art. 118

articolo 118

Art.118
I servizi locali

Il Comune adotta modalità di gestione dei servizi pubblici improntate a criteri di autonomia imprenditoriale e pareggio di bilancio, fatti salvi ben individuati e motivati costi sociali, valorizzazione di professionalità e competenza nella scelta di amministratori e tecnici.

I servizi pubblici vengono di norma gestiti:

  1. in economia;
  2. a mezzo di istituzioni, aziende speciali, società per azioni, consorzi, concessione a terzi.

I regolamenti delle istituzioni, gli statuti delle aziende speciali e dei consorzi assicurano la pubblicità degli atti fondamentali relativi alla gestione dei servizi e la trasparenza complessiva della gestione; individuano le forme attraverso cui si esplicano la partecipazione ed il controllo degli utenti sulla gestione del servizio.

I regolamenti delle istituzioni, gli statuti delle aziende speciali e dei consorzi e delle società per azioni stabiliscono le modalità di vigilanza e di controllo sulla loro attività da parte del Comune.

Il piano triennale dei servizi pubblici gestiti dal Comune, con note di aggiornamento annuale, indica l'oggetto, le caratteristiche della gestione e le risultanze economiche, le dimensioni e la struttura interna, i piani economici e di investimento relativi all'esercizio successivo contempla, altresì, con le indicazioni di cui sopra, i servizi locali gestiti con forma associative o di cooperazione con altri comuni o diversi enti locali.

La trasformazione della forma di gestione di un determinato servizio è deliberata dal consiglio comunale previa individuazione, con analisi economico-gestionale, delle modalità che garantiscono la gestione ottimale del servizio stesso; il personale allo stesso adibito deve, ove ciò non risulti impossibile per motivi funzionali o economici, essere assegnato al nuovo soggetto gestore.

La costituzione di istituzioni o aziende speciali nonché la dismissione di servizi pubblici sono deliberate dal consiglio comunale a maggioranza dei consiglieri assegnati.

Una speciale commissione consiliare di vigilanza provvede, nei modi indicati dal regolamento del consiglio comunale, al controllo su istituzioni, aziende, consorzi, società, enti concessionari, nonché sulle associazioni e fondazioni cui partecipa il Comune, circa il rispetto delle direttive e degli indirizzi adottati dall'ente. La commissione può disporre audizione e convocare gli amministratori designati dal Comune.

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