art. 37

articolo 37

Art.37
Vice sindaco e delegati

Il vice sindaco, nominato dal sindaco, è l'assessore che, nei casi di assenza e impedimento del sindaco, lo sostituisce nell'esercizio di tutte le sue funzioni.

Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del vice sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del sindaco secondo l'ordine di anzianità in relazione all'età.

Delle deleghe attribuite al vice sindaco ed agli assessori deve essere data comunicazione al consiglio ed agli altri organi previsti dalla legge e ai responsabili dei relativi servizi.

Ferma restando l'applicazione del 6° comma dell'Art.38 della legge n. 142/90, nelle frazioni distanti dal capoluogo o difficilmente accessibili, il sindaco delega le sue funzioni, in ordine di preferenza, ad un assessore, ad un consigliere o ad un cittadino eleggibile alla carica di consigliere residente nella frazione.

L'atto di delegazione specifica i poteri dei delegati. Costoro sono tenuti a presentare annualmente al sindaco una relazione sullo stato delle frazioni nonché sulle loro condizioni e bisogni. Il sindaco è tenuto a comunicare la relazione di che trattasi al consiglio comunale.

Gli ultimi due commi dell'articolo succitato verranno aboliti al momento in cui verranno istituite le circoscrizioni.

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