Art.122
Società collegate e controllate
Le società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, le aziende speciali, i consorzi possono partecipare all'istituzione di capitali o assumervi partecipazioni.
Qualora tali società svolgono servizi pubblici locali, i relativi statuti debbono contenere disposizioni volte a consentire il controllo e la vigilanza da parte dell'amministrazione comunale, così come previsto per le società per azioni a prevalente capitale pubblico.
L'istituzione o la partecipazione a società di capitali da parte di aziende o consorzi dovrà essere specificatamente approvata dal consiglio comunale.
Il sindaco nomina i rappresentanti dei soggetti di cui al primo comma in società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici.