art. 123

articolo 123

Art.123
Concessione

Il consiglio comunale può affidare la gestione dei servizi in concessione a terzi quando vi siano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale.

Il concessionario viene individuato attraverso una gara pubblica, alla quale viene garantita la massima pubblicità.

Le concessioni debbono avere una durata commisurata alle spese di investimento richieste al concessionario, da valutarsi attraverso un quadro economico-finanziario certificato.

Il capitolato accessivo alla concessione disciplina modalità, procedure, controlli, potere di emanare direttive e loro vincolatività da parte dell'amministrazione comunale, facoltà di recesso e di riscatto.

torna all'inizio del contenuto