art. 100

articolo 100

Art.100
Servizio per l'esercizio dei diritti del cittadino

E' istituito nell'ambito del settore di competenza, il servizio comunale dei diritti del cittadino, avente il compito di fornire ogni informazione necessaria per garantire l'esercizio del diritto di accesso, nonché chiarimenti sull'iter seguito da provvedimenti e pratiche amministrative, attraverso l'individuazione e la comunicazione del responsabile del procedimento e di quant'altro possa essere utile al cittadino per l'esercizio dei propri diritti. Il servizio provvede anche alla raccolta delle istanze, petizioni e proposte presentate dai cittadini, alla loro inserzione in apposito registro, disponibile alla consultazione del pubblico.

Il responsabile dell'ufficio riferisce periodicamente al sindaco, alla giunta ed al difensore civico sull'attività svolta; inoltre si impegna a segnalare le situazioni di più rilevante interesse anche ai cittadini, facendo uso degli strumenti informativi previsti dal Comune.

Tutti gli altri servizi comunali devono fornire tempestivamente al servizio d'informazione di cui al primo comma tutti gli atti e le notizie che questo richieda.

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