art. 33

articolo 33

Art.33
Poteri di ordinanza del sindaco

Il sindaco adotta ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali.

Il sindaco quale ufficiale di governo adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di edilizia, polizia locale ed igiene per motivi di sanità o di sicurezza pubblica.

Ove l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2° sia rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero eventualmente incorsi.

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