art. 48

articolo 48

Art.48
Comunicazione dell'avvio del procedimento

L'amministrazione comunale provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

Nella comunicazione debbono essere indicati:

  1. l'organo competente per il provvedimento conclusivo;
  2. l'oggetto del procedimento promosso;
  3. il settore, il servizio, la persona responsabile del procedimento;
  4. l'ufficio dove prendere visione degli atti.

Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2, mediante idonee forme di pubblicità, di volta in volta stabilite.

L'omissione di talune delle comunicazioni descritte può essere fatta valere soltanto dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

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