art. 13

articolo 13

Art.13
Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni

Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico; il segretario comunale è responsabile delle pubblicazioni.
Le deliberazioni del consiglio e della giunta sono pubblicate mediante affissione all'albo e diventano esecutive nei modi e termini stabiliti dalle leggi vigenti in materia.

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