art. 28

articolo 28

Art.28
Attribuzioni

Oltre alle competenze attribuitele dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, la giunta compie i seguenti atti.

Nell'attività propositiva e d'impulso:

  1. predispone gli schemi dei regolamenti e gli atti programmatori, sviluppando le direttive e gli indirizzi del consiglio;
  2. formula proposte al consiglio, affinché possa esprimere valutazioni e direttive sui servizi e le relative tariffe;
  3. prepara lo schema di bilancio e la relazione programmatica, il programma delle OO.PP., la relazione illustrativa al conto consuntivo.

Nell'attività amministrazione:

  1. approva progetti, preventivi, istanze di finanziamento, incarichi; adotta tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio, con esclusione di quelli di cui alle lett. l) e m) dell'Art.32 della legge n. 142/90, così come recepito e modificato dalla legge regionale n. 48/91 e dall'Art.78 legge regionale n. 10/93;
  2. delibera le liquidazioni che non siano attribuite dalla legge o dal regolamento al sindaco o al segretario;
  3. dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
  4. autorizza il sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni che non impegnano più bilanci;
  5. adotta le deliberazioni di variazioni di cassa e di prelevamento dal fondo di riserva e le variazioni di bilancio e storno di fondi tra capitoli appartenenti alla stessa rubrica di bilancio (Art.45 legge regionale n. 26/93);
  6. adotta, nel rispetto dei relativi regolamenti, tutti i provvedimenti in materia di concorsi, di assunzioni e gli altri atti relativi ai dipendenti quando non siano di competenza di altri organi, compresi i provvedimenti disciplinari superiori alla censura.

Inoltre, svolge attività di iniziativa, impulso e raccordo con gli organi di partecipazione.

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