Art.34
Elezione del sindaco
Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali, come previsto dalle vigenti norme regionali in materia, che si applicano anche in materia di eleggibilità, incandidabilità, incompatibilità, sospensione, rimozione e decadenza.
Per le operazioni e la procedura di proclamazione e per le operazioni di convalida, si applicano gli artt. 8, 9, 10 e 11 della legge regionale n. 7/92 e succ. modificazioni.
Il sindaco presta giuramento dinanzi al prefetto della Provincia.
In caso di cessazione dalla carica di sindaco per decadenza, dimissioni o morte si applicano le norme dell'Art.16 della legge regionale n. 7/92 e succ. modificazioni.
Qualora il consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, promuova la procedura per la rimozione del sindaco, si applicherà quanto previsto dall'Art.18 della legge regionale n. 7/92 e successive modificazioni.