art. 81

articolo 81

Art.81
La conferenza dei servizi locali

La giunta comunale e il consiglio comunale indicono annualmente una conferenza dei servizi locali di intesa con le associazioni degli utenti di carattere economico, artigianale, di categoria, statistico, commerciale, professionale aventi struttura organizzativa nel territorio comunale e con le organizzazioni sindacali territoriali riconosciute.

La conferenza dei servizi, avviata a cura di un rappresentante del consiglio comunale viene conclusa dal sindaco che fa il bilancio dell'andamento della qualità, quantità, efficienza ed efficacia dei servizi, formulando idonee soluzioni per il miglioramento di essi.

L'amministrazione in tale sede provvede alla verifica circa il funzionamento dei servizi dal punto di vista della loro rispondenza alle aspettative dei cittadini.

I risultati di tali verifiche devono essere forniti, oltre che ai cittadini in generale, anche ai lavoratori e alle loro organizzazioni per garantire l'esercizio del diritto alla contrattazione.

Il "difensore civico" ha l'obbligo nell'occasione di svolgere una propria relazione evidenziando eventuali abusi, carenze, disfunzione dei servizi.

Le associazioni dell'utenza, le organizzazioni sindacali riconosciute partecipano con proprie relazioni ad effettuare valutazioni e proposte.

Le risultanze della conferenza sono esaminate dal consiglio comunale su proposta della giunta per eventuali decisioni di merito.

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