art. 104

articolo 104

Art.104
Il diritto d'informazione per le organizzazioni sindacali

Le organizzazioni sindacali aziendali maggiormente rappresentative, riconosciute con decreto ministeriale ai sensi dell'Art.8 e del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395 e esistenti con proprie strutture formalizzate nell'ambito comunale, hanno diritto d'informazione sull'attività amministrativa e politico-istituzionale.

L'informazione si concreta, in base all'Art.18 del D.P.R. 1 febbraio 1986, n. 13 e all'Art.29 del D.P.R. n. 268/87, nella ricezione preventiva, costante e tempestiva, del materiale relativo alle materie seguenti:

  • il funzionamento dei servizi e degli uffici;
  • i programmi di investimento;
  • le innovazioni tecnologiche;
  • gli organi dei servizi e degli uffici;
  • l'organizzazione del lavoro;
  • la politica degli organici e gli affari del personale;
  • i piani di produttività, i progetti ed i programmi, nonché gli incentivi per l'efficacia dei servizi e dell'azione amministrativa.

Su tali materie le organizzazioni sindacali suddette hanno l'obbligo di parere non vincolante per l'amministrazione attiva da esprimersi in forma scritta entro sette giorni dal ricevimento dei documenti.

I diritti di informazione ed il rilascio di atti, attinenti alla superiore elencazione, alle organizzazioni sindacali aziendali, sono a titolo gratuito in quanto atto dovuto per l'amministrazione.

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