art. 127

articolo 127

Art.127
Revisione dello statuto

L'iniziativa della revisione dello statuto comunale appartiene a ciascun consigliere comunale, alla giunta, ai consiglieri circoscrizionali ed ai cittadini, che la esercitano con una proposta recante almeno millecinquecento sottoscrizioni autenticate.

Prima di essere poste all'esame della competente commissione consiliare, le proposte di revisione dello statuto sono affisse nell'albo pretorio per non meno di venti giorni e sono trasmesse a ciascun consiglio circoscrizionale per l'espressione del parere obbligatorio.

Il regolamento consiliare determina le modalità per la informazione dei cittadini sulle proposte di revisione e sul relativo procedimento di esame.

Prima di procedere all'approvazione della proposta di revisione, il consiglio comunale può deliberare di sottoporre le proposte di revisione dello statuto a referendum consultivo, ed altresì promuovere adeguate forme di consultazione di associazioni, organizzazioni ed enti.

La proposta di revisione o abrogazione respinta dal consiglio comunale, non può essere rinnovata fino a che dura in carica il consiglio che l'ha respinta.

Lo statuto è deliberato dal consiglio comunale con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successiva seduta da tenersi entro 30 giorni l'una dall'altra e lo statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati.Tali disposizioni si applicano anche per la revisione dello statuto.

Il presente testo non è suscettibile di modificazioni se non è trascorso almeno un anno dalla sua entrata in vigore e, successivamente, dalla sua ultima modificazione.

La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere presentata al consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo statuto.

L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale; l'abrogazione totale dello statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.

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