art. 119

articolo 119

Art.119
Istituzione

L'istituzione costituisce organismo di gestione di servizi sociali a rilevanza imprenditoriale, dotato di autonomia gestionale.

La deliberazione istitutiva indica il capitale di dotazione, i beni patrimoniali, i mezzi ed il personale; alla deliberazione è allegato il regolamento per il funzionamento e la gestione.

L'istituzione ha un consiglio di amministrazione ed un presidente, aventi compiti amministrativi di indirizzo ed un direttore, avente la responsabilità della gestione amministrativa.

Il regolamento determina la composizione del consiglio le modalità di elezione dello stesso e del presidente e quelle della nomina del direttore, la natura giuridica del rapporto di lavoro di quest'ultimo e le modalità di accordo dell'attività dello stesso con quella della struttura comunale di riferimento.

Il regolamento determina, altresì, i criteri di redazione del bilancio dell'istituzione, nonché il compenso dei membri del consiglio di amministrazione.

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