art. 38

articolo 38

Art.38
Sindaco e giunta: assunzione e cessazione dalla carica

Il sindaco entra in carica dopo le operazioni di convalida da parte del CO.RE.CO previste dall'Art.11 della legge regionale n. 7/92 e successive modificazioni; la giunta, dopo la nomina da parte del sindaco.

Il sindaco e la giunta assumono le loro funzioni dopo avere prestato il giuramento prescritto dall'Art.15 della legge regionale n. 7/92 e successive modificazioni.

Le dimissioni del sindaco e degli assessori sono depositate nella segreteria o formalizzate in sedute degli organi collegiali; sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto.

In caso di cessazione dalla carica del sindaco per decadenza, dimissioni o morte si applicano le norme di cui agli artt. 16 e 18 della legge regionale n. 7/92 e successive modificazioni.

La cessazione dalla carica del sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta.

Sino all'insediamento del commissario straordinario, il vice sindaco e la giunta esercitano le attribuzioni indifferibili di competenza del sindaco e della giunta (lett. e) Art.40 della legge regionale n. 26/93).

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