art. 58

articolo 58

Art.58
Pubblicazione

Lo statuto, le deliberazioni, le ordinanze, i manifesti e gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico sono affissi all'albo pretorio, salvo specifiche disposizioni di legge. L'amministrazione comunale avrà cura di divulgare mediante gazzettino bimestrale integralmente le deliberazioni adottate dalla giunta municipale e dal consiglio comunale. I cittadini interessati potranno richiederne copia previo pagamento delle relative spese.

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