art. 111

articolo 111

Art.111
Revisione economico finanziaria

Il consiglio comunale elegge con voto limitato ad un componente, il collegio dei revisori composto da tre membri.

I componenti sono scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito con il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 in attuazione della direttiva C.E.E. n. 84/253 relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili.

Ad essi si applicano le stesse cause di incompatibilità ed ineleggibilità stabilite per i consiglieri comunali e, dell'Art.2399 del codice civile, per i sindaci delle società per azioni. Durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.

Il collegio dei revisori, in conformità alle disposizioni del regolamento, svolge le seguenti funzioni:

  1. collabora con il consiglio comunale nelle attività di controllo ed indirizzo sulla azione amministrativa di gestione economico-finanziaria dell'ente. La funzione di collaborazione non si estende a quella amministrativa di governo complessiva posta in essere nel Comune;
  2. esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria degli strumenti e dei procedimenti tecnico-contabili messi in atto nel corso dell'esercizio finanziario;
  3. attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture contabili prescritte, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo;
  4. svolge attività propositiva e di stimolo nei confronti degli organi elettivi al fine di consentire il raggiungimento di maggiore efficienza, produttività ed economicità nella loro azione.

Le funzioni di controllo e di vigilanza del consiglio dei revisori si estrinsecano di norma attraverso indagine a campione. Le indagini possono tuttavia essere analitiche e approfondite nel caso emergono sospetti di irregolarità, violazione di norme, anomalie ed ogni qual volta il collegio lo ritenga opportuno.

Ove riscontri irregolarità nella gestione dell'ente ne riferisce immediatamente al sindaco affinché ne informi il consiglio comunale.

La funzione propositiva e di stimolo si svolge in particolare:

  1. attraverso il suggerimento di parametri e metodi per rendere più efficienti le forme di controllo di gestione;
  2. la proposizione di forme di finanziamento delle spese di investimento e dei relativi piani finanziari;
  3. la valutazione sulla misura delle tariffe dei servizi in relazione ai costi degli stessi.

I revisori hanno diritto di accesso a tutti gli atti e documenti dell'ente connessi al loro mandato e possono essere invitati a partecipare alle sedute della giunta e del consiglio. I rapporti del collegio con gli organi burocratici sono stabiliti dal regolamento di contabilità.

Ai revisori dei conti, in assenza di specifici accordi nazionali fra le parti interessate, spettano i compensi che saranno stabiliti dal consiglio comunale nei limiti di legge.

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