art. 14

articolo 14

Art.14
Il consiglio comunale

Il consiglio comunale determina l'indirizzo politico, amministrativo ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione, esercita la potestà decisionale, normativa e di autorganizzazione, in conformità alle leggi e alle norme statutarie.

Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente statuto, in particolare, ha competenza per gli atti previsti dall'Art.32 della legge n. 142/90, così come recepito dalla legge regionale n. 48/91 e modificato dall'Art.26 della legge regionale n. 7/92, dall'Art.78 della legge regionale n. 10/93, e dall'Art.29 della legge regionale n. 26/93.

Delibera, altresì, con voto limitato ad uno come previsto dalla legge o dal regolamento, le nomine di sua competenza attinenti a commissioni, comitati, organismi vari.

L'esercizio delle funzioni e delle competenze consiliari non può essere delegato.
Esplica la funzione di indirizzo mediante risoluzioni e ordini del giorno, contenenti obiettivi, principi e criteri informatori dell'attività dell'ente.
Determina le scelte politico-amministrative con l'adozione degli atti fondamentali di carattere normativo, programmatorio, organizzativo, negoziale.

Esercita il controllo politico-amministrativo mediante la revisione economica e finanziaria, avvalendosi della collaborazione dei revisori dei conti; l'istituzione di commissioni speciali, come prevista dal regolamento; l'istituzione di commissioni di indagine, come prevista dall'articolo successivo; segnalando all'Assessorato degli enti locali, per l'applicazione dell'Art.40 della legge n. 142/90, così come recepito dalla legge regionale n. 48/91, le ripetute e persistenti violazioni degli obblighi previsti dal 2° comma dell'Art.27 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, e sulla relazione semestrale di cui all'Art.17 della legge regionale n. 7/92; promuovendo la consultazione sulla rimozione del sindaco, come previsto dall'Art.18 della legge regionale n. 7/92 e successive modificazioni.

L'elezione, la composizione e la durata in carica del consiglio sono regolate dalla legge, così come le indennità e lo status dei consiglieri, salvo quanto previsto dal presente statuto.

Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate da chi ha riportato il maggior numero di voti di preferenza.

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