art. 20

articolo 20

Art.20
Validità delle sedute e delle deliberazioni

Il consiglio comunale è riunito validamente quando è presente il numero dei consiglieri previsto dall'Art.30 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, salvo che non sia necessario una maggioranza speciale richiesta dalla legge, dal presente statuto o dall'apposito regolamento.

Per la validità delle adunanze si applicano le disposizioni dell'Art.30 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, integrato da quelle del regolamento, che disciplinerà, altresì, la partecipazione di persone estranee al consiglio.
Il numero legale sarà verificato ogni qualvolta si dovrà procedere ad una qualsiasi votazione.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti compresi gli astenuti, fatti salvi i casi in cui è richiesta una maggioranza qualificata o quando, in caso di elezioni, la votazione avviene con voto limitato; in quest'ultimo caso sono eletti i soggetti che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità si procede ai sensi del 3° comma Art.184 Ord. EE.LL.

Le votazioni saranno effettuate come previsto dall'Art.184 dell'O.EE.LL.

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