art. 76

articolo 76

Art.76
Consulta delle circoscrizioni

La consulta delle circoscrizioni è costituita dai presidenti e dai vice presidenti delle circoscrizioni e si riunisce almeno due volte all'anno per esaminare i problemi del decentramento ed assicurare l'efficace coordinamento delle funzioni attribuite o delegate alle circoscrizioni.

La consulta nomina nel suo seno un coordinatore.

Il sindaco e gli assessori hanno il diritto di partecipare alle riunioni della consulta.

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