art. 22

articolo 22

Art.22
Deliberazioni del consiglio

Nessuna proposta di deliberazione può essere posta in votazione se non sia stata iscritta all'ordine del giorno della seduta. Ogni proposta di deliberazione deve essere depositata unitamente agli atti e alla documentazione di riferimento, a disposizione dei consiglieri almeno tre giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza del consiglio; ove il consiglio venga convocato d'urgenza, il termine è ridotto a ventiquattro ore.

Al fine di osservare le norme poste a tutela delle minoranze, le votazioni relative a nomine e designazioni di competenza consiliare avvengono con voto limitato a uno, risultando eletti o designati i soggetti che hanno riportato la maggioranza relativa.

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