art. 107

articolo 107

Art.107
Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti

La giunta predispone il programma triennale delle opere pubbliche e degli investimenti.

In concomitanza con l'approvazione del bilancio di previsione, il Comune procede all'aggiornamento del programma per il triennio successivo tenendo conto dello stato di attuazione dello stesso.

La giunta, dopo aver predisposto l'aggiornamento del predetto programma lo trasmette al consiglio comunale che, prima della definitiva adozione, deve pubblicizzarlo, al fine di acquisire eventuali osservazioni e proposte da parte dei cittadini.

Dopo la istituzione delle circoscrizioni di decentramento dovrà essere acquisito anche il parere preventivo dei consigli circoscrizionali.

Il programma comprende, relativamente alle spese da sostenere per le opere e gli investimenti previsti, il piano finanziario che individua le risorse con le quali verrà data allo stesso attuazione.

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