art. 50

articolo 50

Art.50
Diritti dei soggetti interessati al procedimento

Tutti i soggetti di cui agli articoli immediatamente precedenti hanno diritto:

  1. di prendere visione degli atti;
  2. di presentare memorie scritte e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Le disposizioni contenute negli articoli precedenti non si applicano nei confronti degli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione dell'amministrazione comunale nonché ai procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che le regolano.

torna all'inizio del contenuto