art. 61

articolo 61

Art.61
Consorzi

Il Comune per la gestione associata di uno o più servizi può costituire con altri Comuni e con la Provincia un consorzio.

In particolare la convocazione deve prevedere la trasmissione agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio.

Il Comune è rappresentato nell'assemblea del consorzio dal sindaco, o da un suo delegato

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