art. 64

articolo 64

Art.64
Organi della circoscrizione

Sono organi della circoscrizione il consiglio circoscrizionale ed il presidente.

Il consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione nell'ambito dell'unità del Comune. E' eletto a suffragio diretto, secondo le norme stabilite dalla legge per l'elezione del consiglio comunale.

Il consiglio circoscrizionale elegge nel suo seno il presidente.

Il presidente rappresenta il consiglio circoscrizionale ed esercita le funzioni stabilite dal regolamento, insieme a quelle che gli vengono delegate dal sindaco anche quale ufficiale di Governo, previa comunicazione al prefetto, in materia elettorale, di anagrafe, di statistica, di stato civile e di leva militare.

Nella prima seduta il consiglio circoscrizionale elegge a scrutinio palese il presidente, con la maggioranza dei consiglieri assegnati nella stessa seduta, e con lo stesso sistema, si procede all'elezione di un vice presidente. Il presidente ed il vice presidente costituiscono l'ufficio di presidenza che coordina gli uffici e sovraintende alle attività della circoscrizione secondo gli indirizzi deliberativi dal consiglio.

Nessuno può essere contemporaneamente consigliere circoscrizionale e consigliere comunale.

I consigli circoscrizionali durano in carica per un periodo corrispondente a quello del consiglio comunale, limitandosi dopo l'indizione dei comizi elettorali e fino all'elezione dei nuovi consigli, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Lo scioglimento o la cessazione anticipata del consiglio comunale determinano il rinnovo anche dei consigli circoscrizionali. Si applicano, verificandosi tali condizioni, le disposizioni di cui al precedente comma.

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