art. 102

articolo 102

Art.102
Indirizzi regolamentari per l'accesso agli atti

Il regolamento determina le modalità per la richiesta, l'autorizzazione e l'accesso agli atti ed i tempi entro i quali ciò deve avvenire.

Gli atti possono essere esibiti dopo la emanazione e non durante l'attività istruttoria fatto salvo il diritto di chi è direttamente interessato.

Copia delle deliberazioni del consiglio e della giunta, dei regolamenti vigenti, degli statuti delle aziende ed istituzioni e dei contratti, sono a libera disposizione dei cittadini.

La consultazione degli atti non è soggetta al pagamento di alcun diritto, tributo od altro emolumento.

Il regolamento disciplinante il diritto di accesso agli atti amministrativi dovrà comunque riguardare:

  1. la disciplina per l'individuazione del responsabile del procedimento;
  2. le norme per garantire ai cittadini, singoli o associati, informazioni sullo stato degli atti e procedure e sull'ordine di esame delle istanze o domande presentate, con fissazioni di termini entro i quali debbono essere completati le singole procedure;
  3. l'esercizio della facoltà dei cittadini e delle loro associazioni di acquisire le informazioni di cui dispone l'amministrazione specie in materia ambientale e di tutela del suolo;
  4. la disciplina dell'accesso alle strutture ed ai servizi del Comune tutelando il funzionamento degli stessi, delle organizzazioni di volontariato e delle libere forme associative;
  5. la tutela del diritto di accesso ai documenti amministrativi in possesso dell'ente;
  6. la disciplina per il rilascio delle copie al puro prezzo di costo;
  7. l'indicazione delle materie in cui il sindaco è facoltizzato con proprio decreto motivato ad inibire temporaneamente l'esibizione pubblica ed il rilascio di copia di atti dell'amministrazione se la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese o possa impedire o gravemente ritardare l'azione amministrativa;
  8. l'esclusione dal diritto di accesso degli atti interni ai procedimenti tributari e di quelli relativi ai procedimenti disciplinari.
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