art. 77

articolo 77

Art.77
Parere obbligatorio

Il regolamento per il decentramento circoscrizionale indica gli atti per i quali è previsto il parere obbligatorio dei consigli circoscrizionali, e disciplina il procedimento per l'emissione dei pareri secondo il principio del silenzio-assenso.

Il parere obbligatorio è in ogni caso richiesto, esclusa la procedura del silenzio-assenso, per la revisione del presente titolo dello statuto o per il regolamento per il decentramento circoscrizionale.

Il sindaco assicura, la tempestiva trasmissione ai consiglieri circoscrizionali, in modo da consentire l'adeguata informazione delle popolazioni interessate e la presentazione in tempo utile di osservazioni o proposte da parte dei consigli circoscrizionali, delle relazioni previsionali e programmatiche, dei piani finanziari e relative variazioni, dei conti consuntivi, dei piani territoriali ed urbanistici e programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione.

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