art. 73

articolo 73

Art.73
Funzioni delegate

Il consiglio comunale con deliberazione approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può delegare ad una o più circoscrizioni l'esercizio di ulteriori funzioni ad eccezione di quelle previste dall'Art. 32 della legge n. 142/90 come recepita con legge regionale n. 48/91.

La deliberazione del consiglio comunale deve indicare i principi ed i criteri direttivi per l'esercizio delle funzioni delegate, nonché i procedimenti per la verifica dell'efficace esercizio delle funzioni da parte delle circoscrizioni.

La deliberazione del consiglio comunale deve, inoltre, attribuire alle circoscrizioni mezzi, risorse e personale indispensabili per l'efficace esercizio delle funzioni delegate.

Alla giunta comunale competono le funzioni di indirizzo e di coordinamento ed i poteri sostitutivi relativamente alle funzioni delegate alle circoscrizioni.

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