Art.13
Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni
Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico; il segretario comunale è responsabile delle pubblicazioni.
Le deliberazioni del consiglio e della giunta sono pubblicate mediante affissione all'albo e diventano esecutive nei modi e termini stabiliti dalle leggi vigenti in materia.