art. 17

articolo 17

Art.17
Adunanze e sedute

Nella prima adunanza del neo consiglio comunale, convocato ai sensi dell'Art.19 della legge regionale n. 7/92, e succ. modif., espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, si procede come previsto dal primo comma del citato articolo, all'elezione del presidente del consiglio e, successivamente, di un vice-presidente, con voto limitato ad uno. Assume le funzioni di vice-presidente vicario il candidato che ha riportato più voti.

Tutte le adunanze, con eccezione per le operazioni di giuramento, di convalida, di surroga e di elezione del presidente del consiglio svolte nella prima adunanza, per le quali la presidenza è assunta dal consigliere anziano, sono presiedute dal presidente del consiglio o da chi ne fa le veci.

Il presidente dirige il dibattito ed esercita i compiti previsti dal regolamento per garantire l'osservanza delle norme, la regolarità della discussione e delle deliberazioni e per mantenere l'ordine, inoltre, come previsto dal regolamento, garantisce le prerogative e i diritti dei consiglieri ed assicura il rispetto delle minoranze.

Il presidente ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza, nei casi previsti dalla legge, ma non può allontanare dall'aula consiglieri comunali.

Nelle sedute pubbliche, il presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga espulso chiunque del pubblico sia causa di disordine.

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