art. 122

articolo 122

Art.122
Società collegate e controllate

Le società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, le aziende speciali, i consorzi possono partecipare all'istituzione di capitali o assumervi partecipazioni.

Qualora tali società svolgono servizi pubblici locali, i relativi statuti debbono contenere disposizioni volte a consentire il controllo e la vigilanza da parte dell'amministrazione comunale, così come previsto per le società per azioni a prevalente capitale pubblico.

L'istituzione o la partecipazione a società di capitali da parte di aziende o consorzi dovrà essere specificatamente approvata dal consiglio comunale.

Il sindaco nomina i rappresentanti dei soggetti di cui al primo comma in società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici.

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