art. 82

articolo 82

Art.82
La partecipazione alla gestione dei servizi

Qualora il Comune, ai fini della gestione di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale costituisca "l'istituzione" quale organismo strumentale dotato di autonomia gestionale, può coinvolgere nella gestione di tale istituzione anche associazioni aventi statutariamente fini analoghi a quelli della istituzione comunale e le organizzazioni degli utenti.

La gestione può altresì avvenire con la partecipazione del consiglio di amministrazione, di alcuni membri designati dalle associazioni e dagli utenti, aventi i requisiti riscontrati dal Comune stesso sulla base del regolamento.

In caso di costituzione di apposita istituzione, per i servizi sociali, la nomina e la revoca degli amministratori e cioè consiglio di amministrazione, presidente e direttore spettano al sindaco.

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