art. 125

articolo 125

Art.125
Nomina e revoca degli amministratori

La nomina degli amministratori delle aziende, delle istituzioni e delle società viene effettuata con determinazione del sindaco ai sensi della legge regionale n. 7/92, Art.26 e successive modificazioni.

Gli amministratori sono nominati dal sindaco fuori dal consiglio comunale, fra coloro che hanno requisiti per la elezione a consigliere comunale e quelli, previsti dal regolamento sulle nomine, attestanti una speciale competenza tecnico-amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici ricoperti.

Il presidente ed i singoli componenti del consiglio di amministrazione possono essere revocati, o sostituiti dal sindaco anche prima della scadenza del relativo incarico.

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