art. 30

articolo 30

Art.30
Attività degli assessori

Gli assessori svolgono attività preparatoria dei lavori della giunta e presentano, nell'ambito degli incarichi loro attribuiti, le proposte formulate dai servizi, verificando che le stesse rientrino nella attuazione dei programmi generali del Comune approvati dal consiglio.

Gli assessori forniscono ai capi settori (che vanno identificati nei dipendenti inquadrati in una qualifica non inferiore all'ottava) le direttive politiche per la predisposizione delle proposte da sottoporre all'esame degli organi di governo. 

L'attività degli assessori è promossa e coordinata dal sindaco.

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