministrazione con comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.Tale obbligo si può assolvere anche mediante la formazione di un calendario con aggiornamento tempestivo a cura dei singoli servizi

Scadenzario dei nuovi obblighi amministrativi

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