art. 109

articolo 109

Art.109
Le risorse per gli investimenti

La giunta attiva le procedure previste da leggi ordinarie, speciali, statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi di investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, sono impiegate per il finanziamento del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite, o per altre finalità stabilite dalla legge.

Il ricorso al credito è effettuato salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento e delle opere pubbliche.

L'esecuzione di opere o interventi o l'istituzione e gestione di servizi può essere subordinata al reperimento delle risorse tramite contribuzioni volontarie di scopo da parte dei cittadini.

A tal fine possono essere indette forme di consultazione della cittadinanza interessata. La dichiarazione di contribuzione è raccolta dal segretario generale o suo delegato e vincola chi la rende.

Qualora il godimento dell'opera o del servizio comporti la corresponsione di un canone o di un prezzo, il cittadino che ha contribuito nelle forme sopra dette è esentato da altre corresponsioni o gode di agevolazioni proporzionali al contributo versato.

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