art. 26

articolo 26

Art.26
La giunta municipale

La giunta comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede e da otto assessori

E' nominata dal sindaco, come previsto dall'Art.12 della legge regionale n. 7/92 e successive modifiche, che ne sceglie i componenti tra i consiglieri ovvero tra soggetti del Comune in possesso dei requisiti di eleggibilità a consiglieri comunali e a sindaco.

Agli assessori si applicano le vigenti norme in materia di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione, rimozione e decadenza previste per i consiglieri e per il sindaco e, inoltre, i divieti previsti dall'Art.12 della legge regionale n. 7/92 e successive modifiche.

Il sindaco può delegare a singoli assessori, con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni, possibilmente per gruppi di materia omogenee ed, eventualmente, con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive.

Il sindaco può, in ogni tempo revocare uno o più componenti della giunta con le procedure previste dal citato Art.12 della legge regionale n. 7/92 e succ. modificazioni.

Tutti i provvedimenti sindacali di cui ai commi precedenti, oltre che comunicati ai soggetti previsti dall'Art.12 della legge regionale n. 7/92 e successive modificazioni, dovranno essere portati a conoscenza del segretario comunale, dei responsabili dei servizi e pubblicati all'albo pretorio.

Gli assessori, prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri in presenza del segretario comunale, che redige processo verbale.

Il rifiuto comporta la decadenza dalla carica come previsto dall'Art.15 della legge regionale n. 7/92 e successive modificazioni.

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