art. 110

articolo 110

Art.110
La gestione del patrimonio

La giunta comunale sovraintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso apposito servizio la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

La giunta comunale adotta gli atti necessari per assicurare, da parte dei capi settore (che vanno identificati nei dipendenti inquadrati in una qualifica funzionale non inferiore all'8ª) l'osservanza dell'obbligo generale di dirigenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente.

Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai responsabili dei servizi consegnatari.

I beni patrimoniali del Comune non possono, di regola, essere concessi in comodato od uso gratuito; per eventuali deroghe, giustificate da motivi di interesse pubblico, il sindaco informa preventivamente la competente commissione consiliare per poi procedere all'adozione del provvedimento, previo parere di questa, da parte dell'organo collegiale competente.

L'alienazione dei beni immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica. Quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite dal regolamento.

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